Cassazione Civile, Sentenza n. 2447/2021 del 03/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
il ricorrente impugna il diniego o il rilascio parziale degli atti sostenendo che l'oscuramento ostacola il diritto di accesso e la trasparenza della procedura. L'amministrazione giustifica l'oscuramento con la necessità di tutelare dati personali, segreti aziendali o elementi sensibili che potrebbero arrecare pregiudizio a terzi o comprometterebbero la corretta determinazione della procedura in corso
La decisione
il giudice valuta il bilanciamento tra il diritto di accesso e la tutela di interessi riservati. Viene ritenuto lecito l'oscuramento delle informazioni effettivamente idonee a ledere diritti altrui (dati personali, segreti tecnici, valutazioni riservate), a patto che l'oscuramento sia motivato, proporzionato e limitato alle sole parti necessarie. In assenza di motivazione adeguata o se l'amministrazione non dimostra il pregiudizio concreto, il giudice può ordinare la restituzione di parti ulteriori degli atti o disporre l'accesso in forma anonimizzata. Pertanto la pronuncia generalmente conferma la possibilità di oscurare ma impone obblighi di motivazione e controllo sul perimetro dell'oscuramento
Norme richiamate
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Accesso agli atti amministrativi)
la norma viene interpretata nel senso che il diritto di accesso è limitato quando ricorrano ragioni di tutela della riservatezza o altri interessi pubblici/privati; l'oscuramento deve comunque essere motivato e rispettare il principio di ragionevolezza
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
si invoca per giustificare l'oscuramento di dati personali; occorre valutare la base giuridica per il trattamento e applicare misure di minimizzazione e anonimizzazione quando possibile
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.)
integrativo rispetto al GDPR per gli aspetti procedurali nazionali; rafforza l'obbligo di tutela dei dati personali negli accessi a documenti amministrativi
Principio di proporzionalità e bilanciamento giurisprudenziale
la giurisprudenza invocata interpreta le norme richiamando il bilanciamento tra trasparenza amministrativa e protezione di interessi riservati; l'oscuramento deve essere l'extrema ratio, delimitato e motivato
Massime di principio
- L'oscuramento (redazione) è consentito quando è necessario per tutelare dati personali, segreti aziendali o altri interessi riservati, ma non può essere adottato in modo generico o indiscriminato
- L'amministrazione deve motivare specificamente le ragioni che giustificano l'oscuramento e dimostrare il pregiudizio concreto che deriverebbe dall'accesso integrale
- In presenza di dati personali, prima di oscurare definitivamente si devono valutare misure meno invasive (anonimizzazione o parziale esclusione) in linea con il principio di minimizzazione del GDPR
- Il giudice controlla la proporzionalità dell'oscuramento: se la motivazione è insufficiente può disporre la restituzione di parti degli atti o l'accesso con modalità protette
- Per chi richiede l'accesso: è utile specificare le finalità e chiedere, in alternativa all'accesso pieno, versioni anonimizzate o estratti mirati; per l'amministrazione: documentare la valutazione del rischio e le alternative considerate
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