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Risoluzione

Risoluzione n. 33 del 25/03/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce termini, modalità e conseguenze della comunicazione della sede telematica per ricevere i risultati contabili dei modelli 730-4. Precisa l’uso del quadro CT nella Certificazione Unica 2015, il ricorso al modello CSO per le comunicazioni o variazioni, i protocolli da indicare e le scadenze rilevanti per l’acquisizione dei dati ai fini della precompilata e dei conguagli.

Chiarimenti sulla comunicazione telematica dei dati 730-4 (modello CSO e quadro CT)

Chiarimenti sulla comunicazione per la ricezione telematica dei dati 730-4

La risoluzione fornisce indicazioni operative ai sostituti d’imposta sulla comunicazione della sede telematica per la ricezione dei risultati contabili dei modelli 730-4. Il documento coordina le regole già vigenti con le novità introdotte dalla dichiarazione precompilata e dalla Certificazione Unica 2015, precisando termini, modalità di invio e effetti delle comunicazioni tardive o multiple.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiama l’articolo 16, comma 4-bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, che impone ai sostituti d’imposta di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e di comunicare la sede telematica, propria o di un intermediario, destinata alla ricezione dei risultati contabili.

Viene inoltre richiamato l’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che ha introdotto in via sperimentale la dichiarazione dei redditi precompilata e, dal 2015, l’obbligo per i sostituti d’imposta di trasmettere telematicamente all’Agenzia, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e ai redditi diversi, rilasciate ai percipienti entro il 28 febbraio. Lo stesso articolo prevede la comunicazione della scelta della sede telematica entro il 7 marzo insieme alle certificazioni uniche, nonché l’individuazione, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, dei termini e delle modalità per le variazioni successive.

Quadro CT nella Certificazione Unica 2015

Per dare attuazione alla disciplina, nella Certificazione Unica è stato inserito il quadro CT. La sua compilazione è riservata ai sostituti d’imposta che:

  • non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la comunicazione della ricezione telematica dei dati relativi ai modelli 730-4;
  • trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

Le istruzioni del quadro CT prevedono che, qualora lo stesso sostituto effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il quadro CT debba essere compilato per ogni fornitura. Tuttavia, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti, vengono acquisiti la sede telematica e gli altri dati contenuti nel quadro CT dell’ultimo invio effettuato.

Termini per l’invio del quadro CT e conseguenze degli invii tardivi

La risoluzione precisa che le comunicazioni dovevano essere trasmesse entro il 9 marzo 2015, poiché il 7 marzo cadeva di sabato. Inoltre, era possibile ritrasmetterle per correggere errori od omissioni entro cinque giorni dalla scadenza originaria del 7 marzo, secondo quanto già chiarito con la circolare n. 6/E del 2015.

Ne deriva che:

  • le comunicazioni trasmesse successivamente al 12 marzo 2015 non sono prese in considerazione ai fini della dichiarazione precompilata;
  • analogamente, i dati contenuti nel quadro CT non sono acquisiti ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti.

Per i sostituti d’imposta che hanno effettuato più invii del quadro CT, sono quindi considerati i dati contenuti nell’ultimo invio effettuato entro il 12 marzo 2015.

Utilizzo del modello CSO

I sostituti d’imposta che:

  • non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello di comunicazione;
  • non hanno trasmesso il quadro CT;
  • oppure hanno trasmesso per la prima volta il quadro CT successivamente al 12 marzo 2015,

devono utilizzare il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (modello CSO), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013 e disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia.

Lo stesso modello CSO deve essere utilizzato anche dai sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO o con il quadro CT della Certificazione Unica 2015, ad esempio per:

  • variazione della sede Entratel;
  • indicazione dell’intermediario;
  • variazione dell’intermediario già comunicato.

Dati richiesti e numeri di protocollo

Nel modello di comunicazione sono richiesti, tra l’altro:

  • il numero di protocollo dell’ultimo modello 770 Semplificato presentato dal sostituto nell’anno precedente a quello di inoltro della comunicazione;
  • il numero di protocollo attribuito alla comunicazione già trasmessa e regolarmente acquisita che si intende variare, in caso di comunicazione di variazione.

Tali numeri di protocollo possono essere desunti:

  • dalle ricevute di trasmissione;
  • dal cassetto fiscale del sostituto d’imposta.

Poiché questi dati servono anche a controllare la provenienza della nuova comunicazione, l’Agenzia richiede che eventuali richieste di assistenza per ottenerli siano presentate a un ufficio territoriale con documentazione completa. In particolare:

  • se la richiesta è presentata dal sostituto persona fisica o dal rappresentante legale di società o ente, deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore;
  • se la richiesta è presentata da un delegato, la richiesta deve contenere la delega del sostituto, la fotocopia del documento d’identità del delegante e la fotocopia del documento d’identità del delegato.

Compilazione della comunicazione sostitutiva

Se il sostituto intende modificare le informazioni contenute nel quadro CT, deve indicare nel campo “Comunicazione sostitutiva” il protocollo telematico dell’ultimo file inviato entro il 12 marzo e contenente il quadro CT.

La compilazione del campo richiede:

  • l’indicazione del protocollo telematico dell’ultimo file contenente il quadro CT, composto da 17 caratteri;
  • a seguire, il numero convenzionale “999999”.

Modalità di trasmissione

Il modello deve essere trasmesso tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal sostituto d’imposta oppure tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR 3 luglio 1998, n. 322.

Sospensione e riattivazione delle trasmissioni CSO

La risoluzione ricorda che, a partire dal 4 febbraio 2015, il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate ha sospeso l’acquisizione dei file contenenti le comunicazioni CSO, per consentire la ricezione del flusso dei file contenenti le certificazioni uniche, come comunicato con avviso del 3 febbraio 2015. A partire dal 23 marzo è nuovamente possibile trasmettere le comunicazioni con il modello CSO.

Termine del 15 aprile 2015 e effetti sulle variazioni

I sostituti d’imposta che non avevano presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello CSO e che non avevano trasmesso il quadro CT entro il 12 marzo 2015 devono effettuare la trasmissione della comunicazione CSO entro il 15 aprile 2015.

Per le comunicazioni di variazione dei dati, la risoluzione stabilisce che:

  • se la comunicazione CSO è trasmessa entro il 25 maggio 2015, le nuove informazioni sono considerate per i modelli 730-4 del 2015;
  • se la comunicazione CSO è trasmessa oltre tale data, le informazioni sono considerate per i modelli 730-4 del 2016.

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