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Legge

L.R. Toscana 40/2021

Disposizioni attuative del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in at-tuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117). Abrogazione della l.r. 32/2003.

Normativa regionaleL.R. Toscana 40/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge toscana attua il d.lgs. 101/2020 su autorizzazioni, controlli e prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti, disciplina la Commissione regionale, il SIRT, il radon e la sorveglianza ambientale. Il regolamento attuativo è stato demandato alla Giunta entro 120 giorni; la l.r. 32/2003 è abrogata.

Disposizioni attuative regionali in materia di radiazioni ionizzanti, radon, controlli ambientali e SIRT

Disposizioni attuative regionali in materia di radiazioni ionizzanti

La legge disciplina, per la Toscana, l’assetto autorizzativo e di controllo connesso all’impiego di radiazioni ionizzanti, in attuazione del d.lgs. 101/2020. Regola inoltre gli adempimenti regionali in materia di radon, sorveglianza ambientale, valutazione delle dosi alla popolazione, Commissione regionale e Sistema informativo radiologico toscano (SIRT).

Ambito di applicazione e rinvii al d.lgs. 101/2020

La disciplina riguarda l’impiego di radiazioni ionizzanti sotto il profilo autorizzativo e del controllo della radioattività ambientale. Per le nozioni di allontanamento e cessazione della pratica si rinvia alle definizioni e alle disposizioni del d.lgs. 101/2020, con richiamo specifico agli articoli 23, 53 e 54 per le fattispecie indicate dalla legge regionale.

Procedimenti autorizzativi per le pratiche di categoria B

Per le pratiche mediche, veterinarie e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, il nulla osta di categoria B è rilasciato dal comune competente per territorio, previo parere vincolante della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti. La domanda deve contenere gli elementi e la documentazione previsti dall’allegato XIV del d.lgs. 101/2020 ed essere redatta e sottoscritta, per la parte di competenza, da un esperto di radioprotezione.

Per le variazioni del nulla osta, il titolare deve richiedere modifica o integrazione quando si prevedano variazioni sostanziali che comportino:

  • un significativo aumento delle condizioni di rischio per paziente, lavoratori o popolazione;
  • modifiche sostanziali che incidano, anche solo parzialmente, sui contenuti o sulle prescrizioni del nulla osta. Le variazioni non sostanziali sono invece comunicate al comune secondo il d.lgs. 101/2020. La qualificazione della variazione come sostanziale è affidata all’esperto di radioprotezione.

Allontanamento, dismissione e smaltimento dei materiali radioattivi

Nelle pratiche di categoria B, i comuni autorizzano contestualmente al nulla osta anche l’allontanamento dei rifiuti prodotti, quando contengano radionuclidi. Se occorre un allontanamento eccedente quello autorizzato, è necessaria una preventiva variazione del nulla osta.

La cessazione della pratica va comunicata al comune che ha rilasciato il nulla osta, il quale provvede alla revoca seguendo la procedura prevista dal d.lgs. 101/2020. Il comune si avvale della Commissione regionale per la valutazione della documentazione.

Per i materiali provenienti da pratiche soggette a notifica, l’autorizzazione all’allontanamento è rilasciata dalla struttura regionale competente previa acquisizione:

  • del parere della Commissione regionale per le pratiche mediche, medico-veterinarie e di ricerca;
  • del parere di ARPAT per le altre pratiche. L’istanza deve essere sottoscritta dall’esercente o dal legale rappresentante e corredata da documentazione tecnica firmata da un esperto di radioprotezione.

Per i materiali da pratiche con sorgenti naturali che rispettano i criteri di non rilevanza radiologica, l’allontanamento è autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di ambiente, con parere di ARPAT. La stessa struttura rilascia inoltre al Prefetto il parere per lo smaltimento in discarica dei residui che non soddisfano i requisiti di esenzione previsti dal d.lgs. 101/2020.

Termini e modalità di presentazione delle istanze

Le istanze per i procedimenti di competenza regionale e comunale e la comunicazione di cessazione della pratica sono presentate telematicamente, secondo il Codice dell’amministrazione digitale, utilizzando uno schema tipo approvato con decreto dirigenziale regionale. I procedimenti devono concludersi entro 60 giorni dal ricevimento delle istanze.

Nulla osta di categoria B per pratiche diverse da quelle mediche

Per le pratiche diverse da quelle mediche, veterinarie e di ricerca, il Prefetto può chiedere alla Commissione regionale l’espressione di un parere unico in luogo dei pareri previsti dal d.lgs. 101/2020.

Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti

La Commissione regionale è l’organismo tecnico di supporto dei comuni e della Regione nei procedimenti disciplinati dalla legge. È istituita presso la direzione regionale competente in materia sanitaria ed è composta da:

  • dirigente del competente settore regionale, con funzioni di presidente;
  • un fisico specialista in fisica medica;
  • un fisico esperto di radioprotezione con abilitazione di terzo grado;
  • un medico specialista in medicina nucleare;
  • un medico specialista in radioterapia o radiodiagnostica;
  • un medico autorizzato ai sensi del d.lgs. 101/2020;
  • un rappresentante dell’ARPAT;
  • un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
  • un rappresentante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni e per ciascun componente è previsto un supplente. È supportata da una segreteria composta da personale regionale e il suo funzionamento è rimesso al regolamento attuativo. Ai componenti non spettano indennità, compensi o rimborsi spese.

