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Legge

L.R. Calabria 48/2019

Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria.

Normativa regionaleL.R. Calabria 48/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 48/2019 riordina servizi funebri, polizia mortuaria, case funerarie e cremazione. Stabilisce competenze di Regione e Comuni, requisiti e incompatibilità per le imprese funebri, regole su trasporti e affidamento/dispersione ceneri, vigilanza e sanzioni. È vigente, ma alcune parti sono state modificate o abrogate; la disciplina sulla cremazione è oggi integrata dai successivi articoli 16-bis e seguenti.

Disciplina dei servizi funerari, polizia mortuaria e cremazione in Calabria

Disciplina funeraria e di polizia mortuaria in Calabria

La legge regionale Calabria n. 48/2019 riordina in modo organico le attività funerarie, necroscopiche, cimiteriali e di cremazione nel territorio regionale. L’obiettivo è tutelare la dignità delle scelte personali, la libertà di scelta degli utenti e gli interessi pubblici di salute, igiene, sicurezza, efficienza e trasparenza.

Finalità, ambito e definizioni

La legge disciplina:

  • le procedure di polizia mortuaria, anche sotto il profilo igienico-sanitario;
  • le attività certificate, di vigilanza e controllo;
  • condizioni e requisiti per l’esercizio delle attività funebri e mortuarie.

Le definizioni fondamentali riguardano salma, cadavere, resto mortale, attività di polizia mortuaria, servizi funebri, attività necroscopiche, attività cerimoniale funebre, casa funeraria, sala del commiato, trasporto funebre, centro servizi, consorzio e società consortile. La disciplina è stata più volte aggiornata; alcune definizioni sono state sostituite nel tempo per adeguarle alla prassi operativa.

Competenze di Regione e Comuni

La Regione esercita compiti di riordino, indirizzo, coordinamento e controllo, con attenzione alla semplificazione amministrativa. La Giunta regionale definisce, entro i termini previsti, i requisiti delle autorimesse, i criteri di controllo e trasparenza, le modalità per elenchi telematici delle imprese, la formazione professionale e il Piano regionale di coordinamento per la cremazione.

I Comuni:

  • rilasciano le autorizzazioni previste dalla legge;
  • assicurano spazi idonei per riti funebri;
  • adottano il regolamento di polizia mortuaria;
  • garantiscono il servizio in caso di indigenza o disinteresse dei familiari;
  • tengono gli elenchi delle attività funebri autorizzate e degli addetti formati;
  • vigilano e controllano anche con il supporto delle ASP.

Attività funebre: natura, SCIA e contenuti

L’attività funebre è qualificata come attività imprenditoriale e comprende, in forma congiunta, disbrigo pratiche, vendita di articoli funebri, preparazione e vestizione del defunto, trasferimento del feretro e, se prevista, gestione di case funerarie.

Per esercitarla è necessaria la SCIA al Comune competente e la certificazione comunale, subordinata alla verifica dei requisiti di legge. L’impresa deve esporre i listini prezzi in modo visibile all’utenza.

Sono vietati il procacciamento di affari e la segnalazione di decessi a favore delle imprese. Il conferimento dell’incarico può avvenire solo presso la sede dell’impresa o, su richiesta, nell’abitazione del defunto o dell’avente titolo, con divieto di sedi e uffici mobili.

Requisiti dell’impresa funebre e organizzazione operativa

L’impresa deve disporre di:

  • sede idonea con ufficio e sala di esposizione;
  • autofunebre idonea e autorimessa autorizzata;
  • responsabile o direttore tecnico abilitato;
  • almeno quattro operatori funebri o necrofori con rapporto di lavoro regolare e requisiti formativi.

I requisiti possono essere soddisfatti anche tramite centro servizi, consorzi o società consortili, con contratti continuativi, registrazione fiscale e comunicazione al Comune e all’utente. Le sedi secondarie richiedono SCIA specifica.

Le imprese con sede fuori regione o all’estero che operano stabilmente in Calabria devono presentare SCIA nel Comune competente e possedere i requisiti previsti. Le imprese esterne che effettuano solo trasporto verso i comuni calabresi possono operare con proprio personale o affidare l’esecuzione a impresa locale, nei limiti consentiti.

Requisiti del personale e cause ostative

I direttori tecnici/addetti alla trattazione degli affari e i necrofori devono possedere requisiti professionali e formazione adeguata. Per chi ha più di cinque anni di esperienza è previsto un percorso formativo ridotto rispetto a chi ha minore esperienza; in attesa dei regolamenti attuativi, è prevista una disciplina transitoria per l’avvio ai corsi.

L’attività funebre è preclusa, tra gli altri, a:

  • falliti non riabilitati;
  • soggetti condannati per determinati reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio o per reati non colposi gravi;
  • soggetti colpiti da interdizioni o misure antimafia;
  • soggetti con violazioni gravi in materia di consumo, lavoro, previdenza e sicurezza.

