Cassazione Civile, Ordinanza n. 10560/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto atipico di "noleggio a caldo" di una betonpompa con operatore, stipulato per l'impiego del mezzo in un cantiere all'estero. Durante l'utilizzo, la betonpompa prese fuoco mentre era azionata dall'operatore messo a disposizione dalla società fornitrice; il macchinario rimase bloccato con il cemento nel serbatoio, che non venne tempestivamente svuotato. Dopo il rientro in Italia, il mezzo fu trattenuto in porto dalle autorità doganali per anni a causa dell'aumento di peso ed infine rottamato. La società fornitrice agì chiedendo il risarcimento dei danni assumendo che la controparte avesse violato gli obblighi contrattuali di manutenzione, custodia, gestione del mezzo e adempimento degli oneri successivi al rientro. La Corte d'appello ha però ritenuto che il contratto non fosse una locazione in senso tecnico, che la manutenzione ordinaria e straordinaria gravasse sulla fornitrice e che alla utilizzatrice spettassero solo gli interventi di piccola manutenzione e gli oneri organizzativi fino al rientro, ma non quelli doganali successivi. Con il ricorso per cassazione la società fornitrice ha dedotto: erronea qualificazione del contratto e mancata applicazione della disciplina della locazione; omessa pronuncia o omesso esame sulla mancata sostituzione preventiva del flessibile; violazione delle norme sulla locazione e sulla prova, per avere escluso la responsabilità della controparte per la mancata manutenzione, per il mancato svuotamento del serbatoio, per la negligenza nella gestione del cantiere e per i costi successivi al rientro in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la qualificazione del contratto e la ricostruzione delle obbligazioni siano apprezzamenti di merito censurabili solo nei limiti del vizio di violazione dei canoni ermeneutici o dell'omesso esame nei ristretti casi consentiti; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva fornito una interpretazione plausibile del contratto, valorizzando la messa a disposizione dell'operatore dipendente della fornitrice e le clausole che attribuivano a quest'ultima la manutenzione ordinaria e straordinaria, con residuo obbligo dell'utilizzatrice limitato alla piccola manutenzione. È stato inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, poiché il giudice di merito aveva deciso sull'intera domanda risarcitoria, e comunque il motivo di omesso esame era precluso dalla doppia conforme e infondato in fatto. In definitiva, nessuna responsabilità è stata riconosciuta alla società utilizzatrice per la mancata riparazione preventiva del flessibile, per lo svuotamento del serbatoio o per i costi doganali successivi al rientro, che secondo la ricostruzione contrattuale gravavano sulla fornitrice. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"violazione e falsa applicazione"
La censura di legittimità per violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del contenuto del contratto e dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Il vizio sussiste solo se il giudice omette di decidere su una domanda o eccezione; non ricorre quando la sentenza abbia pronunciato sull'intera domanda e sui motivi di appello.
"omesso esame di fatto decisivo"
Nel regime della doppia conforme il motivo è precluso salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse rationes facti delle due decisioni di merito.
L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni e non rispetto a singoli profili argomentativi già assorbiti nella decisione complessiva.
La doglianza non può risolversi in una critica al prudente apprezzamento del giudice di merito se questi ha motivatamente valutato le risultanze istruttorie.
I canoni ermeneutici del contratto sono richiamati come parametri di qualificazione del rapporto e di individuazione delle obbligazioni contrattuali.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina della locazione e degli obblighi di manutenzione, ma ritenuti non applicabili dalla Corte in ragione della concreta qualificazione del contratto atipico.
Evocati dalla ricorrente per imputare al conduttore il rischio di perdita e deterioramento della cosa; la Corte ha escluso la loro applicabilità al noleggio a caldo in esame.
Richiamato nel motivo sul danno risarcibile, ma non ha condotto all'accoglimento del ricorso perché mancava a monte la responsabilità contrattuale della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- L'interpretazione e la qualificazione di un contratto atipico sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la soluzione adottata è una delle interpretazioni plausibili del testo contrattuale e del suo contesto.
- La censura per violazione dei canoni ermeneutici non può essere usata per sollecitare una diversa lettura del contratto, ma solo per denunciare l'inosservanza delle regole legali di interpretazione.
- Nel noleggio di un mezzo con operatore, la concreta allocazione dei rischi e degli obblighi manutentivi dipende dal contenuto negoziale; la mera presenza dell'operatore del fornitore può giustificare l'esclusione dell'applicazione automatica della disciplina della locazione.
- Il vizio di omessa pronuncia riguarda solo domande o eccezioni non decise, non singoli argomenti o profili di responsabilità già ricompresi nella decisione complessiva.
- Nel regime della doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Quando il contratto attribuisce a una parte solo gli interventi di piccola manutenzione e all'altra la manutenzione ordinaria e straordinaria, non è consentito imputare alla prima gli obblighi che il testo negoziale riserva espressamente alla seconda.
Come è indicizzato
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