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Legge

L.R. TAA 1/2009

Istituzione del nuovo Comune di Ledro mediante la fusione dei comuni che hanno costituito l'Unione dei comuni della Valle di Ledro (B.U. 24/03/2009, n. 13 - Supplemento n. 1)

Normativa regionaleL.R. TAA 1/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce dal 1° gennaio 2010 il Comune di Ledro, mediante fusione dei comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzecca, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra. Disciplina sede, successione nei rapporti, uso civico, municipi, gestione transitoria, prima elezione, personale e indennità, con applicazione limitata al territorio della provincia di Trento.

Istituzione del Comune di Ledro per fusione di sei comuni trentini

Istituzione del Comune di Ledro

La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzecca, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra, tutti già compresi nell’Unione dei comuni della Valle di Ledro, con la conseguente istituzione del nuovo Comune di Ledro dal 1° gennaio 2010. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e, in concreto, la provincia di Trento.

Assetto territoriale e sede

La circoscrizione del nuovo Comune coincide con quelle dei sei Comuni originari. La sede legale e il capoluogo sono fissati nell’abitato di Pieve di Ledro. Lo statuto può consentire lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali anche fuori dalla sede legale, mentre gli uffici comunali possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Successione nei beni, nei rapporti e negli usi civici

Il Comune di Ledro subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dell’Unione dei comuni della Valle di Ledro e dei Comuni di origine. In caso di controversie tra gli enti originari, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti secondo i principi della successione tra persone giuridiche.

Per i beni e i diritti di uso civico, la titolarità resta in capo alle comunità di originaria appartenenza. I soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, considerati frazioni ai fini dell’amministrazione dei beni di uso civico.

Municipi e decentramento locale

Lo statuto del nuovo Comune può istituire municipi privi di personalità giuridica, per valorizzare le comunità locali. Ogni municipio è retto da un comitato di gestione composto da un prosindaco e da un minimo di due a un massimo di quattro consultori, eletti tra i residenti della circoscrizione del municipio in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità per la carica di consigliere comunale. È incompatibile con tale carica quella di sindaco, assessore o consigliere del Comune cui appartiene il municipio.

Lo statuto deve stabilire il numero dei componenti, le forme di elezione - da svolgersi contestualmente all’elezione del consiglio comunale - e le funzioni consultive e partecipative del comitato. I municipi costituiscono circoscrizioni di decentramento ai fini della gestione dei beni frazionali di uso civico.

Regime transitorio di gestione e atti amministrativi

Dal 1° gennaio 2010 e fino all’elezione degli organi comunali, la gestione del nuovo Comune è affidata agli organi dell’Unione dei comuni della Valle di Ledro. Per il periodo dal 1° gennaio 2010 all’insediamento degli organi eletti nel turno generale compreso tra il 1° maggio e il 15 giugno 2010, le funzioni del sindaco quale ufficiale del governo sono svolte da un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento.

Fino all’esecutività degli atti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dell’Unione per le funzioni e i servizi trasferiti, nonché, negli ambiti dei Comuni originari, gli atti dei rispettivi organi comunali per le funzioni rimaste in capo ai Comuni.

Personale e segretari comunali

Il personale dei Comuni originari e dell’Unione è trasferito al nuovo Comune secondo l’articolo 2112 del codice civile, con applicazione delle procedure di informazione e consultazione previste dalla normativa statale richiamata. Ai segretari comunali si applica la disciplina regionale specificamente richiamata dalla legge.

Prima elezione degli organi comunali

La prima elezione del sindaco e del consiglio comunale si tiene nel turno elettorale generale indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2010. Si applica la disciplina regionale per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni trentini con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

In prima applicazione, sei seggi consiliari sono riservati ai candidati più votati nelle sezioni elettorali dei sei Comuni originari. La norma detta un meccanismo speciale di formazione delle graduatorie per ciascun ex Comune, di proclamazione degli eletti e di surrogazione dei seggi vacanti nel corso del mandato, mantenendo il collegamento con la graduatoria dell’ex Comune di provenienza.

Disposizioni transitorie sui municipi

In deroga alla regola generale, la prima elezione dei componenti del comitato di gestione dei municipi avviene entro il termine stabilito dallo statuto comunale del nuovo Comune di Ledro.

Indennità di carica e gettoni di presenza

Fino alla disciplina regionale organica sulle indennità di carica e sui gettoni di presenza, ai prosindaci spetta un sesto delle indennità previste per i sindaci dei Comuni originari, ai consultori metà dei gettoni di presenza previsti per i consiglieri dei Comuni originari e al sindaco e agli assessori del nuovo Comune le indennità previste per le corrispondenti cariche dei Comuni della fascia 6, livello intermedio.

È inoltre abrogata una disposizione regionale previgente sulle indennità. Dal turno elettorale generale del 2015, prosindaci e consultori percepiscono soltanto le eventuali indennità e gettoni stabiliti dal consiglio comunale, con limiti massimi fissati dalla legge: il gettone ai consultori non oltre metà di quello dei consiglieri comunali e l’indennità ai prosindaci non oltre l’8% di quella del sindaco.

Gestione finanziaria provvisoria

Fino all’adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune è consentita la gestione provvisoria nei limiti e secondo la disciplina richiamata dalla legge regionale di contabilità locale, ma solo entro gli stanziamenti definitivi di spesa dell’ultimo bilancio approvato dall’Unione dei comuni della Valle di Ledro.

Disciplina speciale per Tiarno di Sopra

In deroga alla disciplina ordinaria, l’elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Tiarno di Sopra non si svolge nel 2009. Fino al 31 dicembre 2009 continuano a operare gli organi rimasti transitoriamente in carica secondo la normativa regionale richiamata.

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

La legge indica una spesa annua presunta, a decorrere dall’esercizio 2010, da coprire con legge di bilancio. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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