DECRETO 27 settembre 2022 - Ministero dell'economia e delle finanze
Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° aprile - 30 giugno 2022. Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto pubblica i tassi effettivi globali medi (TEGM) rilevati per le operazioni creditizie del trimestre 1° aprile-30 giugno 2022. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022, il tasso soglia antiusura si calcola aumentando ciascun TEGM di un quarto e aggiungendo 4 punti percentuali, con una differenza massima tra soglia e tasso medio di 8 punti. Sono stabiliti obblighi di pubblicità e criteri di calcolo.
Rilevazione dei tassi medi e dei tassi soglia antiusura per il quarto trimestre 2022
Rilevazione dei tassi medi e soglie antiusura
Il decreto determina e rende pubblici i tassi effettivi globali medi (TEGM), riferiti ad anno, applicati da banche e intermediari finanziari nel trimestre 1° aprile-30 giugno 2022. I valori sono riportati nella tabella dell’allegato A, non riprodotta nel testo disponibile.
Periodo di efficacia e calcolo dei tassi soglia
Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2022. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022, per determinare gli interessi usurari ai sensi della legge n. 108/1996, ciascun tasso medio indicato nella tabella deve essere aumentato di un quarto, cui si aggiungono 4 punti percentuali. La differenza tra il tasso soglia così determinato e il tasso medio non può superare 8 punti percentuali.
Obblighi degli intermediari e criteri di calcolo
Banche e intermediari finanziari devono affiggere la tabella dell’allegato A in ogni sede o dipendenza aperta al pubblico, in modo facilmente visibile. Per verificare il rispetto dei limiti antiusura, devono applicare i criteri di calcolo contenuti nelle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei TEGM.
Rilevazione successiva e interessi di mora
La Banca d’Italia è incaricata di rilevare i TEGM praticati nel trimestre 1° luglio-30 settembre 2022, con riferimento alle categorie di operazioni individuate dall’apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. I TEGM pubblicati non includono gli interessi di mora contrattualmente previsti per i ritardi di pagamento. In base all’ultima rilevazione statistica richiamata dal decreto, i tassi di mora pattuiti risultano mediamente superiori ai tassi corrispettivi di 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata superiore a cinque anni, di 4,1 punti per le operazioni di leasing e di 3,1 punti per gli altri prestiti.
Testo integrale
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