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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10971/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per reati di truffa aggravata (capo A) ed estorsione aggravata (capi C e D, con assorbimento del tentativo di estorsione del capo B), deducendo vizi di motivazione riguardo all'attendibilità delle persone offese e dei testi, la mancata acquisizione di prove ritenute decisive (documenti e chiavette USB), la violazione dell'art. 17 del d.l. n. 75/2023 in relazione al rito cartolare d'appello, l'omessa valutazione della prevalenza delle circostanze attenuanti ex art. 69 c.p., e pretesa violazione di norme costituzionali e di norme di libro procedurale (art. 27 Cost., artt. 530, 533, artt. 606 c.p.p. lett. b/d/e, ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione delle decisioni di primo grado e della Corte d'appello, che hanno adeguatamente valutato la credibilità della persona offesa Guidi e gli elementi documentali (prelievi bancomat e movimenti) di riscontro. La Corte ha inoltre ritenuto non decisive le prove documentali richieste in appello (per incompatibilità con le regole sul cartolare e per mancanza di originali o di rilevanza decisiva) e ha rigettato le censure relative all'art. 17 d.l. 75/2023 e alla comparazione delle circostanze ex art. 69 c.p.. Conseguentemente il provvedimento impugnato resta confermato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00; non è stata accolta la richiesta di rifusione spese avanzata dalle parti civili per il presente grado.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale qualificante il reato di truffa; la Corte ha condiviso la qualificazione del fatto come truffa aggravata per le condotte riconducibili al capo A.

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Aggravante contestata e poi bilanciata con le attenuanti: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle circostanze e la decisione di equivalenza tra aggravanti e attenuanti.

  • artt. 628 e 629 cod. pen.

    art. 629, comma 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3-bis cod. pen.

    Norme qualificanti le fattispecie di estorsione aggravata; la Corte ha ritenuto provate le due vicende estorsive ai danni di Guidi sulla base delle dichiarazioni e dei riscontri documentali.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), d), e) cod. proc. pen.

    Disciplina dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha valutato i motivi (vizi di motivazione, violazione di legge, mancata assunzione di prova) e li ha ritenuti manifestamente infondati o inammissibili nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regole sulla produzione documentale in appello cartolare; la Corte d'appello ha applicato correttamente i limiti all'ammissione di documenti non in originale o privi di data.

  • art. 17 d.l. n. 75/2023

    Norma di disciplina sull'efficacia temporale delle disposizioni emergenziali: la Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la censura che invocava regime transitorio per mutare le regole del rito cartolare in appello, non ravvisando violazione applicabile al caso.

  • art. 237 cod. proc. pen.

    Principio sull'acquisizione di documenti a firma delle parti: la Corte d'appello ha ritenuto non utilizzabili alcune produzioni difensive non presentate in forma originaria, ma la Cassazione ha confermato che la valutazione è corretta.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Poteri istruttori del giudice nel dibattimento: la Corte ha ritenuto inesigibile, in sede d'appello cartolare, l'esercizio d'ufficio di taluni poteri istruttori evocati dalla difesa.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    Presunzione di non colpevolezza e ipotesi di assoluzione in caso di insufficienza di prove; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per applicare l'art. 530, comma 2, perché il compendio probatorio era ritenuto idoneo.

  • art. 69 cod. pen.

    Regola sulla comparazione tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate la decisione del giudice di merito di non riconoscere la prevalenza delle attenuanti.

  • art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    Regole sulla prova dichiarativa: la Corte ha ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna previa adeguato vaglio di credibilità e attendibilità, particolarmente rigoroso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna per spese e il pagamento alla Cassa delle Ammende: applicata dalla Corte per valutare e infliggere la sanzione di euro 3.000 per la inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione controlla i vizi di motivazione solo se la motivazione è assente, manifestamente illogica o contraddittoria; non riconsidera ordinariamente la valutazione del merito o la persuasività delle prove.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili e adeguatamente motivate, costituire da sole base di condanna; il giudice deve compiere un vaglio rigoroso e può valutare separatamente parti della stessa deposizione, purché spieghi la scindibilità.
  • In un appello 'cartolare' i documenti prodotti devono essere presentati in forma utilizzabile (originali o idonee copie) e la loro ammissione è soggetta ai limiti di art. 603 c.p.p.; la mancata acquisizione è rilevante in cassazione solo se la prova non ammessa sarebbe stata decisiva.
  • Per essere considerata "decisiva" ai fini del ricorso per cassazione, la prova non assunta deve essere tale che, se esperita, avrebbe certamente determinato una diversa decisione: soglia molto stringente.
  • Le eccezioni procedurali relative a novità normative o transitorie (es. art. 17 d.l. 75/2023) vanno valutate alla luce del momento e delle condizioni di proposizione del gravame; non sempre giustificano la rinnovazione istruttoria in appello cartolare.
  • La richiesta di acquisizione di prove nuove in sede di appello o in cassazione richiede specificità e dimostrazione della loro rilevanza effettiva; mere ipotesi o sospetti non sono sufficienti.
  • La mancata accoglienza del ricorso in cassazione può comportare condanne per spese e, in caso di ricorso inammissibile, anche contributi alla Cassa delle Ammende; è quindi strategicamente necessario valutare la rilevanza e il fondamento delle censure prima di proporre ricorso.
  • Il controllo di legittimità si concentra sulla struttura logica e sulla compatibilità della motivazione con i principi di ordinaria argomentazione e senso comune, non sulla 'migliore' ricostruzione possibile dei fatti.

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