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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07982/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a una direttrice di ufficio postale per una dichiarazione audio resa in una chat WhatsApp che, secondo la società, conteneva riferimenti a direttive interne sul controllo del green pass, menzioni di minacce sanzionatorie della superiore gerarchica, espressioni offensive verso colleghi e indicazioni su modalità di elusione dei controlli, con successiva circolazione del contenuto su un profilo Facebook liberamente accessibile. La Corte d'appello, quale giudice del reclamo ex l. n. 92/2012, aveva riformato il primo grado e ritenuto legittimo il licenziamento. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione della disciplina del rito Fornero per avere ritenuto formato un giudicato interno in difetto di reclamo incidentale notificato; 2) violazione dell'art. 7 St. lav. e motivazione apparente, sostenendo che la chat fosse privata e che la condotta non fosse disciplinarmente rilevante perché il messaggio era stato diffuso illecitamente da terzi; 3) violazione del principio di immutabilità della contestazione e dei motivi di licenziamento; 4) violazione dell'art. 7 St. lav. e dell'art. 115 c.p.c. sulla valutazione dell'elemento soggettivo e sulla prevedibilità della diffusione del messaggio; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita decisione ultra/extra petita, poiché la Corte d'appello avrebbe fondato la responsabilità sulla prevedibilità della diffusione e non sul dolo eventuale; 6) violazione dell'art. 54 del c.c.n.l. applicabile, assumendo che la clausola collettiva coprisse solo condotte dolose e non anche volontarie in senso ampio; 7) violazione del codice disciplinare collettivo e motivazione mancante, per avere escluso la sanzione conservativa; 8) violazione dell'art. 92 c.p.c. sul regolamento delle spese. La Cassazione ha ritenuto inammissibili il primo, secondo, terzo, quarto e ottavo motivo, ha respinto il quinto, e ha ritenuto infondati il sesto e il settimo, confermando che la condotta, per il suo carattere intenzionale, per la consapevolezza della violazione di prescrizioni interne e per la sua potenzialità lesiva rispetto ai presidi di sicurezza adottati in relazione all'emergenza pandemica, rientrava nell'ipotesi contrattuale e disciplinare punita con il licenziamento senza preavviso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della lavoratrice alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della lavoratrice. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi al preteso giudicato interno, alla natura privata della chat e alla violazione del principio di immutabilità della contestazione, nonché quelli sulla motivazione e sulle spese; ha respinto il motivo sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ha giudicato infondati i motivi relativi all'interpretazione dell'art. 54 del c.c.n.l. e al codice disciplinare, rilevando che la Corte territoriale aveva accertato una condotta intenzionale, consapevolmente contraria a prescrizioni interne e idonea a arrecare un forte pregiudizio alla società o a terzi. È stata confermata la legittimità del licenziamento disciplinare. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • l. n. 92/2012, art. 1, commi 58 e segg.

    Nel rito speciale del reclamo ex legge Fornero, la disciplina processuale del reclamo va coordinata con quella dell'appello nel rito del lavoro; tuttavia il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 7 l. n. 300/1970

    La norma è richiamata come disciplina della procedura disciplinare; la Corte ribadisce che essa attiene alla forma di esercizio del potere disciplinare e non esaurisce il tema della rilevanza sostanziale dell'addebito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al dovere di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la decisione è rimasta entro i limiti della domanda di impugnativa del licenziamento.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione dell'elemento soggettivo; il motivo è dichiarato inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la dedotta motivazione apparente o contraddittoria; la Corte esclude il vizio, ritenendo la motivazione intellegibile e coerente.

  • art. 54 c.c.n.l. Poste Italiane

    La clausola collettiva sanziona con il licenziamento senza preavviso le violazioni dolose di leggi, regolamenti o doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato un forte pregiudizio alla società o a terzi; la Corte ritiene sussumibile la condotta concreta in tale previsione.

  • art. 366, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere specificità e autosufficienza, con puntuale indicazione dei fatti processuali, degli atti e dei documenti rilevanti.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato per la deduzione dei vizi di violazione di legge e motivazione, ma i motivi sono in larga parte ritenuti inammissibili o infondati.

  • art. 92 c.p.c.

    La censura sulle spese è dichiarata inammissibile; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità non investe l'opportunità della compensazione, ma solo il rispetto del principio di soccombenza.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    È applicato il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di errori processuali o di merito richiede una censura specifica, autosufficiente e riferita agli atti rilevanti: non è sufficiente un rinvio per relationem ad atti del giudizio di merito o la trascrizione parziale di documenti.
  • La violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare va denunciata confrontandosi con l'effettivo contenuto della lettera di addebito e con le regole legali di interpretazione dell'atto; non basta un mero dissenso valutativo sulla lettura data dal giudice di merito.
  • L'uso di una corrispondenza o messaggistica privata non esclude, di per sé, la rilevanza disciplinare della condotta quando il contenuto sia oggettivamente offensivo, riservato o idoneo a ledere la reputazione datoriale e dei colleghi, ovvero a vanificare presidi aziendali di sicurezza.
  • Ai fini dell'applicazione di una clausola collettiva che preveda il licenziamento per violazioni dolose o comunque gravemente pregiudizievoli, è sufficiente l'accertamento della consapevolezza della violazione di prescrizioni interne e della potenzialità lesiva della condotta rispetto agli interessi aziendali o di terzi.
  • Il giudizio di proporzionalità tra illecito disciplinare e sanzione espulsiva appartiene al merito ed è sindacabile in cassazione solo per anomalie motivazionali o errori di diritto, non per una nuova valutazione delle circostanze di fatto.
  • La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca un bene diverso da quello domandato o decida su questioni estranee al thema decidendum; non sussiste se la motivazione si colloca entro l'originaria domanda di impugnazione del licenziamento.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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