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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 366 del 23/06/2025

Provvedimento del 23 giugno 2025

Garante Privacy366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di una persona coinvolta come vittima in un caso di cronaca giudiziaria, che chiedeva la rimozione o la rettifica di articoli online ritenuti idonei a identificarla e a diffondere dati sensibili. L’Autorità ha ritenuto infondata la richiesta di cancellazione, perché i contenuti rispettavano il principio di essenzialità dell’informazione e non consentivano l’identificazione diretta dell’interessata. Ha invece rilevato una carenza di trasparenza nel sito della testata, relativa all’assenza iniziale di una sezione privacy chiara per l’esercizio dei diritti, e ha disposto un ammonimento nei confronti della società editrice. Nessuna sanzione pecuniaria è stata applicata.

Tusciaweb S.r.l.: reclamo per mancato riscontro a richiesta di cancellazione di articoli giornalistici e trasparenza informativa sul sito web

Tusciaweb S.r.l. – reclamo su articoli giornalistici e trasparenza privacy

Il Garante ha esaminato il reclamo presentato da una persona coinvolta come vittima in un fatto di cronaca giudiziaria, che chiedeva la rimozione o la rettifica di contenuti pubblicati online dalla testata Tusciaweb S.r.l. Il procedimento ha riguardato sia la liceità della diffusione dei dati negli articoli, sia l’adeguatezza delle modalità con cui il sito rendeva esercitabili i diritti in materia di protezione dei dati.

Origine del reclamo e richieste dell’interessata

La reclamante, ai sensi dell’art. 77 GDPR, ha chiesto di intervenire nei confronti degli organi di stampa per impedire o limitare la diffusione di dati personali che riteneva idonei a identificarla. In particolare, lamentava la pubblicazione di riferimenti al luogo di residenza, all’età, alla scuola di ballo frequentata e ad altri elementi descrittivi contenuti in vari articoli online, indicati tramite specifici URL. Ha anche sostenuto che il richiamo a un farmaco avrebbe comportato la diffusione di dati relativi alla salute.

Istruttoria e riscontro del titolare

Il Garante ha avviato un’istruttoria nei confronti della società editrice, chiedendo chiarimenti ex art. 157 del Codice. La società ha sostenuto di non dover aderire alla richiesta di cancellazione perché le informazioni pubblicate non rendevano identificabile la reclamante e perché i contenuti erano espressione del diritto-dovere di cronaca giudiziaria. Nel procedimento è emersa anche la questione della ricezione delle istanze privacy: la richiesta della reclamante era stata inviata a un indirizzo e-mail non destinato alla gestione delle domande in materia di protezione dei dati, mentre il sito non presentava, al momento, una sezione privacy sufficientemente chiara e completa per indicare i canali corretti di contatto.

Mancato riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti

L’Autorità ha ritenuto non idonea la giustificazione della società basata sull’invio dell’istanza a un indirizzo errato. Il titolare resta infatti obbligato a riscontrare le richieste degli interessati ai sensi dell’art. 12 GDPR, e l’eventuale canalizzazione impropria della comunicazione non esonera da tale dovere. Il Garante ha richiamato le Linee guida EDPB n. 1/2022, osservando che solo successivamente all’intervento dell’Autorità il sito aveva reso più chiari i recapiti per l’esercizio dei diritti, evidenziando dunque un vulnus informativo nella fase precedente.

Valutazione dei contenuti giornalistici e principio di essenzialità

Nel valutare gli articoli contestati, il Garante ha richiamato gli artt. 136 e ss. e 102, comma 2, lett. a), del Codice privacy, nonché l’art. 6 delle Regole deontologiche per l’attività giornalistica. Ha ritenuto che i contenuti riguardassero fatti di interesse pubblico e fossero stati riportati con rispetto del principio di essenzialità dell’informazione, anche alla luce della gravità degli episodi di violenza sessuale descritti e dell’esigenza di allerta sociale.

