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Interpello

Risposta n. 277 del 3/11/2025

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente propone che, in base al principio di cassa e all"onnicomprensività, il contributo sia rilevato integralmente nel 2025; in via alternativa propone di rilevare come sopravvenienza attiva la parte riferita agli ammortamenti già dedotti (2022‑2024) e di ridurre il valore residuo delle attrezzature per la restante parte, con minori quote di ammortamento negli anni successivi.

Trattamento fiscale di un contributo in conto impianti incassato da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – articoli 54 e 54‑quinquies del TUIR

Il quesito

Professionista che ha acquistato attrezzature nel 2022 e ha iniziato ad ammortizzarle; nel 2025 riceve un contributo regionale in conto impianti (parte variabile calcolata su montante interessi e parte fissa). Si chiede come concorrono tali contributi alla formazione del reddito IRPEF alla luce del principio di cassa e dell"onmicomprensività introdotti dal d.lgs. n.192/2024 e se sia possibile trattare fiscalmente il contributo come sopravvenienza per la parte relativa ad ammortamenti già dedotti e come riduzione del costo per la parte residua.

Il parere dell’Agenzia

L"Agenzia ricorda che l"art.54 TUIR (modificato nel 2024) e l"art.54‑quinquies mantengono il principio di cassa ma prevedono che i contributi in conto impianti rilevino a riduzione del costo fiscalmente riconosciuto se percepiti nel medesimo periodo d"imposta dell"acquisto. Se il contributo è percepito in periodo successivo (come nel caso: acquisto 2022, contributo 2025) e sono già state dedotte quote di ammortamento, va rilevata nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza tra le quote già dedotte e quelle che sarebbero state deducibili assumendo fin dall"inizio il costo al netto del contributo; da tale periodo in poi le quote di ammortamento si calcolano sul costo al netto del contributo. Il parere si fonda anche sulla risoluzione n.163/E/2001 e sulla nozione di "costo effettivamente sostenuto".

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