L.R. Toscana 35/2021
Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l’attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della l.r. 2/2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica i requisiti di accesso e i criteri di punteggio per l’assegnazione degli alloggi ERP in Toscana. Precisa il requisito di residenza/lavoro nel comune o ambito del bando, disciplina la documentazione reddituale e patrimoniale per alcuni cittadini stranieri e rimodula i punteggi legati alla residenza o attività lavorativa continuativa sul territorio.
Requisiti e punteggi per il bando ERP; modifiche agli allegati A e B della l.r. 2/2019
Requisiti e punteggi per l’accesso agli alloggi ERP
La legge regionale interviene sulla disciplina toscana dell’edilizia residenziale pubblica, modificando gli allegati A e B della l.r. 2/2019. Le modifiche riguardano sia i requisiti di partecipazione ai bandi sia i criteri di attribuzione dei punteggi, con effetti sulla gestione delle procedure di assegnazione degli alloggi ERP nel territorio regionale.
Requisito territoriale di accesso al bando
Viene precisato che il richiedente deve avere la residenza anagrafica oppure la sede di attività lavorativa stabile, esclusiva o principale, nell’ambito territoriale del comune o dei comuni cui si riferisce il bando. Il possesso di tale requisito deve essere verificato al momento dell’assegnazione dell’alloggio, quindi non solo alla presentazione della domanda.
Documentazione reddituale e patrimoniale per cittadini stranieri
Per i cittadini che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, con esclusione di chi possiede lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, è richiesto di presentare la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La regola opera in base al d.P.R. 445/2000 e al d.P.R. 394/1999.
Sono previste alcune eccezioni:
- la disposizione non si applica se convenzioni internazionali dispongono diversamente;
- non si applica se le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarano l’impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza;
- non si applica se l’interessato dimostra di aver richiesto la documentazione agli organi competenti e di non averla ottenuta entro 30 giorni, anche quando tale termine scade dopo la data di chiusura del bando.
Criteri di punteggio per la permanenza sul territorio
Il punteggio collegato alla residenza anagrafica o alla prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell’ambito territoriale di riferimento del bando viene rimodulato in base alla durata della presenza sul territorio, calcolata alla data di pubblicazione del bando:
- almeno 3 anni: 1 punto;
- almeno 5 anni: 2 punti;
- almeno 10 anni: 3 punti;
- almeno 15 anni: 3,5 punti;
- almeno 20 anni: 4 punti.
Ulteriore precisazione sui criteri di valutazione
Nel criterio relativo alla presenza continuativa, viene specificato che il riferimento è al nucleo familiare. La modifica serve a rendere univoco il parametro utilizzato per l’attribuzione del punteggio nei bandi ERP.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 1 ott 2021L.R. Toscana 36/2021
- Legge · 2 nov 2021L.R. Toscana 39/2021
- Legge · 2 nov 2021L.R. Toscana 38/2021
- Legge · 5 nov 2021L.R. Toscana 40/2021
- Legge · 6 ago 2021L.R. Toscana 31/2021
- Legge · 6 ago 2021L.R. Toscana 32/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →