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Legge

L.R. Liguria 27/2002

Disposizioni in materia di usi civici.

Normativa regionaleL.R. Liguria 27/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge detta, in via transitoria, le prime norme regionali sulle funzioni amministrative in materia di usi civici, sull’accertamento, legittimazione, reintegro, alienazione e mutamento di destinazione dei terreni, oltre che sulle forme di gestione e sull’uso dei proventi. Prevede anche conciliazioni stragiudiziali per occupazioni pregresse e regole finanziarie e abrogative.

Disciplina regionale degli usi civici

Disciplina regionale degli usi civici

La legge detta per la Regione una disciplina di prima applicazione in materia di usi civici, in attesa di una normativa organica. L’obiettivo è recuperare e valorizzare le terre civiche, coordinando le funzioni amministrative trasferite con la tutela ambientale e con lo sviluppo delle economie rurali.

Finalità e quadro generale

La disciplina regionale è finalizzata a:

  • verificare la consistenza delle terre di uso civico;
  • recuperarle alle destinazioni previste dalla normativa statale sugli usi civici;
  • favorire sviluppo delle popolazioni e attività economiche delle zone rurali;
  • assicurare tutela e valorizzazione ambientale.

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta un regolamento sulle modalità di esercizio delle funzioni previste dalla legge.

Funzioni amministrative regionali

Alla Regione è attribuita l’istruttoria dei procedimenti in materia di uso civico e, in particolare, delle attività connesse a:

  • accertamento dell’esistenza delle terre di uso civico;
  • liquidazione, legittimazione, reintegro e scioglimento di promiscuità;
  • autorizzazione alla vendita o al mutamento di destinazione;
  • ogni altra funzione regionale inerente agli usi civici.

Per svolgere tali attività la Regione può conferire incarichi professionali a esperti in materie agrarie, forestali, catastali, storico-giuridiche e giuridico-legali. Inoltre acquisisce dati e documentazione sui terreni di uso civico per formare archivi e cartografie.

Accertamento delle terre di uso civico

La nomina dei periti istruttori demaniali è effettuata dalla Giunta regionale, sentito il Comune, che determina anche modalità e durata dell’incarico. I periti sono scelti tra nominativi proposti dagli ordini professionali competenti nelle materie agrarie, forestali, catastali e storico-giuridiche.

I compensi dei periti sono equiparati a quelli dei consulenti tecnici nominati dall’autorità giudiziaria in materia civile e penale, con i relativi adeguamenti periodici.

Le spese per gli accertamenti sono, in via ordinaria, a carico del Comune competente per territorio; la Regione può concorrere fino al 50% su richiesta del Comune. Le spese sono invece integralmente regionali quando la nomina avviene di iniziativa della Regione oppure, su richiesta del Sindaco, per i Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti.

Sulla base degli accertamenti, la Giunta regionale dichiara con deliberazione l’esistenza o l’inesistenza dei diritti di uso civico sui terreni esaminati.

Legittimazione e reintegro

La legittimazione delle occupazioni, il diniego di legittimazione e il conseguente reintegro dei beni d’uso civico sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

Nei relativi procedimenti, le spese per le perizie sono anticipate e poste a carico della parte che richiede la legittimazione.

Alienazione e mutamento di destinazione

Per alienare o mutare la destinazione delle terre di uso civico, il Comune deve acquisire il parere dei comitati frazionali, se costituiti, oppure del Comitato per l’amministrazione separata dei beni di uso civico, e poi richiedere l’autorizzazione regionale secondo la normativa statale sugli usi civici.

La Giunta regionale può autorizzare il mutamento di destinazione e l’alienazione:

  • ai sensi della disciplina statale applicabile;
  • oppure per altre finalità di interesse pubblico adeguatamente motivate dal Comune con atto deliberativo.

Nel caso di alienazione, il valore del terreno è accertato tramite perizia dell’Ufficio Tecnico Comunale, oppure mediante perizia asseverata di un professionista incaricato dal Comune o di altro soggetto pubblico individuato. La Regione prende atto, nel proprio provvedimento, del valore così determinato.

L’autorizzazione regionale all’alienazione deve contenere:

  • la clausola di retrocessione delle terre all’alienante se le finalità autorizzate non vengono realizzate entro il termine previsto;
  • il diritto di prelazione in favore dell’alienante in caso di successive alienazioni.

