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Legge

L.R. Calabria 29/2022

Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

Normativa regionaleL.R. Calabria 29/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Calabria il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, ne disciplina elezione, durata, requisiti, incompatibilità, revoca, funzioni, organizzazione, rete territoriale, relazioni annuali e trattamento economico. Prevede l’avvio delle candidature entro 60 giorni dall’entrata in vigore e un regolamento attuativo sulla Rete entro 60 giorni.

Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità in Calabria

Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità

La legge regionale della Calabria istituisce una figura di garanzia autonoma per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità nel territorio regionale. Il provvedimento si inserisce nel quadro della legge n. 104 del 1992 e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Ambito di applicazione e finalità

Il Garante opera nell’ambito delle competenze regionali per assicurare il rispetto e l’attuazione dei diritti delle persone con disabilità. La tutela riguarda tutte le disabilità fisiche, sensoriali, intellettive o relazionali, qualunque sia la causa.

L’attività è rivolta:

  • alle persone con disabilità residenti in Calabria;
  • a chi vi è domiciliato anche temporaneamente;
  • a chi ha stabile dimora nel territorio regionale;
  • alle persone con disabilità presenti in Calabria appartenenti alle categorie dei richiedenti protezione internazionale e dei profughi di guerra.

Il Garante agisce in piena autonomia e indipendenza, senza subordinazione gerarchica o funzionale agli organi regionali, con libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al mandato, nel rispetto della legge.

Nomina, durata e rinnovo dell’incarico

Il Garante è eletto dal Consiglio regionale a scrutinio segreto con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Se nelle prime due votazioni non si raggiunge il quorum, dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.

L’incarico dura cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Alla scadenza, le funzioni sono prorogate di diritto fino all’insediamento del nuovo Garante e comunque non oltre 60 giorni, entro i quali il Consiglio regionale deve procedere alla nuova elezione.

In sede di prima applicazione, l’avviso pubblico per le candidature deve essere pubblicato sul BURC entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge; in seguito, la pubblicazione va effettuata entro 60 giorni dalla scadenza del mandato.

Requisiti, incandidabilità e decadenza

Il Garante deve possedere specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza in politiche sociali ed educative, oppure essersi distinto in attività di impegno sociale, con particolare riguardo alla disabilità.

Non possono essere eletti coloro che, al momento della candidatura:

  • sono ineleggibili o incandidabili alla carica di consigliere regionale;
  • si trovano in situazioni di inconferibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni o enti privati in controllo pubblico.

Se dopo l’elezione emerge una causa ostativa, il Presidente del Consiglio regionale avvia il procedimento di decadenza e la sostituzione.

Incompatibilità e conflitti di interesse

Durante il mandato il Garante non può svolgere altre attività lavorative che generino conflitti di interesse, anche potenziali, con l’incarico.

Sono incompatibili con la carica:

  • parlamentari italiani ed europei;
  • membri del Governo nazionale, consiglieri e assessori regionali;
  • sindaci, assessori e consiglieri provinciali e comunali;
  • sindaci e consiglieri delle Città metropolitane;
  • dipendenti di amministrazioni statali o regionali o comunque pubbliche, amministratori di enti del sistema regionale, di enti o aziende pubbliche o società partecipate, nonché di enti, imprese o associazioni che ricevono sovvenzioni o contributi dalla Regione, salvo cessazione da almeno due anni.

Le incompatibilità si applicano anche a chi abbia ricoperto le cariche sopra indicate nei due anni precedenti la scadenza del termine per la candidatura.

In caso di incompatibilità emersa dopo la nomina, il Presidente del Consiglio regionale contesta i fatti all’interessato, che ha 15 giorni per osservazioni o per rimuovere la causa. Se l’incompatibilità non sussiste o viene rimossa, il procedimento si chiude; altrimenti si dichiara la decadenza e si avvia la sostituzione.

Revoca, dimissioni e sostituzione

Il Consiglio regionale può avviare la revoca del Garante in qualsiasi momento, su iniziativa del Presidente o di un quinto dei consiglieri, per:

  • comportamenti illegittimi;
  • gravi inadempimenti;
  • mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
  • condotte che danneggino immagine e decoro dell’istituzione regionale.

Il Garante ha 15 giorni per presentare controdeduzioni. Il Consiglio regionale decide sulla revoca secondo le modalità previste per l’elezione.

La sostituzione avviene anche in caso di dimissioni, morte o impedimento duraturo fisico o psichico. In tali ipotesi, il Consiglio regionale provvede entro 45 giorni dalla revoca, decadenza o evento che ha determinato la vacanza.

La sostituzione avviene scegliendo uno tra i candidati già presentatisi; se mancano candidature, va pubblicato un nuovo avviso pubblico. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato originario.

Funzioni del Garante

Il Garante svolge funzioni di promozione, tutela, impulso e raccordo istituzionale sui diritti delle persone con disabilità. In particolare:

