Cassazione Penale, Sentenza n. 26439/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di giurisdizione relativo a procedimenti per peculato militare (art. 215 cod. pen. mil. di pace) contestati per fatti commessi a Roma dal 23/06/2011 al 02/08/2013. Il Tribunale ordinario, valutando che i reati contestati sono reati militari, aveva dichiarato la propria incompetenza giurisdizionale. Il GIP del Tribunale Militare ha proposto conflitto negativo sostenendo che la giurisdizione si determina in base alla qualifica di militare degli imputati: poiché gli imputati non erano appartenenti alle Forze Armate, la giurisdizione dovrebbe essere del giudice ordinario.
La decisione
La Corte ha dichiarato la sussistenza del conflitto negativo e ha deciso che la competenza è del Tribunale ordinario di Roma, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale ordinario. La Corte ha motivato che, in base all'art. 103 Cost. (ultima parte del comma finale) e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. pronuncia 'Maldera'), in tempo di pace i tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate; dunque, quando il reato militare è commesso da persone non appartenenti alle Forze Armate, questi devono essere giudicati dall'autorità giudiziaria ordinaria, sebbene la legge penale militare (es. art. 14 cod. pen. mil. di pace) possa rimanere applicabile nella sostanza e sia il giudice ordinario a doverla applicare.
Norme richiamate
art. 28 cod. proc. pen.
Individua la disciplina del conflitto di giurisdizione; qui utilizzato per inquadrare la situazione di rifiuto concorrente di cognizione da parte di giudici ordinario e militare.
art. 103 Cost.
ultima parte dell'ultimo comma
Stabilisce che in tempo di pace i tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate; la Corte ha ritenuto decisiva la qualifica di militare dell'imputato al momento del fatto.
Sezioni Unite, pronuncia 'Maldera', n. 5135 del 25/10/2025, dep. 2006, Rv. 232661
Affermato il principio che la connessione tra procedimenti militari e ordinari attrae i procedimenti militari nella giurisdizione ordinaria solo quando il reato comune sia più grave dell'altro; in caso contrario le sfere restano separate. Se il reato militare è commesso da militari in concorso con civili, il giudice militare resta competente verso i militari e il giudice ordinario verso i concorrenti civili.
art. 13, comma secondo, cod. proc. pen.
Norma sulla connessione di procedimenti; applicata in combinato con la giurisprudenza per valutare l'eventuale attrazione di procedimenti nella giurisdizione ordinaria.
art. 14 cod. pen. mil. di pace
Dichiara soggette alla legge penale militare le persone estranee alle Forze Armate che concorrono a commettere un reato militare; la Corte chiarisce che tale previsione riguarda la legge penale sostanziale, la quale può essere applicata dal giudice ordinario, senza però mutare la regola di competenza territoriale e soggettiva stabilita dall'art. 103 Cost.
art. 215 cod. pen. mil. di pace
Norma che punisce il peculato militare, ossia il reato oggetto del procedimento; utilizzata per descrivere la natura del fatto, ma non per estendere la giurisdizione militare verso imputati civili.
Massime di principio
- La giurisdizione tra giudice militare e giudice ordinario si determina principalmente dalla qualifica di militare dell'imputato al momento della commissione del fatto: se l'imputato non è militare, la competenza è del giudice ordinario anche se il reato è previsto dal codice penale militare.
- La legge penale militare può essere applicata da un giudice ordinario nei confronti di civili che abbiano concorso a commettere reati militari (art. 14 cod. pen. mil. di pace), ma questo non trasferisce la competenza al giudice militare.
- In ipotesi di concorso tra militari e civili per lo stesso reato militare, restano separate le sfere di giurisdizione: il giudice militare giudica i militari, l'ordinario giudica i civili; la connessione processuale attrae nella giurisdizione ordinaria solo nei casi previsti dalla giurisprudenza (es. reato comune più grave).
- Se giudici ordinario e militare rifiutano entrambi di conoscere dei fatti, si determina un conflitto negativo di giurisdizione che va risolto dalla Corte suprema competente (ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.).
- In casi analoghi, per evitare conflitti, è essenziale valutare la qualifica soggettiva degli imputati al momento del fatto e la natura sostanziale del reato separatamente: la natura militare del reato non implica di per sé competenza del giudice militare se gli imputati sono civili.
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