L’Autorità ha escluso che dagli articoli emergesse un’identificazione diretta della reclamante: non era stato pubblicato il suo nominativo, e i riferimenti al Comune di residenza, all’età e alla scuola di ballo non erano tali, per grado di specificità e univocità, da renderla riconoscibile. Per la stessa ragione è stata esclusa la diffusione di dati particolari sulla salute nei termini dedotti dalla reclamante.

Esito del procedimento e misure adottate

Il Garante ha dichiarato infondato il reclamo rispetto alla richiesta di cancellazione dei contenuti. Quanto al profilo della trasparenza informativa, ha invece ritenuto di disporre un ammonimento nei confronti di Tusciaweb S.r.l., ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 58, par. 2, lett. b), del GDPR, reputandolo misura sufficiente, necessaria e proporzionata. Non è stata applicata una sanzione pecuniaria, anche in considerazione dell’adeguamento successivamente effettuato dal titolare.

Ulteriori disposizioni

Il provvedimento dispone anche l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, in conformità all’art. 57, par. 1, lett. u), e all’art. 58, par. 2, GDPR, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale del Garante ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice. Resta ferma la possibilità di opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e doglianze della reclamante

Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da una persona coinvolta in un noto fatto di cronaca giudiziaria, in qualità di vittima. La reclamante chiedeva di impedire o limitare la diffusione dei propri dati personali da parte dei media e, in particolare, contestava alcuni articoli pubblicati online da Tusciaweb S.r.l., ritenuti capaci di renderla identificabile tramite indicazioni su residenza, età, scuola di ballo frequentata e altri riferimenti. In alcuni passaggi veniva anche dedotta la diffusione di dati particolari relativi alla salute, per il richiamo a un farmaco assunto in passato dall’interessata.

Posizione del titolare e sviluppo istruttorio

La società editrice ha negato di aderire alla richiesta di cancellazione, sostenendo che i dati pubblicati non consentivano l’identificazione della reclamante e che la narrazione della vicenda rientrava nel diritto-dovere di cronaca giudiziaria. Il Garante ha avviato il procedimento formale anche per il mancato riscontro all’istanza di esercizio dei diritti e per l’assenza, sul sito, di una sezione privacy adeguata. Nel corso dell’istruttoria la società ha poi rappresentato di aver inserito un contatto ufficiale per l’esercizio dei diritti e ulteriori indicazioni informative.

Valutazione sul mancato riscontro alla richiesta dell'interessata

L’Autorità ha ritenuto che l’invio della richiesta a un indirizzo e-mail diverso da quello deputato alla gestione delle istanze privacy non potesse giustificare il mancato riscontro. Il titolare resta infatti tenuto a rispondere alle richieste degli interessati ai sensi dell’art. 12 GDPR. Il Garante ha richiamato anche le Linee guida EDPB n. 1/2022, osservando che, al momento dell’interpello, il sito non rendeva chiaramente individuabili i recapiti per l’esercizio dei diritti.

Valutazione sui contenuti giornalistici contestati

Nel merito degli articoli, il Garante ha ritenuto che i contenuti fossero legittimi alla luce degli artt. 136 e ss. e 102, comma 2, lett. a), del Codice privacy e delle Regole deontologiche per l’attività giornalistica. Le informazioni riportate sono state giudicate essenziali rispetto a un fatto di interesse pubblico, anche in ragione della gravità della vicenda e dell’esigenza di allerta sociale. Non è stata ritenuta sussistente l’identificabilità diretta della reclamante, poiché non veniva pubblicato il suo nominativo e gli elementi ulteriori richiamati non avevano sufficiente specificità o univocità. È stata esclusa anche la diffusione di dati sensibili nei termini prospettati.

Esito, ammonimento e pubblicazione

Il Garante ha dichiarato infondato il reclamo quanto alla richiesta di cancellazione degli URL. Pur non applicando una sanzione amministrativa pecuniaria, ha ritenuto necessario disporre un ammonimento nei confronti di Tusciaweb S.r.l. per la violazione del profilo di trasparenza informativa, ai sensi degli artt. 57 e 58 GDPR. È stata inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità e la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatorapporti con l'attività giornalisticatrasparenza informativapubblica amministrazione

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