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Sentenza

Sentenza del 27/06/2016 n. 4191 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Ricorso - Costituzione del ricorrente - Termini - Decorrenza - Spedizione del ricorso - Sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla data di spedizione del ricorso, non dalla data in cui il resistente lo riceve. La soluzione è coerente con la ratio dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 e con la giurisprudenza della Corte di cassazione, richiamata nelle sentenze n. 20262/2004 e n. 14246/2007.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda la decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 per la costituzione in giudizio del ricorrente. In particolare, occorre stabilire se tale termine decorra dalla spedizione del ricorso oppure dalla sua ricezione da parte del resistente. La disciplina collega il termine alla spedizione, poiché le modalità di deposito previste dall'art. 22 presuppongono l'avvenuta spedizione dell'atto e non la sua ricezione. Pertanto, non si applica la regola generale dell'art. 16, comma 5, secondo cui i termini decorrenti dalla notificazione o comunicazione iniziano dalla data di ricezione.

Norme richiamate

  • Art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992

    La norma disciplina la costituzione in giudizio del ricorrente entro trenta giorni.

    Il termine decorre dalla spedizione del ricorso, poiché le modalità di deposito previste dalla disposizione presuppongono la spedizione e non la ricezione dell'atto da parte del resistente.

  • Art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992

    La regola generale secondo cui i termini decorrenti dalla notificazione o comunicazione iniziano dalla ricezione dell'atto non si applica al termine di costituzione del ricorrente disciplinato dall'art. 22, che è ancorato alla spedizione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la norma collega espressamente un adempimento alla spedizione dell'atto, il termine decorre dalla data di spedizione e non da quella di ricezione da parte del destinatario.
  • Per il calcolo del termine di costituzione del ricorrente è quindi essenziale conservare e verificare la prova della data di spedizione del ricorso.
  • La regola generale sulla decorrenza dei termini dalla ricezione non prevale quando una disposizione speciale, come l'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, disciplina autonomamente il momento iniziale del termine.
  • Un deposito effettuato oltre trenta giorni dalla spedizione può essere considerato tardivo anche se il resistente ha ricevuto il ricorso in una data successiva.

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