Le condizioni ostative si applicano al titolare, al legale rappresentante, ai prestatori d’opera e a tutto il personale.

Incompatibilità e divieti

Per tutelare l’utenza, l’attività funebre è incompatibile con:

  • gestione del servizio cimiteriale;
  • gestione del servizio obitoriale;
  • gestione delle camere mortuarie di strutture sanitarie e socio-assistenziali;
  • servizio privato di ambulanza in emergenza 118 e trasporto sangue/organi;
  • lavoro dipendente presso strutture sanitarie, case di cura, RSA, postazioni di emergenza e analoghe.

Le imprese funebri non possono prestare servizi in ambito necroscopico né gestire servizi mortuari di strutture sanitarie pubbliche o assimilate e obitori.

La legge ha subito una importante censura costituzionale nel 2025 sull’art. 7, comma 4, nella parte in cui vietava in modo eccessivo l’esercizio di attività funebre a soggetti che gestivano il solo noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile; resta invece fermo il divieto nei limiti compatibili con la decisione della Corte.

Mandato, trasparenza e correttezza commerciale

Il mandato funebre deve essere conferito per iscritto a impresa certificata. La sottoscrizione avviene nella sede dell’impresa o, su richiesta, presso l’abitazione del defunto o dell’avente titolo, fuori da strutture sanitarie, socio-sanitarie e cimiteri. È vietato l’uso di sedi e uffici mobili.

È vietato:

  • far conoscere ai servizi funebri il decesso di una persona;
  • indirizzare il dolente verso una specifica impresa;
  • offrire provvigioni, regali o vantaggi per ottenere mandati, salvo la normale promozione commerciale di modico valore.

Trasporti funebri e trasferimento delle salme

La disciplina distingue il trasporto di salma dal trasporto di cadavere. Il trasporto della salma può avvenire entro ventiquattro ore dal decesso verso locali di osservazione, obitorio, casa funeraria o altri luoghi autorizzati, senza pregiudizio per eventuali manifestazioni di vita.

Il trasporto di cadavere avviene dal luogo di sigillatura alla destinazione finale, previa autorizzazione comunale. Il trasporto è riservato a soggetti abilitati, con auto funebre e personale adeguato. L’addetto al trasporto certifica identità, confezionamento del feretro e dati del mezzo/personale; appone i sigilli e redige verbale in duplice originale.

Per il trasporto all’estero vale l’autorizzazione del Comune del decesso e si applicano i trattati internazionali. Nei trasferimenti interni a strutture sanitarie il movimento può essere eseguito dal personale della direzione sanitaria, purché non esercente attività funebre.

La certificazione medica sul trasporto della salma costituisce titolo valido per il trasferimento. Devono essere effettuate comunicazioni al Comune di decesso, al Comune di destinazione e all’ASP competente. In caso di pericolo per la salute pubblica, il trasferimento è autorizzato dal medico necroscopo.

I costi del trasporto sono a carico di chi lo richiede o dispone; i costi del servizio obbligatorio per indigenza o disinteresse sono a carico del Comune del decesso. Il trasporto non è soggetto a diritti fissi sanitari o comunali.

Case funerarie e sale del commiato

Le case funerarie sono strutture private gestite da soggetti autorizzati all’attività funebre, destinate a ricevere, custodire, esporre e preparare le salme in vista di osservazione, vestizione, cerimonia e commiato. L’accesso avviene su richiesta dei familiari o di altro avente titolo.

Le strutture devono rispettare i requisiti igienico-sanitari delle camere mortuarie e una serie di requisiti minimi strutturali. Tra questi vi sono locali di osservazione, camere ardenti o sale di esposizione, locali di preparazione, servizi igienici per personale e dolenti, sala per onoranze, celle frigorifere, deposito materiali, rimessa funebre e uffici.

Le case funerarie non possono essere collocate all’interno di strutture sanitarie, socio-sanitarie, hospice, crematori o cimiteri e non possono essere convenzionate con strutture sanitarie per i servizi mortuari. I servizi mortuari sanitari restano servizio della struttura sanitaria e possono essere affidati solo tramite gara ad evidenza pubblica a soggetti che non siano imprese funebri o ad esse collegati.

La normativa più recente ha introdotto limiti di distanza per le case funerarie rispetto a ospedali pubblici, hospice e fascia di rispetto dei cimiteri, con possibilità per i Comuni di fissare distanze maggiori in ragione delle specificità territoriali. Sono previsti anche limiti alla custodia dei feretri sigillati e alla disponibilità delle sale per altre imprese tramite contratti registrati.

