Ordinanza n. 16319/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000809 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AS12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AS12 (scuola secondaria di II grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AM12 (scuola secondaria di I grado).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso per la classe AS12 per la Regione Lazio, nella parte in cui ha attribuito a candidati 12,50 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AM12
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva approvata con decreto del 23 giugno 2026, contestando l'attribuzione del punteggio di 12,50 punti previsto dal criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023 a candidati della classe AS12 (scuola secondaria di secondo grado) che avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AM12 (scuola secondaria di primo grado). L'ordinanza non espone gli specifici motivi di legittimità dedotti oltre alla contestazione dell'attribuzione del punteggio.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito della contestazione sul punteggio. Ha rilevato che la procedura riguarda interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, depositando la prova della notifica nei successivi cinque giorni. Ha inoltre autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei numerosi controinteressati mediante pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, secondo termini e modalità indicati nell'ordinanza TAR Lazio n. 836/2019. Ha rinviato alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026; nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022
Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Nel giudizio relativo a una procedura amministrativa concernente interventi finanziati con risorse PNRR, le amministrazioni indicate dal comma 4 sono parti necessarie e devono essere coinvolte nel contraddittorio.
Massime di principio
- Quando il ricorso riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, si applica il rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e il giudice dispone la conversione del rito.
- Nel giudizio soggetto all'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero competente per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono parti necessarie; il ricorso va loro notificato nel termine fissato dal giudice.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, stabilendo termini e modalità per l'adempimento.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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