L.R. Basilicata 33/2025
Modifica all'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata 30 giugno 2025, n. 33 modifica l’art. 28 della l.r. 7/2013 sui collegi dei revisori dei conti: nei collegi con almeno tre componenti, un effettivo e, se previsto, un supplente devono essere scelti da un elenco speciale tra soggetti privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 1, ma in possesso degli altri requisiti. Nessun nuovo onere finanziario. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURB.
Modifica della composizione dei collegi dei revisori dei conti nella legge regionale Basilicata n. 7/2013
Modifica della disciplina dei collegi dei revisori dei conti
La legge regionale Basilicata 30 giugno 2025, n. 33 interviene sulla disciplina dei collegi dei revisori dei conti contenuta nella legge regionale 16 aprile 2013, n. 7. Il provvedimento riformula in modo puntuale il criterio di scelta di alcuni componenti dei collegi composti da almeno tre membri.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda esclusivamente i collegi dei revisori dei conti composti da almeno tre componenti. In tale ipotesi, la disciplina impone una particolare provenienza di una parte dei componenti, distinguendo tra effettivi e, se previsti, supplenti.
Nuovo criterio di estrazione da elenco speciale
Nei collegi di dimensione pari o superiore a tre componenti:
- un componente effettivo deve essere estratto da un elenco speciale;
- ove previsto, anche un componente supplente deve essere estratto dal medesimo elenco speciale.
L’elenco speciale è riservato esclusivamente a soggetti che non siano in possesso del requisito di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 7/2013, ferma restando la necessità che tali soggetti possiedano i requisiti richiesti dalle lettere a) e c) del medesimo comma.
Effetti della modifica sui requisiti dei componenti
La disciplina risultante mantiene ferma la struttura generale dei requisiti previsti per i revisori, ma introduce una distinzione specifica per l’accesso all’elenco speciale. Ne deriva che la selezione di alcuni componenti dei collegi avviene tra professionisti che, pur rispettando i requisiti di base previsti dalla legge regionale, non possiedono il requisito indicato dalla lettera b) del comma 1.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge è espressamente qualificata come finanziariamente neutra. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Non risultano previsti ulteriori regimi transitori o differimenti di efficacia.
Testo integrale
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