Tali clausole devono essere inserite anche nel contratto di compravendita ai fini della trascrizione. Se i beni rientrano all’ente originario per retrocessione o per esercizio della prelazione, tornano al regime giuridico originario.

Le somme incassate dal Comune o dall’Amministrazione separata dei beni di uso civico per alienazioni o mutamenti di destinazione devono essere destinate a opere pubbliche di interesse della collettività.

Conciliazioni stragiudiziali per occupazioni pregresse

La quantificazione dell’importo dovuto per la pregressa occupazione senza titolo, o senza valido titolo, di beni del demanio civico può essere definita mediante conciliazione stragiudiziale.

La conciliazione è conclusa:

  • dall’amministrazione separata dei beni di uso civico di cui alla legge n. 278/1957, se esistente;
  • altrimenti dal Comune;
  • previa autorizzazione della Giunta regionale.

La Giunta regionale definisce le procedure per l’accertamento degli usi civici e per le conciliazioni stragiudiziali nel rispetto della normativa statale vigente.

La conciliazione deve basarsi su una perizia di stima di cui all’articolo 4, comma 3, tenendo conto di parametri economici stabiliti dalla Giunta regionale. Il valore di riferimento del terreno è la media tra:

  • il valore venale del bene;
  • il valore che il bene avrebbe avuto mantenendo la destinazione agro-silvo-pastorale,

escluse le variazioni dovute ad addizioni e altri interventi migliorativi realizzati durante l’occupazione.

Per quantificare l’importo dovuto si considera inoltre:

  • l’eventuale prelievo o compromissione delle risorse naturali;
  • la detrazione delle somme già pagate al Comune;
  • la detrazione delle spese sostenute;
  • la detrazione delle eventuali ricadute positive per la comunità locale derivanti dall’uso del terreno.

All’importo così determinato si applica un abbattimento dell’80%. Se il terreno è stato impiegato per attività lucrative, si presume un prelievo di risorse naturali pari al 6% dell’utile lordo riferibile al terreno.

L’abbattimento è aumentato:

  • al 90% per i periodi di occupazione anteriori al 1950;
  • al 100% per quelli anteriori al 1924.

Le somme introitate a seguito delle conciliazioni sono destinate a opere pubbliche di interesse della collettività, rispettivamente dell’amministrazione separata o del Comune competente.

Il procedimento di conciliazione, compresa l’autorizzazione regionale, non produce effetti in materia paesistico-ambientale; la destinazione d’uso del bene resta comunque determinata nell’ambito della pianificazione paesaggistica condivisa con lo Stato.

Forme di gestione delle terre civiche

Le terre di uso civico appartenenti alla categoria a) dell’articolo 11 della legge n. 1766/1927 sono gestite dai Comuni, dalle frazioni o dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico, secondo le forme previste dal testo unico degli enti locali, in quanto compatibili.

In alternativa, tali terre possono essere concesse, quando costituiscano una sufficiente unità colturale in relazione alle finalità produttive boschive e pascolive, a favore di:

  • coltivatori diretti;
  • imprenditori agricoli a titolo principale;

purché residenti nel Comune intestatario delle terre.

I proventi della gestione devono essere destinati a:

  • interventi per l’incremento produttivo;
  • miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre;
  • oppure iniziative a favore della collettività titolare del diritto di uso civico.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di foreste e assetto idrogeologico.

Abrogazione

È abrogata la legge regionale 25 novembre 1994, n. 61, relativa alla determinazione dei compensi dei periti istruttori per gli accertamenti dei terreni di uso civico.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri della legge sono coperti tramite:

  • utilizzo di una quota di euro 51.645,69 del fondo regionale per spese correnti relativo all’esercizio 2001;
  • variazioni di bilancio per l’esercizio 2002, con dotazioni destinate agli oneri degli articoli relativi a rapporti con gli enti locali e spese di funzionamento.

Per gli esercizi successivi:

  • gli oneri derivanti dall’istruttoria regionale sono coperti con i rispettivi bilanci;
  • gli oneri derivanti dalle attività di perizia sono coperti con la legge di bilancio.

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