Sentenza del 27/06/2016 n. 4183 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Equitalia - Iscrizione di fermo amministrativo del veicolo - Produzione in giudizio di copia A/R - Legittimità della cartella di pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della cartella di pagamento e del fermo amministrativo, sostenendo che l'agente della riscossione non avesse dimostrato adeguatamente la notificazione della cartella mediante la produzione della relativa documentazione. In particolare, si discuteva se fosse sufficiente produrre in giudizio la copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale oppure se fosse necessaria anche la matrice o copia integrale della cartella con la relata di notifica.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. In caso di notifica della cartella mediante raccomandata postale, l'agente della riscossione è tenuto a esibire soltanto l'avviso di ricevimento. L'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede infatti, in via alternativa, la conservazione e l'esibizione della matrice o copia della cartella con la relazione di notificazione oppure dell'avviso di ricevimento. Pertanto, la produzione della copia dell'avviso di ricevimento è sufficiente a dimostrare la regolare notificazione della cartella e a sostenere la legittimità dell'attività di riscossione e del fermo amministrativo.
Norme richiamate
Art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
La norma contempla alternativamente la matrice o copia della cartella corredata dalla relazione di notifica oppure l'avviso di ricevimento. Quando la notifica avviene tramite raccomandata postale, la produzione dell'avviso di ricevimento è quindi sufficiente e non è necessaria anche la relata di notifica.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento è notificata tramite raccomandata postale, l'avviso di ricevimento può costituire da solo prova sufficiente della notificazione.
- La legge può prevedere documenti probatori alternativi: non è necessario produrre cumulativamente tutti i documenti indicati dalla norma.
- La contestazione della cartella o di una misura cautelare collegata, come il fermo amministrativo, non ha esito favorevole se l'agente della riscossione dimostra regolarmente la notifica attraverso l'avviso di ricevimento.
- La valutazione riguarda la prova della notificazione, non necessariamente la fondatezza originaria del tributo: eventuali contestazioni sul merito della pretesa devono essere sollevate nei termini e con motivi distinti.
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