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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16331/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento del danno proposta da un ex dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, poi proseguita dai suoi eredi, per il ritardo con cui l'ente aveva bandito e concluso un concorso previsto dall'art. 64 del CCNL del comparto ricerca. Secondo la prospettazione originaria, il ritardo aveva impedito al lavoratore, collocato a riposo prima della conclusione della procedura, di conseguire il passaggio al livello superiore e le correlate spettanze economiche. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva rigettato la domanda concentrandosi sulla non perentorietà dei termini della procedura e sulla non gravità del ritardo; i ricorrenti hanno quindi denunciato in cassazione la violazione dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non si fosse attenuto al vincolo derivante dalla precedente pronuncia rescindente, la quale gli imponeva un diverso accertamento: verificare, sulla base del bando e delle valutazioni curricolari, se l'originario interessato avesse una seria e apprezzabile chance di ottenere la promozione. In via subordinata è stato dedotto anche l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte territoriale non avesse rispettato il perimetro del giudizio di rinvio fissato dalla precedente decisione rescindente. Il giudice di rinvio, infatti, non avrebbe dovuto nuovamente soffermarsi sulla natura ordinatoria dei termini della procedura o sulla giustificatezza del ritardo del CNR, profili già superati dalla precedente cassazione, ma limitarsi a verificare se, in base alle previsioni del bando e ai requisiti posseduti, l'interessato avesse una concreta e seria possibilità di ottenere il passaggio al livello superiore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà applicare il principio ribadito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    vincolo derivante dal provvedimento rescindente

    Il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e non può riesaminare questioni già definite dalla pronuncia rescindente o ampliare l'oggetto dell'accertamento oltre il perimetro segnato dalla cassazione con rinvio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza impugnata per violazione del vincolo del giudice di rinvio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il secondo motivo è stato prospettato in via subordinata come omesso esame di un fatto decisivo, ma è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 64 CCNL per il personale del Comparto delle istituzioni e degli enti ricerca e sperimentazione, quadriennio normativo 1998-2001, del 21 febbraio 2002

    clausola di salvaguardia; decorrenza economica e giuridica per i vincitori a far data dal 31.12.2001

    La clausola di salvaguardia e la decorrenza retroattiva sono lette come meccanismo volto a garantire una chance di sviluppo di carriera al personale in possesso dei requisiti, neutralizzando gli effetti del ritardo procedurale e imponendo la verifica concreta delle possibilità di successo in base al bando.

Massime di principio

  • Quando una precedente sentenza di cassazione con rinvio ha individuato un preciso tema di accertamento, il giudice di rinvio viola l'art. 384 c.p.c. se riformula la decisione su profili già coperti dalla rescindente o omette il controllo specificamente imposto.
  • In una domanda di risarcimento da perdita di chance collegata a una procedura concorsuale, il fatto decisivo non è il mero ritardo nella conclusione della procedura, ma la concreta possibilità, seria e apprezzabile, che il soggetto avrebbe avuto di conseguire il risultato utile sulla base dei criteri del bando e dei requisiti posseduti.
  • La clausola pattizia che prevede una decorrenza retroattiva delle progressioni economiche può fungere da salvaguardia della posizione di chi sia ancora in possesso dei requisiti alla data di pubblicazione del bando, anche se la procedura si concluda quando l'interessato è già cessato dal servizio; per i soggetti cessati, la tutela si traduce, se del caso, in risarcimento da perdita di chance.
  • Nel giudizio di rinvio, il controllo sulla sussistenza del danno da perdita di chance deve essere ancorato alle previsioni del bando e ai dati individuali dell'aspirante, non a una nuova valutazione astratta della legittimità del ritardo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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