Le sale del commiato esterne a cimiteri e crematori sono consentite previa SCIA e sono destinate solo alla celebrazione dei riti e alla sosta dei feretri chiusi. Devono rispettare requisiti strutturali minimi, includere parcheggio e servizi igienici, e osservare una distanza minima dai presidi sanitari e dai cimiteri.

Cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri

La disciplina sulla cremazione è stata successivamente integrata negli articoli 16-bis e seguenti. La cremazione è definita come il processo di combustione del cadavere o dei resti mortali che produce ceneri. Ogni Comune istituisce un registro dei soggetti che hanno espresso volontà alla cremazione e delle modalità di affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri.

I Comuni individuano aree cimiteriali per cinerari comuni e dispersione delle ceneri; i crematori devono essere realizzati nell’ambito dell’area cimiteriale e gestiti dai Comuni, anche associati, oppure affidati a terzi secondo la disciplina dei servizi pubblici locali e il piano regionale di coordinamento. In caso di indigenza, il Comune assicura la cremazione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale di stato civile del Comune del decesso, previa acquisizione del certificato necroscopico; per i resti mortali non è richiesta la certificazione del medico necroscopo. Le ceneri sono conservate in urna sigillata e la volontà di affidamento o dispersione si manifesta secondo le forme previste dalla legge 130/2001.

La dispersione è vietata nei centri abitati e consentita solo:

  • in aree cimiteriali appositamente destinate;
  • in aree private all’aperto, con consenso del proprietario e senza fini di lucro;
  • in natura, secondo le distanze e i limiti indicati dalla legge.

Sono individuati i soggetti legittimati alla dispersione: coniuge o familiare avente diritto, esecutore testamentario, rappresentante dell’associazione crematoria o, in mancanza, personale autorizzato dal Comune. È disciplinata anche l’annotazione nei registri comunali e il trasferimento dell’urna, che richiede una dichiarazione dell’affidatario.

Tumulazione delle ceneri degli animali d’affezione

La legge consente, in presenza di volontà espressa dal defunto o dagli eredi, la tumulazione delle ceneri degli animali d’affezione, in urna separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia. La disciplina richiede il rispetto della normativa igienico-sanitaria e impone la dichiarazione al Comune, l’annotazione nei registri cimiteriali e il divieto di iscrizioni o fotografie riferite all’animale sulla lapide.

Programmazione regionale per i crematori e informazione ai cittadini

La Giunta regionale approva un Piano regionale di coordinamento quinquennale per la realizzazione dei crematori, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, tenendo conto di popolazione, mortalità, domanda di cremazione e dati delle associazioni di settore. Il Piano definisce il numero dei crematori, i requisiti tecnici e ambientali, la presenza di strutture per il commiato, le forme di coordinamento tra impianti esistenti, lo smaltimento dei rifiuti e la cooperazione con le associazioni crematorie.

La Regione, in cooperazione con i Comuni e senza oneri a carico del bilancio regionale, promuove l’informazione ai cittadini sulla cremazione, sulle modalità di manifestare la volontà, sull’affidamento delle ceneri e sulla dispersione o conservazione. Il medico che redige il certificato di morte informa i familiari sulle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Vigilanza, controlli e sanzioni

Comuni e ASP vigilano sul rispetto della legge nel territorio di riferimento. Gli oneri di vigilanza sono coperti da risorse proprie e dai proventi delle sanzioni.

Le sanzioni amministrative sono articolate come segue:

  • da 1.000 a 3.000 euro per le violazioni generali;
  • da 10.000 a 30.000 euro per le violazioni delle norme su imprese funebri, incompatibilità e trasporti;
  • raddoppio delle sanzioni per le violazioni dell’art. 11;
  • in caso di recidiva, sospensione dell’attività da tre a sei mesi e, nei casi più gravi, revoca.

Resta ferma la rilevanza penale delle condotte che integrano reato.

Regime transitorio, adeguamenti e attuazione

La legge ha previsto diversi termini di adeguamento per imprese, centri servizi, consorzi e società consortili, con ripresentazione della SCIA e verifica comunale dei requisiti. Alcuni termini già fissati dalla legge e dalle modifiche successive risultano ormai scaduti, sicché hanno valore soprattutto storico e non operativo.

La Regione e i Comuni devono adeguare regolamenti e prassi applicative; la legge contiene anche modelli e certificati uniformi per i principali procedimenti funebri, necroscopici e crematori.

Valutazione di attualità

La legge è tuttora la cornice normativa regionale di riferimento in Calabria per servizi funerari, polizia mortuaria e cremazione, ma alcuni commi sono stati abrogati o dichiarati illegittimi e numerosi adempimenti transitori sono scaduti. Rimane quindi utile soprattutto per la disciplina sostanziale ancora vigente e per i procedimenti amministrativi correnti.

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