Cassazione Penale, Sentenza n. 24157/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo e secondo grado per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di conferma della condanna. I motivi dedotti riguardavano: la pretesa nullità o vizio motivazionale per la modifica in udienza del capo di imputazione quanto al periodo contestato, con conseguente mancata rimessione nel termine per beneficiare del pagamento e della causa di non punibilità prevista dalla norma incriminatrice; la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni di una funzionaria, che avrebbe consultato atti interni non messi a disposizione delle parti; la pretesa insussistenza della prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio e del dolo, anche in ragione della crisi economica dell'azienda; il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e la mancata esclusione della recidiva; infine, l'eccezione di prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi in gran parte reiterativi di doglianze già disattese dai giudici di merito, oppure generici, incompleti o non dedotti secondo i canoni dell'art. 606 c.p.p. In particolare, ha escluso che la variazione della data del fatto integrasse una modifica rilevante dell'imputazione; ha negato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla testimone che aveva consultato documenti da lei redatti; ha ritenuto non scalfita la prova dell'omesso versamento, valorizzando le dichiarazioni della funzionaria INPS e la documentazione in atti; ha considerato manifestamente infondate le censure su particolare tenuità del fatto, attenuanti generiche, sospensione condizionale e recidiva; ha infine escluso la prescrizione, rilevando che il termine, aumentato per effetto della recidiva specifica e delle sospensioni, scadeva il 10 luglio 2026, quindi ben oltre la decisione impugnata e quella di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 conv. in l. n. 638 del 1983
Integra il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali; la Corte richiama inoltre la possibilità del pagamento entro il termine previsto dalla disposizione, ma esclude che la modifica della data del fatto abbia inciso sul diritto di difesa o sul termine per il pagamento.
art. 499, comma 5, c.p.p.
il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti
Consente al testimone di consultare documenti da lui redatti per aiuto alla memoria, senza che ciò comporti inutilizzabilità o necessaria conoscenza preventiva di tali atti da parte delle difese, purché la prova si formi in contraddittorio.
art. 530 c.p.p.
Invocato dalla difesa per sostenere l'insufficienza o contraddittorietà della prova; la Corte ritiene però la doglianza infondata perché la ricostruzione accusatoria è sorretta da prove convergenti e la diversa tesi difensiva è meramente ipotetica.
art. 131-bis c.p.
La Corte esclude la particolare tenuità del fatto, valorizzando l'entità dell'omissione, pari al doppio della soglia di punibilità, e la presenza di recidiva specifica.
art. 606 c.p.p.
I motivi di ricorso devono essere specifici, completi e riconducibili ai vizi deducibili in cassazione; censure generiche, reiterative o non correlate alle categorie dell'art. 606 sono inammissibili.
art. 516 c.p.p.
La diversa indicazione della data del reato non integra una modifica dell'imputazione rilevante, quando non altera i tratti essenziali del fatto contestato e non pregiudica il diritto di difesa.
art. 157 c.p.
Richiamato per il calcolo del termine base di prescrizione, prima dell'aumento dovuto alla recidiva e delle sospensioni.
art. 161, comma 2, c.p.
Richiamato per l'effetto interruttivo/aumento del termine di prescrizione in presenza di recidiva specifica, con conseguente prolungamento del termine complessivo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La diversa indicazione della data del fatto nel capo di imputazione non integra, di per sé, una modifica sostanziale dell'imputazione se il fatto resta immutato nei suoi tratti essenziali e la difesa non dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Il testimone può consultare documenti da lui redatti in aiuto della memoria ai sensi dell'art. 499, comma 5, c.p.p.; la prova resta formata dalla deposizione resa in contraddittorio e non diventa inutilizzabile solo perché il teste si è avvalso di appunti non preventivamente conosciuti dalle parti.
- In cassazione sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e motivatamente respinte nei gradi di merito, ovvero che siano generiche, incomplete o non riconducibili ai vizi deducibili ex art. 606 c.p.p.
- La tenuità del fatto può essere esclusa quando l'omissione o l'illecito presenta una rilevanza non esigua, specie se supera sensibilmente la soglia di punibilità, e quando l'imputato risulti gravato da recidiva specifica.
- Ai fini della prescrizione, la durata del termine va calcolata tenendo conto delle cause di aumento legate alla recidiva e delle sospensioni processuali effettivamente intervenute; se il termine complessivo non è maturato, l'eccezione di prescrizione è infondata.
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