Le funzioni della Commissione comprendono:

  • i pareri richiesti dai comuni su nulla osta, variazioni, allontanamenti e cessazione delle pratiche;
  • il parere richiesto dal Ministero dello sviluppo economico sul nulla osta per le pratiche di categoria A;
  • il parere eventualmente richiesto dalla Prefettura per le pratiche diverse da quelle mediche. I pareri richiesti dai comuni devono essere resi entro 30 giorni.

Prevenzione del radon

La Regione, con il supporto di ARPAT, svolge le azioni di contenimento dei rischi da radon previste dal d.lgs. 101/2020 e dal piano nazionale d’azione per il radon. In particolare provvede a:

  • individuare le aree prioritarie;
  • definire le priorità dei programmi specifici di misurazione;
  • promuovere campagne informative sulla misurazione delle concentrazioni negli edifici;
  • promuovere campagne e azioni per incentivare i proprietari di immobili ad uso abitativo, soprattutto nelle aree prioritarie, a effettuare misurazioni e a monitorare le eventuali misure correttive;
  • attuare programmi di misurazione nel patrimonio di edilizia residenziale pubblica e adottare le eventuali misure correttive.

Le aree prioritarie sono individuate in primo luogo sulla base delle misurazioni già disponibili sul territorio regionale; a tal fine ARPAT richiede all’ISIN i dati delle misurazioni. Nelle more dell’approvazione del piano nazionale d’azione, la Regione provvede comunque, con il supporto di ARPAT, a quanto previsto dal d.lgs. 101/2020.

Controllo della radioattività ambientale, negli alimenti e nelle acque

La Regione esercita le funzioni di controllo della radioattività nell’ambiente e in alimenti e bevande per il consumo umano e animale tramite una rete regionale di sorveglianza, secondo le direttive ministeriali. La rete è affidata ad ARPAT, che predispone i piani di monitoraggio e trasmette annualmente i risultati alle strutture regionali competenti e alla banca dati nazionale.

Per le sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, la Regione esercita le funzioni previste dal d.lgs. 28/2016 e predispone il relativo programma di controllo sulla base delle direttive ministeriali, con il supporto di ARPAT e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL.

Le attività di prelievo sono svolte:

  • da ARPAT per le matrici ambientali;
  • dai dipartimenti di prevenzione delle USL per alimenti e bevande;
  • dai soggetti competenti secondo il d.lgs. 28/2016 per le acque destinate al consumo umano. Le analisi radiometriche sono svolte da ARPAT, che può avvalersi dei laboratori SNPA. I risultati, con relazione di sintesi, sono trasmessi alle commissioni consiliari competenti e pubblicati annualmente sul sito ARPAT.

Situazioni di esposizione esistente e SIRT

La Regione individua le situazioni di esposizione esistente previste dal d.lgs. 101/2020; per queste è istituito e aggiornato presso ARPAT il Sistema informativo radiologico toscano (SIRT).

Concorrono all’individuazione delle situazioni di esposizione esistente le informazioni raccolte da ARPAT relative a:

  • provvedimenti di nulla osta e relative autorizzazioni all’allontanamento;
  • notifiche di pratica e relative autorizzazioni regionali all’allontanamento;
  • registri di dati e di sorgenti e archivio dei nulla osta messi a disposizione dall’ISIN;
  • eventuali risultati di controlli e segnalazioni.

Il SIRT è istituito per agevolare adempimenti, comunicazioni e scambi informativi tra organi di controllo, autorità autorizzative ed esercenti. Contiene le informazioni sulle apparecchiature radiogene per le quali è stato rilasciato il nulla osta e gli altri dati individuati dal regolamento attuativo.

I comuni che rilasciano il nulla osta trasmettono alla Giunta regionale e ai soggetti territorialmente competenti copia dei provvedimenti, nonché dei provvedimenti di modifica e di dismissione, e devono consentire l’accesso agli atti alle amministrazioni pubbliche competenti nelle materie interessate.

Valutazione della dose alla popolazione

La Regione provvede ai compiti previsti dal d.lgs. 101/2020 in materia di valutazione della dose alla popolazione. La Giunta regionale disciplina con regolamento le modalità organizzative per la valutazione delle esposizioni a scopo medico con riguardo alla popolazione regionale e ai gruppi di riferimento.

Formazione e vigilanza

La Regione organizza, tramite proprie strutture e aziende USL, in collaborazione con ARPAT e con le unità operative di fisica sanitaria, attività di informazione, formazione e aggiornamento in radioprotezione:

  • per le applicazioni mediche e veterinarie;
  • per i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL.

Promuove inoltre l’aggiornamento professionale degli esperti di radioprotezione che operano nelle strutture sanitarie pubbliche o accreditate.

Le funzioni di vigilanza previste dal d.lgs. 101/2020 sono esercitate dalle strutture competenti dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL, che collaborano con ARPAT. Tali strutture devono inoltre svolgere i compiti richiesti dalle amministrazioni pubbliche competenti al rilascio degli atti autorizzativi o da altre autorità pubbliche competenti in materia di tutela della salute e dell’ambiente.

Regolamento attuativo e disciplina transitoria

La Giunta regionale deve adottare un regolamento attuativo entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il regolamento disciplina:

  • il funzionamento della Commissione regionale e le modalità di espressione dei pareri;
  • la costituzione e il funzionamento del SIRT;
  • le modalità attuative della disciplina sulla valutazione della dose.

In prima applicazione, la Regione deve costituire la Commissione entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. La Commissione già costituita, integrata con un rappresentante ARPAT, resta in carica fino alla nomina della nuova.

Regime finanziario e abrogazioni

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

È abrogata la l.r. 7 luglio 2003, n. 32, recante la precedente disciplina dell’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

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