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Ordinanza

Ordinanza n. 1943/2026 - Firenze, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana, Sez. IV, n. 1164 dell’11 giugno 2026, nella parte in cui riportava erroneamente il nome di uno dei procuratori antistatari nel capo sulle spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privata ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale, notificata e depositata il 10 settembre 2026, chiedendo di correggere la sentenza n. 1164 dell’11 giugno 2026, pronunciata nel giudizio di ottemperanza. Nella motivazione e nel dispositivo della sentenza, il nome di uno dei due procuratori antistatari cui erano attribuite le spese era stato indicato due volte come “Stefano Esposito”, anziché “Stefano Leuzzi”. L’errore emergeva dall’epigrafe del ricorso e dalla dichiarazione di distrazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a. Ha ritenuto che l’erronea indicazione fosse una svista materiale immediatamente riconoscibile, non un contrasto tra motivazione e dispositivo né una modifica del contenuto decisorio. Ha quindi sostituito “Stefano Esposito” con “Stefano Leuzzi” sia nell’ultima frase della motivazione relativa all’attribuzione delle spese, sia nel dispositivo che condanna il Ministero a corrispondere ai procuratori antistatari € 800,00, oltre IVA e CAP. Ha disposto l’annotazione della correzione in calce alla sentenza. Il Ministero non si era costituito; non è disposta una nuova regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    che la giurisprudenza, sia amministrativa (Cons. Stato sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 841; sez. III, 5 settembre 2017, n. 4209), che dell’A.G.O. (Cass. civ., sez. II, 11 dicembre 2020, n. 28309; sez. VI, 22 giugno 2020, n. 121859, ha ammesso la correzione del capo della sentenza relativo alle spese di giudizio, tramite la procedura di correzione dell’errore materiale, qualora l’omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza o errore dell’estensore e si risolva “in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e, come tale, percepibile e rilevabile ictu oculi” (Cons. Stato sez. III, 5 settembre 2017, n. 4209);

    La correzione materiale può riguardare anche il capo sulle spese quando l’errore è una svista redazionale percepibile ictu oculi e non comporta un contrasto tra motivazione e dispositivo o una revisione della decisione.

Massime di principio

  • È correggibile con il procedimento di correzione dell’errore materiale anche l’erronea indicazione nel capo sulle spese del nominativo del procuratore antistatario, quando dagli atti processuali risulti in modo evidente il nominativo corretto e l’errore sia una mera svista redazionale, senza contrasto tra motivazione e dispositivo né modifica del contenuto decisorio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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