R.R. Puglia 6/2001
Regolamento recante norme per l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il registro regionale delle persone giuridiche private e disciplina, in Puglia, il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica per associazioni, fondazioni e altre istituzioni private operanti in materie regionali, nonché l’approvazione delle modifiche di atto costitutivo e statuto. Prevede termini istruttori e di iscrizione, con possibilità di autocertificazioni ove consentite.
Registro regionale delle persone giuridiche private in Puglia
Registro regionale delle persone giuridiche private in Puglia
Il regolamento disciplina il procedimento per l’acquisto della personalità giuridica da parte di associazioni, fondazioni e altre istituzioni private che operano in materie di competenza regionale e che perseguono finalità esaurite nell’ambito della Regione Puglia. Regola inoltre l’iscrizione nel registro regionale e l’approvazione delle modifiche di atto costitutivo e statuto.
Ambito di applicazione e presupposti del riconoscimento
La disciplina si applica agli enti privati che operano nelle materie attribuite alle regioni dall’art. 14 del D.P.R. n. 616/1977 e le cui finalità statutarie siano limitate al territorio pugliese. Il riconoscimento della personalità giuridica è subordinato alla verifica della legittimità della costituzione, della liceità e possibilità dello scopo e dell’adeguatezza del patrimonio rispetto alla finalità perseguita.
Registro regionale e organizzazione amministrativa
L’acquisto della personalità giuridica avviene mediante iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private. Il regolamento affida la tenuta, conservazione e aggiornamento del registro a un ufficio della Presidenza della Giunta regionale, con individuazione di un funzionario delegato alla numerazione e vidimazione. L’iscrizione nel registro costituisce il momento determinante del riconoscimento.
Procedimento per il riconoscimento
La domanda è presentata al Presidente della Giunta regionale dal fondatore o dai soggetti muniti di rappresentanza dell’ente, corredata da copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto. La pratica è assegnata al settore o ufficio competente per materia, che svolge l’istruttoria e verifica:
- la competenza regionale della materia;
- la limitazione delle finalità alla Regione Puglia;
- il rispetto delle condizioni di legge e regolamentari per la costituzione;
- la liceità e possibilità dello scopo;
- l’adeguatezza del patrimonio, documentato in modo idoneo.
Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento propone l’adozione dell’atto dirigenziale di nulla osta all’iscrizione oppure la dichiarazione motivata di inammissibilità. In caso di inammissibilità, la comunicazione al rappresentante dell’ente deve intervenire entro i 10 giorni successivi.
Iscrizione nel registro e comunicazioni
L’atto dirigenziale esecutivo deve essere notificato, entro 10 giorni dalla sua adozione, all’ufficio della Presidenza incaricato della tenuta del registro, insieme ai dati necessari all’iscrizione. L’ufficio provvede all’iscrizione nei 20 giorni successivi e ne dà comunicazione al legale rappresentante dell’ente riconosciuto.
Integrazione istruttoria, memorie e diniego
Se emergono ragioni ostative o la necessità di integrare la documentazione, il responsabile del procedimento ne dà motivata comunicazione ai richiedenti entro il termine di 90 giorni. Gli interessati possono presentare memorie e documenti entro i 30 giorni successivi. Nei 30 giorni dopo l’acquisizione di tali elementi, il responsabile comunica il motivato diniego oppure propone il nulla osta all’iscrizione.
Fondazioni testamentarie
Per le fondazioni istituite per testamento, il riconoscimento può essere disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato, mediante apposita deliberazione che disponga l’iscrizione nel registro.
Modifiche di statuto e atto costitutivo
L’approvazione delle modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo segue, in linea generale, le stesse modalità e gli stessi termini previsti per il riconoscimento della personalità giuridica. Restano esclusi i casi di riconoscimento per atto legislativo. Per tali modifiche devono essere allegati i documenti idonei a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 21, comma 2, del codice civile; per le fondazioni è richiesta anche la documentazione che provi il rispetto delle disposizioni statutarie sul procedimento di modifica.
Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive
Il fondatore o i rappresentanti dell’ente possono sostituire la documentazione con autocertificazioni e dichiarazioni, se consentito dalla normativa applicabile. Il responsabile del procedimento ne verifica l’ammissibilità e, se la ritiene negativa, lo comunica motivatamente ai richiedenti. In tal caso la documentazione richiesta deve essere prodotta entro 30 giorni; decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende negata senza necessità di ulteriore comunicazione.
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