  • promuove dignità, libertà, autonomia e inclusione sociale, economica e produttiva;
  • propone alla Giunta e all’assessorato competente azioni per l’accessibilità e fruibilità dei servizi, la prevenzione, cura e riabilitazione, la tutela giuridica ed economica e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
  • promuove la conoscenza della normativa e degli strumenti di tutela, in collaborazione con enti territoriali, associazioni di persone con disabilità iscritte al RUNTS e operanti in Calabria e associazioni di categoria;
  • agevola l’obbligo scolastico e l’inclusione degli alunni con disabilità in contesti a rischio di esclusione;
  • raccoglie segnalazioni sulle violazioni dei diritti e sollecita le amministrazioni competenti a rimuovere le cause che impediscono la tutela;
  • sollecita misure per la parità di genere tra donne e uomini con disabilità, in raccordo con la Commissione regionale pari opportunità e, previa intesa, con la Consigliera regionale di parità;
  • riceve istanze e segnala alle autorità competenti atti discriminatori, offensivi o lesivi della dignità, nonché maltrattamenti, abusi, bullismo e cyberbullismo;
  • promuove sensibilizzazione tramite canali di comunicazione e informazione;
  • propone formazione per il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali;
  • propone misure per il potenziamento della funzionalità amministrativa;
  • istituisce un elenco regionale di tutori, curatori e amministratori di sostegno;
  • promuove la piena fruizione di luoghi e spazi, con attenzione alla rimozione delle barriere architettoniche;
  • agevola l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
  • favorisce il diritto allo studio universitario e nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • propone azioni di sostegno al ruolo genitoriale e del caregiver familiare;
  • istituisce una rete di collaborazione con gli uffici dei giudici tutelari presso i tribunali dei capoluoghi di provincia.

Il testo originario prevedeva anche la promozione di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi degli enti locali e delle ASL, ma tale lettera risulta abrogata dalla legge regionale 21 ottobre 2022, n. 35.

Strumenti operativi e collaborazioni

Per lo svolgimento delle funzioni il Garante:

  • collabora con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e con la raccolta ed elaborazione dei dati;
  • riceve segnalazioni tramite un’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale per alcune materie specificamente indicate dalla legge;
  • segnala agli ispettorati territoriali del lavoro le violazioni della normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili da parte di datori di lavoro pubblici e privati o di aggiudicatari di appalti pubblici;
  • svolge attività di informazione verso i soggetti che hanno subito discriminazioni per la loro condizione di disabilità.

Il Garante collabora inoltre con le associazioni di persone con disabilità iscritte al RUNTS e operanti in Calabria, con le associazioni di categoria, con la Giunta regionale, con il Consiglio regionale e le sue articolazioni, nonché con i Garanti delle persone con disabilità presenti negli enti locali calabresi.

È inoltre prevista, una volta l’anno, una conferenza pubblica aperta alle associazioni, agli enti pubblici, ai prestatori di servizi nel settore disabilità e al Forum del Terzo settore, per presentare il report delle attività e raccogliere istanze.

Organizzazione, sede e supporto amministrativo

La sede del Garante è a Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Possono essere istituite sedi distaccate in uffici di proprietà regionale o concessi gratuitamente dalle pubbliche amministrazioni.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, sentito il Garante, alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari, nell’ambito dell’organizzazione del Consiglio. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante e non ha diritto a indennità di struttura.

Il Garante può avvalersi, nei limiti delle risorse assegnate e nel rispetto della normativa statale sul personale e sugli incarichi:

  • di esperti su specifici temi;
  • della collaborazione di reti associative di rappresentanti delle diverse condizioni di disabilità, di persone con disabilità e di centri studi e ricerca;
  • della collaborazione di istituzioni analoghe operanti a livello locale o territoriale;
  • di altre forme di collaborazione utili allo svolgimento delle funzioni.

Il Garante adotta un regolamento di organizzazione interna, trasmesso all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per presa d’atto.

Rete regionale per i diritti delle persone con disabilità

Per supportare l’esercizio delle funzioni è istituita la Rete regionale per i diritti delle persone con disabilità.

La Rete è composta da:

  • ufficio del Garante;
  • un referente per ciascun Ambito territoriale sociale.

Il referente è scelto tra i componenti dell’ufficio di piano dell’ambito territoriale sociale ed è nominato con deliberazione dell’Assemblea dei sindaci; le funzioni sono svolte gratuitamente.

La Rete mira a potenziare l’offerta di servizi e interventi socioassistenziali attraverso connessioni e sinergie tra gli enti coinvolti.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, previo parere dell’assessorato competente, adotta il regolamento attuativo che definisce le modalità di raccordo tra ufficio del Garante e referenti territoriali.

Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale

Entro il 30 aprile di ogni anno il Garante presenta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, sui risultati ottenuti e sulle necessità normative e organizzative utili a migliorare condizioni e servizi per le persone con disabilità.

Il Consiglio regionale discute la relazione entro 60 giorni dalla presentazione. La relazione è pubblicata integralmente sul BURC e resa consultabile nella sezione del sito del Consiglio regionale dedicata al Garante.

Se necessario e urgente, il Garante può presentare relazioni specifiche su singole questioni emerse nell’esercizio delle funzioni. Può inoltre essere sentito dal Consiglio regionale su richiesta, nella prima adunanza utile, secondo il regolamento interno.

Trattamento economico

Al Garante spettano:

  • indennità di funzione;
  • rimborso spese;
  • trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico regionale.

Per le missioni, anche nel territorio regionale, spetta inoltre il rimborso delle spese autorizzate di volta in volta dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi stanziati.

Copertura finanziaria

Gli oneri per le disposizioni su organizzazione e trattamento economico sono quantificati nel limite massimo di 17.782 euro per il 2022 e di 35.564 euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.

La copertura è assicurata mediante riduzione del Fondo speciale per le leggi di parte corrente nel bilancio 2022-2024, con contestuale allocazione delle somme nella Missione 1, Programma 01. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

Modifiche successive rilevanti

Il testo coordinato recepisce le modifiche della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 35, che ha aggiornato il riferimento alle associazioni di persone con disabilità iscritte al RUNTS e operanti in Calabria e ha abrogato la lettera relativa agli interventi sostitutivi verso enti locali e ASL.

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