Risposta n. 276 del 3/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene, richiamando la giurisprudenza comunitaria e la disciplina novellata dell'art.26, che l'IVA sulla quota esclusa dalla procedura concorsuale sia recuperabile senza necessaria iscrizione al passivo e propone di emettere la nota di variazione entro il termine previsto dall'art.19 per l'anno in cui si e' acquisita certezza dell'infruttuosita' (ritenuta nel 2025).
Note di variazione IVA – Concordato preventivo convertito in liquidazione giudiziale – articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il quesito
Il contribuente chiede se e quando puo' recuperare l'IVA relativa alla parte di credito "falcidiata" dal concordato preventivo (quota non ammessa al passivo nella successiva liquidazione giudiziale) e quale sia il termine per l'emissione della nota di variazione in diminuzione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che occorra verificare la "consecuzione" tra concordato e liquidazione giudiziale. Nel caso concreto il giudice ha accertato l'unicita' della causa e quindi si applica la disciplina ante 26 maggio 2021 per la parte del credito ammessa al passivo, con emissione della nota solo quando sia definitivamente accertata l'infruttuosita' della procedura. Quanto alla quota falcidiata, l'istante puo' emettere la nota in diminuzione dal momento in cui il decreto di formazione ed esecutivita' dello stato passivo diventa definitivo, perche' in tale momento si concretizza l'irrecuperabilita' della predetta porzione di credito. Il termine per l'emissione resta quello previsto dall'art.19 del decreto IVA e il diritto alla detrazione va esercitato secondo le regole ordinarie.
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