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Provvedimento

Deliberazione n. 559 del 23/07/2026

Provvedimento del 23 luglio 2026

Garante Privacy559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della segnalazione di una persona interessata, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 13 luglio 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC e MTCH Technology Services Limited, gestore della piattaforma Tinder. Le società devono impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro esclusivamente a fini probatori, adottando misure per impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti ordinate a Telegram e Tinder per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento n. 559 del 23 luglio 2026 ratifica le determinazioni urgenti adottate il 13 luglio 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC e MTCH Technology Services Limited, gestore della piattaforma Tinder. L’intervento trae origine dalla segnalazione di una persona interessata relativa al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Base normativa e competenza del Garante

Il Garante richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di diffusione attraverso piattaforme digitali di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e riguardanti la persona segnalante, in assenza del consenso.

Il medesimo articolo prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica da parte del Collegio.

Segnalazione e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha dichiarato di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti di Telegram e Tinder. Il testo del provvedimento non riporta ulteriori dettagli sul contenuto del materiale, sulle modalità del rischio di diffusione o sui soggetti eventualmente coinvolti.

Misure urgenti disposte il 13 luglio 2026

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 370-371 del 13 luglio 2026, successivamente trasmesse alle piattaforme con note della stessa data.

Le misure hanno previsto:

  • l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC e MTCH Technology Services Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • la trasmissione del materiale in formato hash, ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione senza necessità di comunicare o trattare direttamente il contenuto in chiaro;
  • la conservazione dell’eventuale materiale che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’utilizzo della conservazione esclusivamente per finalità probatorie;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per garantire tale protezione.

Ratifica collegiale

Dopo aver esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, il Collegio ha ratificato le determinazioni dirigenziali nn. 370-371/2026.

La ratifica è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma l’efficacia delle misure urgenti nei confronti dei due gestori delle piattaforme.

Natura delle misure e sanzioni

Il provvedimento è di natura cautelare e correttiva: ordina di impedire la possibile diffusione del materiale e prescrive specifiche modalità di conservazione probatoria. Nel testo non è prevista né quantificata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 GDPR, né sono indicate ulteriori misure correttive o termini diversi da quelli stabiliti per la conservazione, pari a dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice

La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale audiovisivo a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, chiedendo l’intervento del Garante presso Telegram e Tinder.

Misure urgenti adottate il 13 luglio 2026

Il dirigente competente ha ingiunto a Telegram FZ-LLC e MTCH Technology Services Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla rispettiva piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione probatoria

Le piattaforme sono state prescritte di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e informando tempestivamente l’Autorità.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento n. 559 del 23 luglio 2026, il Garante ha ratificato le determinazioni dirigenziali nn. 370-371 del 13 luglio 2026 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019.

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