Messaggio numero 1618 del 13-04-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento disciplina il passaggio alle nuove modalità di profilazione e abilitazione per i servizi agricoli INPS attraverso la procedura "Gestione deleghe", con integrazione in Anagrafica unica. Indica le finestre temporali per validare le deleghe migrate, i soggetti autorizzati, le modalità di accesso ai servizi, la documentazione richiesta per alcune categorie professionali e i casi di esclusione.
Profilazione e abilitazione ai servizi agricoli INPS tramite Gestione deleghe
Profilazione e abilitazione ai servizi agricoli INPS
Il documento aggiorna le modalità di accesso e abilitazione ai servizi telematici per il settore agricolo, in raccordo con il passaggio dal sistema DMAG al sistema Uniemens. La nuova disciplina centralizza la profilazione nella procedura "Gestione deleghe", integrata con "Anagrafica unica" dei contribuenti e con le deleghe dei soggetti abilitati.
Contesto normativo e finalità
Il sistema era già stato disciplinato con il messaggio n. 4921 del 7 dicembre 2017, in previsione del passaggio al sistema Uniemens, originariamente fissato al 1° gennaio 2018 dalla legge 199/2016 e poi prorogato al 1° gennaio 2019 dall’articolo 1, comma 1154, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), come richiamato anche dal messaggio n. 892/2018. L’obiettivo è rendere operativa la gestione unificata delle abilitazioni per i servizi agricoli.
Validazione e attivazione delle deleghe migrate
Per garantire la piena operatività del sistema, per ciascuna tipologia di delega devono essere completati gli adempimenti già previsti dal messaggio n. 4921/2017. In particolare:
- dal 20 aprile al 20 maggio 2018 i professionisti titolari di deleghe indirette e le associazioni di categoria devono procedere alla validazione e attivazione delle deleghe migrate;
- l’operazione si effettua accedendo all’applicazione "Gestione deleghe" sul portale INPS e selezionando la sezione "Dettagli Delega/Subdelega";
- nella sezione è possibile visualizzare l’elenco delle deleghe migrate, inizialmente tutte da attivare;
- dopo verifica dei dati, la delega può essere validata e attivata, con efficacia dalla mezzanotte del giorno successivo.
Deleghe dirette, subdeleghe e verifiche anagrafiche
Le deleghe dirette dei titolari delle aziende e dei loro rappresentanti sono validate automaticamente dal sistema centrale, a condizione che vi sia corrispondenza tra il codice fiscale del soggetto e il codice fiscale aziendale. In caso di mancata corrispondenza:
- la delega corrente non è più valida;
- il soggetto deve richiedere alla Struttura territoriale competente la corretta registrazione del legame con il codice fiscale del contribuente presente negli archivi della gestione agricola.
Se le verifiche non evidenziano incongruenze, i soggetti qualificati come "Titolare azienda" e "Legale rappresentante azienda" sono autorizzati a rilasciare sub-deleghe. I soggetti indicati come "Delegato dal titolare Azienda" non vengono invece censiti automaticamente come sub-delegati: la delega deve essere creata dal titolare o dal legale rappresentante dell’azienda tramite la procedura "Gestione Deleghe".
Decorrenza dell’operatività del nuovo sistema
A conclusione della validazione, le deleghe diventano pienamente operative. Il documento precisa due effetti temporali rilevanti:
- dal 31 maggio 2018 l’accesso al Cassetto previdenziale Aziende Agricole e alla procedura di iscrizione delle aziende agricole è consentito solo agli utenti abilitati in "Gestione deleghe";
- dal 1° luglio 2018, per l’acquisizione delle denunce di manodopera di competenza del secondo trimestre, la procedura DMAG abilita esclusivamente le deleghe presenti in Gestione Deleghe Uniemens.
Nuove profilazioni e strumenti di autenticazione
Chi intende accedere ai sistemi telematici dei servizi per l’agricoltura deve richiedere preventivamente uno dei seguenti dispositivi:
- PIN dispositivo;
- SPID con credenziali almeno di livello 2;
- CNS, cioè Carta Nazionale dei Servizi.
La richiesta del PIN deve essere presentata secondo il profilo del soggetto interessato, tramite le apposite procedure:
- AZIENDA - Dipendente o subdelegato: modulo SC62;
- AZIENDA - Datore di lavoro / rappresentanti legali / altri responsabili: modulo SC65;
- INTERMEDIARIO ASSOCIAZIONI: modulo SC63;
- CONSULENTE: modulo SC64.
Ottenuto il PIN dispositivo e la profilazione dalla Struttura competente, il soggetto è abilitato esclusivamente alla presentazione della denuncia aziendale.
Operatività dopo la denuncia aziendale e rilascio del CIDA
Dopo l’invio della Denuncia Aziendale e l’ottenimento del codice CIDA:
- il titolare d’azienda ha automaticamente attivata la delega, che consente l’accesso a tutti i servizi e le procedure collegate all’agricoltura;
- gli intermediari devono invece acquisire preventivamente la delega sulla posizione contributiva creata con la denuncia aziendale;
- da quel momento titolare o intermediario possono accedere al Cassetto Previdenziale Aziende Agricole e inviare le denunce trimestrali di manodopera (DMAG).
Regole specifiche per Periti agrari e professionisti assimilati
Per la profilazione e la delega dei Periti agrari, Periti agrari laureati, Dottori agronomi e Dottori forestali, prima della richiesta del PIN è necessario inviare all’indirizzo posagri.deleghe@inps.it la seguente documentazione:
- documento di riconoscimento;
- copia della tessera del codice fiscale;
- copia del tesserino di iscrizione all’albo oppure certificazione di iscrizione rilasciata dal proprio albo professionale;
- copia della comunicazione inviata all’Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio.
Dopo la trasmissione della documentazione, il professionista viene censito nel sistema deleghe come intermediario e, per rendere operativa la delega, deve richiedere il PIN e la relativa profilazione presso la Struttura competente, che conferirà il profilo corrispondente sulla base del censimento effettuato.
Soggetti non autorizzati alla profilazione
Il documento esclude espressamente dalla gestione degli adempimenti contributivi e previdenziali alcuni soggetti professionali. In particolare:
- i centri di elaborazione dati (CED), ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 12/1979, possono svolgere esclusivamente attività esecutive e di servizio;
- tributaristi ed esperti tributaristi, consulenti fiscali e revisori contabili possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale.
Per tali categorie, non è quindi ammessa la richiesta di profilazione per gli adempimenti contributivi e previdenziali agricoli.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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