DECRETO 28 settembre 2022 - Ministero dell'economia e delle finanze
Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto stabilisce quando le violazioni fiscali non definitivamente accertate possono determinare l’esclusione da una procedura d’appalto ai sensi dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016. La violazione è grave se l’imposta non pagata, al netto di sanzioni e interessi, è almeno il 10% del valore rilevante dell’appalto e comunque non inferiore a 35.000 euro. Disciplina inoltre l’impugnazione, le pronunce favorevoli, le sospensioni e le modalità transitorie di certificazione.
Esclusione dalle gare d’appalto per gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate
Esclusione dalle gare per violazioni fiscali non definitivamente accertate
Il decreto individua i limiti e le condizioni in base ai quali gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate possono essere valutate dalla stazione appaltante ai fini dell’esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016.
Violazioni comprese nell’ambito di applicazione
Rileva l’inottemperanza agli obblighi di pagamento di imposte e tasse derivanti da:
- atti impositivi notificati a seguito dell’attività di controllo degli uffici;
- atti impositivi notificati a seguito dell’attività di liquidazione degli uffici;
- cartelle di pagamento relative a pretese tributarie oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse dopo il controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. 600/1973 e dell’art. 54-bis del d.P.R. 633/1972.
Soglia di gravità e valore di riferimento
La violazione è grave quando l’obbligo fiscale rimasto inadempiuto, calcolato al netto di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore rilevante. In ogni caso, l’importo della violazione non può essere inferiore a 35.000 euro.
Il valore di riferimento è determinato in relazione alla partecipazione dell’operatore alla procedura:
- negli appalti suddivisi in lotti, si considera il valore del lotto o dei lotti per cui l’operatore concorre;
- in caso di subappalto, raggruppamento temporaneo o consorzio, la soglia riferita al singolo operatore è rapportata al valore della prestazione da questo assunta.
Carattere non definitivo e valutazione della stazione appaltante
La violazione grave si considera non definitivamente accertata quando sono inutilmente decorsi i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento sono stati tempestivamente impugnati. In tale situazione la stazione appaltante può valutare la violazione ai fini dell’esclusione.
La violazione non rileva per l’esclusione se è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato. Tale effetto permane fino all’eventuale riforma della pronuncia o fino a quando la violazione risulti definitivamente accertata. La violazione non rileva inoltre quando siano stati adottati provvedimenti di sospensione, giurisdizionali o amministrativi.
Certificazione e regime transitorio
Nelle more dell’adozione del provvedimento previsto dall’art. 81, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e dell’operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, si applicano le indicazioni operative della deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e i successivi aggiornamenti.
Su richiesta della stazione appaltante, l’Agenzia delle entrate rilascia, per i tributi da essa gestiti, la certificazione prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 25 giugno 2001. Le risultanze della certificazione possono essere valutate ai fini dell’esclusione nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto.
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