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Legge

L.R. TAA 4/2004

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n.2 "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" (B.U. 9 novembre 2004, n. 45)

Normativa regionaleL.R. TAA 4/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale riduce all’80% le indennità e la diaria dei consiglieri, con rivalutazione ISTAT, e interviene sulla disciplina di assegno vitalizio, fondo di solidarietà e norme transitorie per i consiglieri delle legislature dalla XIII in poi. Le disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2005; il testo è in parte coordinato con modifiche del 2008.

Modifiche alla disciplina di indennità, assegno vitalizio e trattamenti dei consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige

Modificazioni alla disciplina previdenziale e indennitaria dei consiglieri regionali

La legge regionale del Trentino-Alto Adige interviene sulla disciplina degli emolumenti e della previdenza dei consiglieri regionali contenuta nella l.r. 26 febbraio 1995, n. 2. La disciplina risultante riguarda indennità, diaria, assegno vitalizio, fondo di solidarietà e alcune norme transitorie per i consiglieri delle legislature interessate.

Indennità e diaria

L’indennità prevista dalla legge statale n. 1261/1965 e la diaria spettante a tutti i consiglieri, indipendentemente dalla residenza, sono ridotte all’80% di quelle fissate al 31 gennaio 2005. Su tale base è prevista una rivalutazione annuale secondo l’indice ISTAT.

Assegno vitalizio e trattamento previdenziale

La legge modifica la disciplina dell’assegno vitalizio e del relativo montante contributivo, intervenendo anche sulla struttura del fondo di solidarietà e sulle regole di calcolo e trasformazione della contribuzione. Il testo consolidato richiama inoltre una tabella di riferimento per le percentuali dell’assegno vitalizio rapportate all’indennità parlamentare.

Regime per i consiglieri eletti dalla XIV legislatura in poi

Per i consiglieri eletti per la prima volta nella XIV legislatura e nelle successive, la normativa introduce un contributo di solidarietà e un trattamento indennitario specifico, nel quadro della riforma della previdenza consiliare. La disciplina precisa è stata poi integrata da successive modifiche del 2008, richiamate nel testo consolidato.

Norme transitorie

Il consigliere eletto nella XIV legislatura, o nelle successive, che abbia svolto periodi di mandato nelle legislature fino alla XIII e non abbia maturato alcun diritto all’assegno vitalizio può, previa restituzione della contribuzione incrementata dai risultati del fondo, integrare il proprio montante per beneficiare della disciplina dell’articolo 4-ter, comma 5, lettera c). L’Ufficio di Presidenza deve stabilire con proprio regolamento le modalità operative.

Il consigliere eletto per la prima volta nella XIII legislatura e non rieletto può scegliere, in alternativa alla restituzione della contribuzione incrementata dai risultati di gestione, la trasformazione della stessa, rivalutata ISTAT, in una rendita vitalizia con decorrenza dal compimento dei 65 anni.

Rinvii e coordinamento normativo

È inoltre effettuato un coordinamento testuale su un rinvio interno della l.r. 26 febbraio 1995, n. 2, con sostituzione del richiamo al comma 8 con quello al comma 11.

Copertura finanziaria ed efficacia

Agli oneri derivanti dalla legge si provvede con la legge di bilancio, nei limiti dell’articolo 14 della l.r. 9 maggio 1991, n. 10. Le disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2005.

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