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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24249/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per un episodio di danneggiamento di un’autovettura per difetto di querela, rideterminando inoltre la pena in mesi sei di reclusione per un diverso fatto di danneggiamento ai danni del bar pasticceria Leopolda. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 635, commi 1 e 6, c.p., 85, comma 1, d.lgs. 150/2022, 120 c.p. e 336 c.p.p. Sosteneva che la querela sporta da un dipendente dell’esercizio pubblico non fosse idonea a integrare la condizione di procedibilità del reato di danneggiamento; secondo la difesa, non sarebbero applicabili i principi elaborati in materia di furto, trattandosi di fattispecie con diversa oggettività giuridica, e il diritto di querela spetterebbe solo al proprietario o a chi abbia un diritto di godimento o una detenzione qualificata con utilità diretta e immediata, non al semplice dipendente dell’esercizio commerciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello: il diritto di querela per il danneggiamento spetta anche a chi abbia un rapporto di fatto non illecito con la cosa danneggiata, o comunque la utilizzi e ne ricavi utilità. Nel caso concreto, il dipendente presente ai fatti, che utilizzava continuativamente suppellettili e cassa del locale, è stato considerato legittimo detentore e dunque pienamente legittimato a proporre querela, valida come condizione di procedibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    indica il vizio dedotto dalla difesa nel ricorso per cassazione.

  • art. 635, commi 1 e 6, c.p.

    norma incriminatrice del danneggiamento; nel caso la questione riguardava la procedibilità e la legittimazione alla querela.

  • art. 85, comma 1, d.lgs. 150/2022

    richiamato dalla difesa in relazione al regime procedurale del reato di danneggiamento.

  • art. 120 c.p.

    richiamato dalla difesa sul tema della legittimazione a proporre querela.

  • art. 336 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in relazione agli effetti della querela come condizione di procedibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità con colpa.

Massime di principio

  • Per il reato di danneggiamento la legittimazione a proporre querela non spetta soltanto al proprietario, ma anche a chi abbia un rapporto di fatto non illecito con il bene danneggiato e ne faccia un uso continuativo o ne ricavi una utilità concreta.
  • Ai fini della procedibilità del danneggiamento, è sufficiente la querela proposta dal soggetto che, nella concreta organizzazione del bene o del locale, possa essere qualificato come legittimo detentore della cosa danneggiata.
  • La difesa che contesti la validità della querela deve misurarsi con la nozione ampia di soggetto legittimato elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, non potendo essere limitata in via automatica alla sola titolarità dominicale.
  • La proposizione di un ricorso fondato su un’interpretazione già smentita dalla giurisprudenza consolidata integra motivo manifestamente infondato e può condurre alla declaratoria di inammissibilità con conseguenze economiche a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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