Cassazione Penale, Sentenza n. 20934/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato con tre censure: 1) violazione dell'art. 41, comma 2, c.p. e travisamento probatorio nella ricostruzione della dinamica del sinistro, sostenendo che la persona offesa Carbone si sarebbe aggrappata alla portiera dell'autoarticolato e poi sarebbe caduta autonomamente interrompendo il nesso causale; 2) mancata applicazione della riduzione di pena prevista dall'art. 590-bis, comma 7, c.p., per il concorso colposo della vittima; 3) errata esclusione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 133 c.p., lamentando che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare precedenti penali senza un adeguato giudizio prognostico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure: rigettato il tentativo di rivalutazione del materiale probatorio e confermata la logica e congruità della ricostruzione della dinamica fatta dalla Corte d'appello (nessa interruzione di causalità), respinta la richiesta di riconoscimento dell'attenuante ex art. 590-bis, comma 7, c.p. per mancanza di elementi probatori che giustifichino il concorso della vittima, e confermata la legittima esclusione della sanzione sostitutiva ex art. 133 c.p. sulla base di una prognosi ostativa motivata (prevedibile dalla gravità della condotta e dai precedenti). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ritiene che l'attenuante per il concorso della persona offesa debba essere riconosciuta solo se emerge probatoriamente un apporto colposo della vittima nella causazione dell'evento; nel caso concreto la motivazione territoriale ha escluso tale concorso.
L'interruzione del nesso causale ai sensi dell'art. 41, comma 2, richiede una causa sopravvenuta del tutto autonoma o straordinaria; comportamenti della vittima che rientrano nella normale probabilità hanno valore concausale e non elidono il nesso.
art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamata come norma sulla disciplina della circolazione stradale rilevante per la ricostruzione della condotta colposa (velocità non prudente/condotta inadeguata alle condizioni della strada).
La valutazione della sanzione sostitutiva (lavori di pubblica utilità) è affidata a un giudizio prognostico che può escludere il beneficio se ricorrono elementi ostativi rilevanti (prevedibile dalla personalità dell'imputato, precedenti e gravità del fatto); la Corte territoriale ha motivato adeguatamente tale prognosi negativa.
Legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamate in relazione ai parametri sanzionatori e alle misure alternative; la Corte ha applicato i criteri di esclusione del beneficio sulla base di una motivazione congrua.
Richiamati i presupposti di ammissibilità del ricorso per cassazione: il motivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; motivi che si limitano a riprodurre le argomentazioni già respinte in sede di merito o che non confutano specificamente la motivazione sono inammissibili.
Massime di principio
- Il giudizio della Corte di legittimità non consente la rivalutazione in fatto del materiale probatorio: le ricostruzioni della dinamica di sinistri stradali compiute dai giudici di merito sono insindacabili se sorrette da motivazione logica e congrua.
- Per configurare l'interruzione del nesso causale (art. 41, comma 2 c.p.) è necessaria una causa sopravvenuta completamente autonoma o tanto eccezionale da risultare esterna all'area della normale probabilità; altrimenti il comportamento della vittima ha valore concausale e non esclude la responsabilità dell'agente.
- L'attenuante per il concorso della vittima prevista dall'art. 590-bis, comma 7, c.p. richiede prova specifica del contributo colposo rilevante della persona offesa; dubbi o ricostruzioni alternative, già esaminate e respinte, non sono sufficienti in sede di cassazione.
- L'esclusione di sanzioni sostitutive ex art. 133 c.p. può essere legittima quando il giudice di merito fornisca una prognosi ostativa basata su precedenti, mancanza di segni di ravvedimento e gravità del fatto; il giudizio prognostico deve risultare motivato.
- In cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: motivi che si limitano a reiterare argomentazioni già respinte in appello o che non confutano specificamente la motivazione sono destinati all'inammissibilità.
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