Risposta n. 311 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTrattamento fiscale (IVA, imposta di registro, imposte dirette e ISA) della cessione della clientela da parte di un professionista in vista della cessazione dell'attività
Il quesito
1) Se la cessione della clientela sia esclusa da IVA ai sensi dell'art.2, comma 3, lett. b) DPR 633/1972 (come modificato) e se il contratto vada assoggettato a imposta di registro; 2) se sia obbligatorio mantenere aperta la partita IVA fino all'incasso delle rate ai fini delle imposte dirette; 3) se i corrispettivi vadano tassati come reddito professionale ordinario (art.54 TUIR) o possano essere dichiarati come redditi non abituali/forfetario; 4) quale codice indicare negli ISA (esclusione/cessazione).
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Istante ritiene che la cessione della sola clientela, anche in assenza di altri beni cedibili, possa rientrare nell'esclusione IVA prevista dall'art.2, comma 3, lett. b), e quindi essere assoggettata solo all'imposta di registro in misura fissa; in alternativa propone di fatturare e versare l'IVA anticipatamente o di chiudere la partita IVA e dichiarare i corrispettivi negli anni di incasso come redditi non abituali (o, ipoteticamente, optare per il regime forfetario se ne ricorressero i requisiti). Propone inoltre di utilizzare il codice ISA "4" per i primi due anni e il codice "2" nell'anno di cessazione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che la cessione del solo portafoglio clienti non costituisca un "complesso unitario" organizzato per l'esercizio dell'attività e, pertanto, non rientri nell'esclusione di cui all'art.2, comma 3, lett. b): l'operazione è imponibile ai fini IVA (configura prestazione di servizi dipendente da obbligazioni di fare/non fare/perm ettere). L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ove applicabile; i beni destinati ad uso personale possono integrare cessioni ai fini IVA secondo le norme vigenti. Non è possibile accedere al regime forfetario se non ricorrono i requisiti e l'opzione va esercitata dall'inizio del periodo d'imposta. I corrispettivi per la cessione della clientela concorrono a formare reddito di lavoro autonomo e vanno tassati come tali in base al principio di cassa (va mantenuta la partita IVA aperta fino all'incasso dell'ultima rata e i proventi vanno indicati nel quadro RE). Sui ISA l'Agenzia concorda: codice "4" nei primi due anni e codice "2" nell'anno di chiusura.
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