L.R. Calabria 26/2022
Disciplina dei Marina Resort.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria disciplina i Marina Resort, strutture ricettive all’aria aperta per la sosta e il pernottamento dei diportisti. L’attività è soggetta a SCIA telematica al SUAP comunale; la Giunta definisce con regolamento requisiti e classificazione. Per le strutture esistenti, l’obbligo di classificazione scatta dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione del regolamento regionale.
Disciplina dei Marina Resort
Disciplina dei Marina Resort
La legge regionale della Calabria introduce la disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta denominate Marina Resort, destinate alla sosta e al pernottamento dei diportisti. Il provvedimento si limita a definire il quadro amministrativo essenziale per l’avvio e la classificazione dell’attività nel territorio regionale.
Ambito di applicazione e definizione della struttura
La disciplina riguarda i Marina Resort, qualificati come strutture ricettive all’aria aperta organizzate per la sosta e il pernottamento dei diportisti. La legge rinvia, per definizione e modalità di determinazione dei requisiti, all’articolo 32 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014.
Regime amministrativo per l’avvio dell’attività
L’esercizio dell’attività è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi della disciplina generale sul procedimento amministrativo e della normativa sui servizi nel mercato interno. La segnalazione deve essere trasmessa in modalità telematica allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è ubicata la struttura, utilizzando il modello di segnalazione stabilito.
Classificazione e requisiti
La Giunta regionale è incaricata di adottare un regolamento con cui definire:
- i requisiti utili alla classificazione dei Marina Resort;
- i requisiti necessari per l’avvio dell’attività.
La classificazione assume quindi rilievo sia ai fini dell’inquadramento della struttura sia ai fini dell’esercizio dell’attività.
Regime transitorio per le strutture esistenti
Per le strutture già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, l’obbligo di classificazione è introdotto gradualmente. In particolare, la classificazione diventa obbligatoria a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione, da parte della Giunta regionale, del regolamento contenente il sistema di classificazione.
Aspetti finanziari e decorrenza
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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