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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15942/2026 del 24/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato nel 2010 per l'esecuzione di lavori edilizi. L'appaltatrice ha dedotto che l'esecuzione fosse stata ostacolata da carenze progettuali e da problematiche tecniche che avevano determinato ripetute interruzioni dei lavori; per questo aveva chiesto di accertare l'illegittimità della risoluzione disposta dalla committente, di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della committente, di condannarla al risarcimento dei danni e al pagamento di somme per i lavori già eseguiti, nonché di escludere o ridurre la penale e di negare il diritto di escussione della polizza fideiussoria. La committente aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale, chiamando in causa tecnici e loro assicurazioni per la manleva. In primo grado erano state accolte le domande dell'appaltatrice; in appello la decisione era stata confermata quanto all'an della responsabilità della committente, ma riformata parzialmente nella quantificazione del danno, con riduzione del lucro cessante. In Cassazione l'appaltatrice ha denunciato violazione degli artt. 183, 115 e 2697 c.c./c.p.c. e dell'art. 1226 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse fondato la liquidazione del lucro cessante su un documento tardivamente prodotto e che, comunque, il quantum dovesse ritenersi già provato o non contestato; la committente ha proposto ricorso incidentale lamentando violazioni della disciplina dei lavori pubblici, omesso esame di fatti decisivi, motivazione apparente, errata applicazione dei criteri di prova e di liquidazione equitativa del danno, e chiedendo in sostanza di rimettere in discussione l'affermazione di responsabilità e l'entità del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'appaltatrice perché privo della necessaria specificità e perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva infatti deciso sulla base dell'ammissibilità del documento contestato, ma aveva confermato la liquidazione equitativa del danno, limitandosi a rideterminare il lucro cessante sulla base delle risultanze ritenute utili. La Corte ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che non vi era stata inversione dell'onere della prova, ma solo valutazione dell'insufficienza della prova del quantum e ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.; ha anche rilevato la carenza di localizzazione degli atti su cui si fondava la dedotta non contestazione ex art. 115 c.p.c. Conseguentemente, essendo il ricorso incidentale stato proposto tardivamente oltre il termine utile, è stato dichiarato inefficace ex art. 334 c.p.c. La Corte ha infine condannato la ricorrente principale al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    La dedotta violazione non era pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che non aveva basato la decisione sulla semplice ammissibilità di documenti tardivi.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di non contestazione è stata ritenuta generica perché non indicava e non localizzava gli atti da cui la mancata contestazione sarebbe risultata.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice assegna l'onere alla parte sbagliata; non quando ritiene non raggiunta la prova del quantum o valuta diversamente le risultanze istruttorie.

  • art. 1226 c.c.

    È legittimo il ricorso alla liquidazione equitativa quando il danno è provato nell'an ma non è determinabile con precisione nel suo ammontare.

  • art. 1384 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente come norma che avrebbe imposto la riduzione della penale; la Corte non ne affronta il merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato in domanda per ottenere il pagamento delle prestazioni già eseguite; il testo non offre una specifica interpretazione della norma da parte della Corte di cassazione.

  • art. 334 c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo è inefficace quando è proposto oltre il termine utile per impugnare.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità e respinge censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il canone di specificità, indicando e localizzando puntualmente gli atti e i documenti su cui si fonda.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato nella parte processuale relativa alla fissazione dell'udienza e al rinvio a nuovo ruolo per mancata corretta comunicazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso principale, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è stata ritenuta infondata perché la decisione di merito esponeva una ratio comprensibile e autonoma.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente incidentale a sostegno della denuncia di motivazione apparente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; non è sufficiente contestare un passaggio argomentativo che non costituisce il fondamento decisorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando ritiene non raggiunta la prova del quantum o valuta in modo non condiviso le risultanze istruttorie.
  • Se il danno è accertato nell'an ma non è dimostrato nel suo preciso ammontare, il giudice può ricorrere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., purché la valutazione resti ancorata agli elementi di causa.
  • La deduzione di omessa contestazione ex art. 115 c.p.c. richiede la puntuale indicazione degli atti processuali da cui la non contestazione risulterebbe; una censura generica è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., indicando e localizzando i documenti e gli atti decisivi su cui la doglianza si fonda.
  • Il ricorso incidentale proposto oltre il termine utile perde efficacia ex art. 334 c.p.c. quando il ricorso principale viene notificato nel termine finale di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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