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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20934/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato con tre censure: 1) violazione dell'art. 41, comma 2, c.p. e travisamento probatorio nella ricostruzione della dinamica del sinistro, sostenendo che la persona offesa Carbone si sarebbe aggrappata alla portiera dell'autoarticolato e poi sarebbe caduta autonomamente interrompendo il nesso causale; 2) mancata applicazione della riduzione di pena prevista dall'art. 590-bis, comma 7, c.p., per il concorso colposo della vittima; 3) errata esclusione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 133 c.p., lamentando che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare precedenti penali senza un adeguato giudizio prognostico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure: rigettato il tentativo di rivalutazione del materiale probatorio e confermata la logica e congruità della ricostruzione della dinamica fatta dalla Corte d'appello (nessa interruzione di causalità), respinta la richiesta di riconoscimento dell'attenuante ex art. 590-bis, comma 7, c.p. per mancanza di elementi probatori che giustifichino il concorso della vittima, e confermata la legittima esclusione della sanzione sostitutiva ex art. 133 c.p. sulla base di una prognosi ostativa motivata (prevedibile dalla gravità della condotta e dai precedenti). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    La Corte ritiene che l'attenuante per il concorso della persona offesa debba essere riconosciuta solo se emerge probatoriamente un apporto colposo della vittima nella causazione dell'evento; nel caso concreto la motivazione territoriale ha escluso tale concorso.

  • art. 41 cod. pen.

    L'interruzione del nesso causale ai sensi dell'art. 41, comma 2, richiede una causa sopravvenuta del tutto autonoma o straordinaria; comportamenti della vittima che rientrano nella normale probabilità hanno valore concausale e non elidono il nesso.

  • art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Richiamata come norma sulla disciplina della circolazione stradale rilevante per la ricostruzione della condotta colposa (velocità non prudente/condotta inadeguata alle condizioni della strada).

  • art. 133 cod. pen.

    La valutazione della sanzione sostitutiva (lavori di pubblica utilità) è affidata a un giudizio prognostico che può escludere il beneficio se ricorrono elementi ostativi rilevanti (prevedibile dalla personalità dell'imputato, precedenti e gravità del fatto); la Corte territoriale ha motivato adeguatamente tale prognosi negativa.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamate in relazione ai parametri sanzionatori e alle misure alternative; la Corte ha applicato i criteri di esclusione del beneficio sulla base di una motivazione congrua.

  • Codice di procedura penale

    Richiamati i presupposti di ammissibilità del ricorso per cassazione: il motivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; motivi che si limitano a riprodurre le argomentazioni già respinte in sede di merito o che non confutano specificamente la motivazione sono inammissibili.

Massime di principio

  • Il giudizio della Corte di legittimità non consente la rivalutazione in fatto del materiale probatorio: le ricostruzioni della dinamica di sinistri stradali compiute dai giudici di merito sono insindacabili se sorrette da motivazione logica e congrua.
  • Per configurare l'interruzione del nesso causale (art. 41, comma 2 c.p.) è necessaria una causa sopravvenuta completamente autonoma o tanto eccezionale da risultare esterna all'area della normale probabilità; altrimenti il comportamento della vittima ha valore concausale e non esclude la responsabilità dell'agente.
  • L'attenuante per il concorso della vittima prevista dall'art. 590-bis, comma 7, c.p. richiede prova specifica del contributo colposo rilevante della persona offesa; dubbi o ricostruzioni alternative, già esaminate e respinte, non sono sufficienti in sede di cassazione.
  • L'esclusione di sanzioni sostitutive ex art. 133 c.p. può essere legittima quando il giudice di merito fornisca una prognosi ostativa basata su precedenti, mancanza di segni di ravvedimento e gravità del fatto; il giudizio prognostico deve risultare motivato.
  • In cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: motivi che si limitano a reiterare argomentazioni già respinte in appello o che non confutano specificamente la motivazione sono destinati all'inammissibilità.

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