L.R. Basilicata 34/2025
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 (Modifica ed integrazione alla L.R. 4 agosto 1987, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici – Snellimento delle procedure)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 34/2025 sostituisce l’art. 7 della l.r. 50/1993, delegando ai Comuni numerose funzioni autorizzative paesaggistiche ed edilizie, con elenco di interventi e casi specifici. Prevede l’invio periodico degli atti alla Regione, l’adozione di un regolamento regionale per vigilanza e controllo entro 180 giorni e l’assenza di nuovi oneri finanziari. Entra in vigore il 15° giorno dopo la pubblicazione.
Delega ai Comuni delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate e di altri interventi edilizi in Basilicata
Delega ai Comuni delle funzioni autorizzative in materia paesaggistica ed edilizia
La legge regionale Basilicata 30 giugno 2025, n. 34 interviene sull’articolo 7 della l.r. 2 settembre 1993, n. 50, ridefinendo la delega ai Comuni per il rilascio di autorizzazioni e dinieghi in materia paesaggistica e per alcune fattispecie edilizie collegate. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Basilicata.
Ambito delle funzioni delegate
Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative prima esercitate dagli organi e uffici regionali per il rilascio di autorizzazioni o dinieghi relativi a una serie di interventi, tra cui:
- interventi soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all’allegato B del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31;
- richieste di proroga di autorizzazioni non ancora scadute rilasciate dagli uffici regionali, purché non comportino modifiche del progetto approvato;
- varianti a progetti già autorizzati dalla Regione per opere pubbliche o private, purché non configurino modifiche sostanziali alle caratteristiche tipologiche e formali, con esclusione delle varianti che incidono su prescrizioni contenute nelle autorizzazioni regionali;
- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che comportano variazioni esterne, comprese quelle relative ad impianti tecnologici;
- ristrutturazioni di manufatti privi di carattere di testimonianza storico-artistica, individuati dagli strumenti urbanistici;
- costruzione e ampliamento di edifici con volumetria massima edificabile non superiore a 3.000 metri cubi, compreso interrato e seminterrato;
- installazioni temporanee di manufatti precari, anche stagionali, per un periodo non superiore a cinque anni, con totale ripristinabilità dei luoghi;
- installazione di manufatti amovibili, quali chioschi, tettoie e serre con copertura in film plastico, su superficie inferiore a un ettaro per azienda, esclusi gli impianti di calcestruzzo;
- costruzione e ampliamento di edifici in zona agricola con volumetria complessiva non superiore a 2.000 metri cubi;
- opere abusive soggette a condono edilizio o sanatoria ordinaria e rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi sopra indicati, ai sensi dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004, con valutazione del danno paesaggistico, esclusi gli abusi commessi dalle amministrazioni comunali;
- linee elettriche di media e bassa tensione per adeguamento o miglioramento della rete di distribuzione esistente;
- opere puntuali tecnologiche necessarie per l’installazione della fibra ottica e per la ricarica di auto elettriche.
Procedura e ruolo della Commissione paesaggio
L’autorizzazione o il diniego sono adottati dal competente ufficio comunale nel rispetto dell’art. 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004, sentita la Commissione paesaggio di cui all’art. 148 del medesimo decreto. La Commissione è un organo collegiale imperfetto ed è istituita con deliberazione del Consiglio comunale. I Comuni possono organizzare l’esercizio associato delle funzioni oppure utilizzare strutture associative già esistenti.
Per gli interventi ricompresi nell’allegato B del d.P.R. 31/2017 non è richiesto il parere della Commissione locale, in applicazione dell’art. 11, comma 10, del medesimo decreto.
Obblighi di comunicazione verso la Regione
I Comuni devono trasmettere alla Regione, ogni 60 giorni, l’elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate. L’elenco è poi pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Vigilanza e regolamento attuativo
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare, con regolamento, le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento delle funzioni delegate, anche in coerenza con i commi 11 e 13 dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004.
Regime finanziario ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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