Sentenza del 07/06/2019 n. 15432 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva acquistato per conto del fondo un immobile strumentale per natura in Italia e aveva versato imposte ipotecarie e catastali per complessivi 802.400 euro. Chiedeva il rimborso della maggiore imposta sostenuta, ritenendo applicabile anche ai fondi immobiliari aperti esteri la riduzione del 50% prevista dal D.L. n. 223/2006, art. 35, comma 10-ter, espressamente riferita ai fondi immobiliari chiusi. Secondo la società, la limitazione costituiva una discriminazione e una restrizione alle libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali garantite dal diritto dell’Unione europea, oltre che una violazione della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale e la Commissione tributaria regionale avevano respinto il ricorso e l’appello, ritenendo che l’agevolazione fosse applicabile esclusivamente ai fondi chiusi e non estensibile ai fondi aperti, anche perché le due tipologie presentano caratteristiche strutturali diverse. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, qualificando la riduzione d’imposta come agevolazione fiscale soggettiva, soggetta a interpretazione restrittiva. Tuttavia, ha rilevato dubbi interpretativi sulla compatibilità della limitazione con il diritto dell’Unione europea, in particolare con la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali. Ha quindi disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, sospendendo il giudizio fino alla decisione europea. Non è stato quindi definito il diritto della ricorrente al rimborso nel merito.
Norme richiamate
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10-ter, convertito dalla L. n. 248 del 2006
Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali [...] di cui siano parte fondi immobiliari chiusi [...] le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale [...] sono ridotte della metà.
La disposizione prevede un’agevolazione fiscale soggettiva destinata ai fondi immobiliari chiusi, alle imprese di leasing e agli intermediari finanziari indicati dalla norma. Essendo un’agevolazione, non può essere estesa analogicamente o in via interpretativa a soggetti non espressamente inclusi.
D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 37
Disciplina i fondi comuni di investimento, tra cui la tipologia di fondo immobiliare chiuso prevista dall’ordinamento italiano e richiamata dalla norma agevolativa.
Trattato CE, art. 56, oggi art. 63 TFUE
Sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri.
Una misura fiscale che renda meno attraenti gli investimenti transfrontalieri può costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali, salvo che sia giustificata da differenze oggettive e pertinenti tra le situazioni considerate.
Trattato CE, art. 43, oggi art. 49 TFUE
Le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate.
Una disparità fiscale che scoraggi operatori stabiliti in altri Stati membri dall’esercitare attività in Italia può integrare una restrizione alla libertà di stabilimento.
Trattato CE, art. 12, oggi art. 18 TFUE
È vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
Il divieto opera quando soggetti che si trovano in situazioni comparabili ricevono un trattamento differente fondato, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità. La diversità formale tra fondo chiuso e fondo aperto non esclude automaticamente la discriminazione, dovendosi verificare la comparabilità concreta.
Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, art. 25, paragrafo 1
I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
La norma vieta trattamenti fiscali più onerosi fondati sulla nazionalità, ma presuppone che i soggetti messi a confronto si trovino nella stessa situazione. La Corte non ha escluso definitivamente che la limitazione ai fondi chiusi possa produrre una discriminazione indiretta.
Art. 267, paragrafo 3, TFUE
Il giudice nazionale di ultima istanza deve sottoporre alla Corte di giustizia le questioni interpretative di diritto dell’Unione rilevanti e non sufficientemente chiare. La Cassazione ha applicato tale meccanismo perché non esistevano precedenti europei specifici e la soluzione non risultava evidente.
Art. 295 c.p.c.
Consente la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla soluzione di una questione pregiudiziale affidata ad altro giudice. Nel caso concreto il processo interno è stato sospeso in attesa della pronuncia della Corte di giustizia.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali, soprattutto quando riconosciute a una categoria soggettiva determinata, sono normalmente interpretate restrittivamente e non possono essere estese a soggetti o strutture non espressamente previsti dalla legge.
- La diversa forma giuridica o organizzativa di operatori residenti e non residenti non è, da sola, sufficiente a giustificare un trattamento fiscale differente: occorre verificare se le situazioni siano oggettivamente comparabili rispetto alla finalità della norma.
- Una misura fiscale nazionale può violare la libera circolazione dei capitali o la libertà di stabilimento anche senza discriminare espressamente in base alla nazionalità, se rende meno attraenti gli investimenti o l’attività transfrontaliera.
- Per valutare la comparabilità tra fondi o operatori devono essere considerati i criteri pertinenti rispetto allo specifico tributo e alla finalità dell’agevolazione, non ogni differenza astratta tra le strutture.
- La competenza degli Stati membri in materia tributaria e la possibilità di prevedere agevolazioni selettive non consentono comunque di adottare misure incompatibili con le libertà fondamentali dell’Unione europea.
- Quando una questione di diritto dell’Unione è decisiva, nuova e non risolvibile con sufficiente evidenza, il giudice nazionale di ultima istanza può o deve effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; in tal caso il giudizio interno viene sospeso e il rinvio non equivale ancora alla vittoria di una delle parti.
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