Sentenza del 20/01/2016 n. 928 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia relativa a una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per IRAP dichiarata ma non versata per l'anno 2002. Tra gli otto motivi, ha dedotto in via prioritaria la nullità della sentenza per ultrapetizione, sostenendo che l'appello dell'Ufficio riguardava esclusivamente la legittimità della cartella emessa per omesso versamento dell'imposta dichiarata, mentre la CTR aveva deciso sulla sussistenza del presupposto impositivo dell'IRAP, questione non oggetto dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il settimo motivo, ritenendo che la CTR avesse pronunciato extra petita in violazione dell'art. 112 c.p.c., perché aveva deciso su una questione diversa da quella devoluta con l'appello. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito annullando la cartella di pagamento. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese dei tre gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Cartella di pagamento relativa a imposta dichiarata e non versata
La norma consente il controllo automatizzato della dichiarazione e la riscossione di somme risultanti dovute, tra cui imposte dichiarate e non versate. Nel caso concreto, tuttavia, la decisione è stata annullata per il vizio processuale della pronuncia su una questione non devoluta.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda e delle questioni devolute, senza attribuire effetti giuridici diversi o ulteriori rispetto a quelli richiesti dalle parti. La violazione di tale principio integra ultrapetizione o extrapetizione.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito quando, dopo aver cassato la sentenza impugnata, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve limitarsi alle questioni effettivamente devolute con i motivi di appello e non può decidere su profili estranei, anche se astrattamente rilevanti per la controversia.
- La qualificazione giuridica dei fatti da parte del giudice non consente di introdurre una domanda o una questione diversa da quella proposta: il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato delimita il potere decisorio.
- Quando una sentenza d'appello fonda la decisione su una questione non oggetto dell'impugnazione, la decisione può essere cassata per ultrapetizione o extrapetizione.
- L'accoglimento di un motivo processuale pregiudiziale può rendere assorbiti gli altri motivi, senza che la Corte debba esaminarli.
- Se il vizio processuale consente di definire la controversia senza ulteriori indagini di fatto, la Corte di cassazione può annullare direttamente l'atto impugnato e decidere nel merito.
- In una controversia relativa a una cartella ex art. 36-bis per imposta dichiarata e non versata, la legittimità della riscossione e l'esistenza del presupposto sostanziale dell'imposta sono questioni distinte: il giudice deve esaminare soltanto quelle ritualmente sottoposte al suo esame.
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