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Legge

L.R. Liguria 22/2002

Costituzione della Società per la utilizzazione ad insediamenti socio-produttivi ambientalmente compatibili delle aree ex Ilva di Genova Cornigliano.

Normativa regionaleL.R. Liguria 22/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Liguria 22/2002 promuove la costituzione di una società per azioni per utilizzare le aree ex Ilva di Genova Cornigliano in insediamenti socio-produttivi ambientalmente compatibili, nel quadro dell’art. 53 l. 448/2001, con obiettivo di mantenere l’occupazione. Prevede partecipazione di Regione, eventualmente Comune e Provincia di Genova, e di un soggetto designato dal Governo, oltre a finanziamenti e copertura dell’onere nel bilancio 2002.

Costituzione di una società di scopo per il riuso delle aree ex Ilva di Genova Cornigliano

Costituzione di una società di scopo per le aree ex Ilva di Genova Cornigliano

La legge della Regione Liguria disciplina la promozione di una società per azioni finalizzata alla valorizzazione delle aree già occupate dallo stabilimento Ilva di Genova-Cornigliano. L’intervento si colloca nel quadro dell’art. 53 della legge n. 448/2001 e mira al mantenimento dell’occupazione attraverso insediamenti socio-produttivi di interesse regionale e ambientalmente compatibili.

Finalità dell’operazione e destinazione delle aree

La Regione promuove la costituzione di una società di scopo che riceva in conferimento le aree già appartenenti al demanio portuale e successivamente sdemanializzate. Tali aree devono essere destinate, in coerenza con le determinazioni urbanistiche del Comune di Genova e della Provincia di Genova, a insediamenti socio-produttivi di rilevante interesse regionale, con caratteristiche di compatibilità ambientale.

La finalità espressa dalla legge è il mantenimento dell’attuale occupazione, in attuazione di quanto previsto dall’art. 53, comma 2, della legge finanziaria 2002.

Soggetti partecipanti alla società

Alla società possono partecipare, su richiesta, il Comune di Genova e la Provincia di Genova. La loro partecipazione complessiva deve essere paritaria rispetto a quella della Regione Liguria. È inoltre prevista la partecipazione, in quota minoritaria, di un soggetto designato dal Governo.

Costituzione, capitale e conferimenti

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere gli atti necessari alla costituzione della società. Il capitale iniziale massimo è fissato in 6.197.500 euro.

La Regione deve sottoscrivere una quota non inferiore al 45% del capitale sociale. Tale sottoscrizione può avvenire anche mediante il conferimento delle aree di cui all’art. 53, comma 1, della legge n. 448/2001.

Riutilizzo delle aree e procedure di evidenza pubblica

Il riutilizzo delle aree liberate dalle lavorazioni siderurgiche deve avvenire mediante procedure di evidenza pubblica. Nella selezione e nell’assegnazione devono essere considerati sia le finalità indicate dall’art. 53 della legge n. 448/2001 sia l’obiettivo di massimizzare i livelli occupazionali.

Assetto societario e organi di amministrazione

Le regole di funzionamento della società sono demandate allo statuto, nel rispetto della legge e del codice civile. La partecipazione della Regione negli organi sociali deve essere proporzionale alla partecipazione azionaria.

Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, fa parte del Consiglio di amministrazione. Possono inoltre essere nominati nel consiglio anche altri consiglieri regionali.

Finanziamenti e risorse

La società utilizza le risorse previste dall’art. 4 della legge n. 426/1998 sui nuovi interventi in campo ambientale. Può inoltre ricevere direttamente finanziamenti e agevolazioni di origine comunitaria, statale e regionale, purché destinati alla realizzazione degli scopi statutari.

Copertura finanziaria regionale

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti con una variazione del bilancio regionale per l’esercizio 2002: prelievo di 2.788.875 euro dal Fondo speciale di conto capitale e corrispondente incremento di pari importo dello stanziamento per le spese per partecipazioni regionali.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Testo integrale

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