L.R. Liguria 26/2002
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina gli interventi della Regione a favore dei consumatori e degli utenti, prevedendo strumenti di tutela, informazione, educazione e sostegno alle associazioni. È però oggi non più applicabile perché espressamente abrogata dalla L.R. 5 marzo 2012, n. 6.
Tutela dei consumatori e degli utenti
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti
La legge regionale definiva l’assetto degli interventi della Regione in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, nell’ambito del territorio regionale. Il testo risulta oggi superato perché espressamente abrogato dalla L.R. 5 marzo 2012, n. 6.
Finalità e ambito di intervento
La disciplina era orientata a rafforzare la posizione dei consumatori e degli utenti attraverso iniziative regionali di tutela, promozione dell’informazione e sostegno alla partecipazione degli interessati alla definizione e alla verifica delle politiche pubbliche. L’intervento regionale era impostato come attività di supporto, coordinamento e promozione, senza alterare la disciplina generale statale di settore.
Strumenti di tutela e promozione
La legge prevedeva misure volte a:
- favorire l’informazione e l’educazione dei consumatori e degli utenti;
- sostenere iniziative di tutela collettiva e di rappresentanza;
- promuovere attività di studio, ricerca e divulgazione su temi connessi ai diritti dei consumatori;
- favorire forme di collaborazione tra Regione, enti locali e soggetti rappresentativi degli interessi dei consumatori.
Soggetti coinvolti
La disciplina faceva riferimento ai consumatori e agli utenti residenti o operanti nel territorio regionale, nonché alle associazioni e organizzazioni di rappresentanza interessate alle politiche di tutela. Venivano in rilievo anche gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti eventualmente coinvolti nei programmi regionali di settore.
Interventi di sostegno e programmazione
Gli interventi regionali erano impostati in forma programmata, mediante iniziative e progetti destinati a sostenere attività di informazione, consulenza, educazione e tutela. La Regione poteva quindi finanziare o promuovere azioni specifiche coerenti con le finalità della legge, secondo le modalità previste dalla programmazione di settore.
Regime attuale
Poiché la legge è stata abrogata, non produce più effetti applicativi utili. Eventuali situazioni pregresse restano valutabili solo per i rapporti sorti durante la sua vigenza e nei limiti delle disposizioni transitorie eventualmente applicabili, non risultanti dal testo fornito.
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