Ordinanza n. 19/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a - del provvedimento del 13.10.2025, con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- S.O.T. di Salerno ha respinto l'istanza depositata dalla società ricorrente ai fini del "rinnovo autorizzazione, a mezzo patentino n° 200271" per la rivendita di tabacchi lavorati presso il pubblico locale, esercente attività di bar, ubicato nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Mar Ionio n. 223; b- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 60214/RU del 24.09.2025, recante la seconda comunicazione dei motivi ostativi; c- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 79311/RU del 29.11.2024, recante la prima comunicazione dei motivi ostativi; d- ove e per quanto occorra, del verbale di operazioni del 23.01.2025, prot. n. 385/RI del 24.01.2025, richiamato nel provvedimento sub a); di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo dell'autorizzazione, mediante patentino, per la rivendita di tabacchi lavorati presso un pubblico esercizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha respinto l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione alla rivendita di tabacchi lavorati mediante patentino. Sono state altresì impugnate, in via eventuale, la seconda e la prima comunicazione dei motivi ostativi e il verbale delle operazioni richiamato nel diniego, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il ricorso è stato corredato da domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del diniego. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente articolati i singoli motivi di legittimità dedotti; emerge tuttavia che la controversia concerne la legittimità del diniego fondato su gravi irregolarità fiscali e sulla violazione del divieto di prosecuzione della vendita di tabacchi.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. In sede di sommaria cognizione ha ritenuto che il ricorso non presentasse, allo stato, profili di fondatezza e che il provvedimento impugnato apparisse giustificato dalle gravi irregolarità fiscali rilevate e dalla violazione del divieto di prosecuzione della vendita di tabacchi. L'ordinanza decide soltanto la fase cautelare e non definisce il merito del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle circostanze del caso specifico.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo il rito cautelare amministrativo; il giudice ha respinto la sospensione ritenendo insussistenti, a una sommaria cognizione, profili di fondatezza del ricorso.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a una sommaria cognizione, il provvedimento impugnato appare giustificato da gravi irregolarità fiscali e dalla violazione del divieto di prosecuzione dell'attività autorizzata.
- Il rigetto della domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris non definisce il giudizio di merito, ma esclude soltanto, nella fase sommaria, la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
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