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Sentenza

Sentenza del 27/06/2016 n. 4194 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Varia - Tributi - Abrogazione di tributo - Obbligo di pagamento fino alla soppressione - Sussistenza - Omissione - Sanzione - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa tributaria e la sanzione sono ritenute legittime con riferimento ai periodi anteriori alla soppressione del tributo. L'obbligo di pagamento e le norme sanzionatorie restano applicabili alle violazioni commesse quando il tributo era dovuto. Il testo non riporta tuttavia il dispositivo completo né identifica formalmente le parti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità della richiesta di pagamento di un tributo successivamente abrogato o sostituito e delle relative sanzioni per omesso versamento. Il principio affermato è che l'abrogazione produce effetti dalla data stabilita dal legislatore e non elimina gli obblighi tributari sorti per gli anni o i fatti verificatisi anteriormente, quando il tributo era ancora vigente.

Norme richiamate

  • Norme istitutive e sanzionatorie del tributo oggetto di abrogazione

    L'abrogazione di un tributo o la sua sostituzione con un altro non comporta il venir meno dell'obbligo del contribuente di provvedere al pagamento del tributo soppresso relativamente agli anni in cui quest'ultimo era dovuto.

    L'abrogazione opera per il futuro e non cancella gli obblighi fiscali già sorti durante il periodo di vigenza del tributo; le relative sanzioni continuano ad assistere tali obblighi.

  • Cassazione, sentenze n. 8555/2016 e n. 25053/2006

    I precedenti sono richiamati a sostegno del principio secondo cui la soppressione o sostituzione di un tributo non esclude il pagamento relativo ai periodi anteriori né rende automaticamente inapplicabili le sanzioni per l'omissione.

Massime di principio

  • Per stabilire se un tributo abrogato sia ancora dovuto, occorre verificare la data di decorrenza dell'abrogazione e il momento in cui si è verificato il presupposto d'imposta.
  • La soppressione di un tributo non equivale alla cancellazione retroattiva dei debiti maturati negli anni precedenti.
  • Le sanzioni per omesso versamento possono restare applicabili se l'obbligo tributario era vigente al momento in cui il pagamento doveva essere effettuato.
  • Un tributo sostitutivo non estingue automaticamente gli obblighi relativi al tributo precedente: occorre distinguere i periodi anteriori e successivi alla riforma.
  • Eventuali effetti retroattivi o deroghe devono risultare espressamente dalla legge; in mancanza, prevale l'applicazione della disciplina vigente per il periodo cui si riferisce l'imposta.

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