Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24157/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo e secondo grado per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di conferma della condanna. I motivi dedotti riguardavano: la pretesa nullità o vizio motivazionale per la modifica in udienza del capo di imputazione quanto al periodo contestato, con conseguente mancata rimessione nel termine per beneficiare del pagamento e della causa di non punibilità prevista dalla norma incriminatrice; la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni di una funzionaria, che avrebbe consultato atti interni non messi a disposizione delle parti; la pretesa insussistenza della prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio e del dolo, anche in ragione della crisi economica dell'azienda; il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e la mancata esclusione della recidiva; infine, l'eccezione di prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi in gran parte reiterativi di doglianze già disattese dai giudici di merito, oppure generici, incompleti o non dedotti secondo i canoni dell'art. 606 c.p.p. In particolare, ha escluso che la variazione della data del fatto integrasse una modifica rilevante dell'imputazione; ha negato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla testimone che aveva consultato documenti da lei redatti; ha ritenuto non scalfita la prova dell'omesso versamento, valorizzando le dichiarazioni della funzionaria INPS e la documentazione in atti; ha considerato manifestamente infondate le censure su particolare tenuità del fatto, attenuanti generiche, sospensione condizionale e recidiva; ha infine escluso la prescrizione, rilevando che il termine, aumentato per effetto della recidiva specifica e delle sospensioni, scadeva il 10 luglio 2026, quindi ben oltre la decisione impugnata e quella di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 conv. in l. n. 638 del 1983

    Integra il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali; la Corte richiama inoltre la possibilità del pagamento entro il termine previsto dalla disposizione, ma esclude che la modifica della data del fatto abbia inciso sul diritto di difesa o sul termine per il pagamento.

  • art. 499, comma 5, c.p.p.

    il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti

    Consente al testimone di consultare documenti da lui redatti per aiuto alla memoria, senza che ciò comporti inutilizzabilità o necessaria conoscenza preventiva di tali atti da parte delle difese, purché la prova si formi in contraddittorio.

  • art. 530 c.p.p.

    Invocato dalla difesa per sostenere l'insufficienza o contraddittorietà della prova; la Corte ritiene però la doglianza infondata perché la ricostruzione accusatoria è sorretta da prove convergenti e la diversa tesi difensiva è meramente ipotetica.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte esclude la particolare tenuità del fatto, valorizzando l'entità dell'omissione, pari al doppio della soglia di punibilità, e la presenza di recidiva specifica.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici, completi e riconducibili ai vizi deducibili in cassazione; censure generiche, reiterative o non correlate alle categorie dell'art. 606 sono inammissibili.

  • art. 516 c.p.p.

    La diversa indicazione della data del reato non integra una modifica dell'imputazione rilevante, quando non altera i tratti essenziali del fatto contestato e non pregiudica il diritto di difesa.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato per il calcolo del termine base di prescrizione, prima dell'aumento dovuto alla recidiva e delle sospensioni.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    Richiamato per l'effetto interruttivo/aumento del termine di prescrizione in presenza di recidiva specifica, con conseguente prolungamento del termine complessivo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La diversa indicazione della data del fatto nel capo di imputazione non integra, di per sé, una modifica sostanziale dell'imputazione se il fatto resta immutato nei suoi tratti essenziali e la difesa non dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Il testimone può consultare documenti da lui redatti in aiuto della memoria ai sensi dell'art. 499, comma 5, c.p.p.; la prova resta formata dalla deposizione resa in contraddittorio e non diventa inutilizzabile solo perché il teste si è avvalso di appunti non preventivamente conosciuti dalle parti.
  • In cassazione sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e motivatamente respinte nei gradi di merito, ovvero che siano generiche, incomplete o non riconducibili ai vizi deducibili ex art. 606 c.p.p.
  • La tenuità del fatto può essere esclusa quando l'omissione o l'illecito presenta una rilevanza non esigua, specie se supera sensibilmente la soglia di punibilità, e quando l'imputato risulti gravato da recidiva specifica.
  • Ai fini della prescrizione, la durata del termine va calcolata tenendo conto delle cause di aumento legate alla recidiva e delle sospensioni processuali effettivamente intervenute; se il termine complessivo non è maturato, l'eccezione di prescrizione è infondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmesso versamento
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.