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Regolamento

R.R. TAA 11/2008

Approvazione del regolamento attuativo della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, in materia di disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi

Normativa regionaleR.R. TAA 11/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento attuativo della legge regionale cooperazione: disciplina registro provinciale, classificazione delle cooperative, trasferimenti di sede, revisione cooperativa e legale dei conti, accesso agli atti, gruppi cooperativi, sanzioni e norme transitorie. Le disposizioni operano nel territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano; molte previsioni si applicano dal 1° gennaio 2009 o con gli esercizi successivi.

Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi del Trentino-Alto Adige/Südtirol

Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi

Il regolamento attua la legge regionale del 9 luglio 2008, n. 5 in materia di vigilanza sugli enti cooperativi, con efficacia per gli enti aventi sede legale nel territorio del Trentino-Alto Adige/Südtirol. Definisce struttura del registro, vigilanza, revisione cooperativa e legale dei conti, obblighi informativi, sanzioni e regimi transitori.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La disciplina riguarda gli enti cooperativi con sede legale nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Il regolamento individua gli istituti e le procedure che la legge regionale demanda alla fonte regolamentare.

Registro provinciale degli enti cooperativi

Il Registro provinciale degli enti cooperativi è pubblico e gestito con modalità informatiche presso ciascuna Provincia autonoma. I dati pubblici comprendono identificazione della cooperativa, posizione di iscrizione, numero di iscrizione all’Albo nazionale, eventuale adesione ad associazioni di rappresentanza e provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, con comunicazione telematica su richiesta.

La struttura provinciale comunica al soggetto statale responsabile dell’Albo nazionale le informazioni sull’iscrizione, sulla sezione e categoria, sugli estremi e la decorrenza del provvedimento, nonché sull’eventuale cancellazione dal registro. Inoltre trasmette al Registro delle imprese i provvedimenti adottati in materia sanzionatoria o di vigilanza e, su richiesta ministeriale, le informazioni relative all’attività di vigilanza.

Struttura del Registro e classificazione delle cooperative

Il registro è articolato in tre sezioni: cooperative a mutualità prevalente, enti cooperativi diversi da quelli a mutualità prevalente e società di mutuo soccorso. Le prime due sezioni si suddividono in categorie legate al tipo di attività: conferimento prodotti agricoli e allevamento, lavoro agricolo, consorzi agrari, consumo, dettaglianti, trasporto, produzione e lavoro, edilizia di abitazione, pesca, garanzia e fidi, consorzi cooperativi e altre cooperative.

Nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente rientrano anche casse rurali, casse Raiffeisen e banche di credito cooperativo, nonché cooperative sociali. Queste ultime sono ulteriormente classificate in cooperative di servizi socio-sanitari, culturali ed educativi, cooperative per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e consorzi di cooperative sociali. La categoria è stabilita in base all’attività prevalentemente svolta, allo scopo mutualistico statutario e a quello effettivamente perseguito. In prima iscrizione, se lo statuto prevede pluralità di scopi mutualistici, la cooperativa viene iscritta nella categoria residuale delle “altre cooperative”.

Sono previste precisazioni per alcune categorie: le cooperative sociali risultano iscritte sia nella categoria generale corrispondente sia nella specifica categoria delle cooperative sociali; nella categoria delle cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento rientrano anche quelle che forniscono ai soci i servizi necessari per l’attività agricola; nella categoria del lavoro agricolo sono incluse anche le cooperative che svolgono attività agricola con soci/lavoratori addetti alle mansioni connesse, con obbligo di usare la denominazione “cooperativa agricola”.

Trasferimento della sede legale

Se una cooperativa trasferisce la sede legale in una delle due Province autonome, deve richiedere l’iscrizione al relativo registro provinciale. Fino alla decisione sulla domanda mantiene l’iscrizione all’Albo nazionale degli enti cooperativi. Se la domanda è accolta, la struttura competente determina la posizione di iscrizione nel registro; se è rigettata, la cooperativa è cancellata anche dall’Albo nazionale.

Se la sede legale viene trasferita fuori dal territorio delle Province autonome, la struttura competente cancella la cooperativa dal registro, fermo restando l’Albo nazionale. Su richiesta, il fascicolo è trasmesso all’autorità competente del nuovo territorio.

Comunicazioni al registro e perdita della mutualità prevalente

All’atto del deposito del bilancio di esercizio presso il registro imprese, gli enti cooperativi devono dichiarare, mediante modulistica, se permangono o meno le condizioni di mutualità prevalente e indicare il numero dei soci. Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio devono inoltre comunicare all’autorità di revisione la sussistenza o il venir meno delle condizioni per la revisione cooperativa annuale.

Revisione cooperativa: formazione e abilitazione dei revisori

Le associazioni di rappresentanza e le strutture amministrative organizzano corsi di formazione e abilitazione per chi intende svolgere la revisione cooperativa. Possono essere ammessi i soggetti con almeno diploma di scuola secondaria di secondo grado e privi delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c.

La formazione teorica in aula non può durare meno di 90 ore e si conclude con un esame di idoneità scritto e orale. L’esame verte soprattutto su legislazione cooperativa, diritto commerciale, diritto del lavoro, contabilità e bilancio, economia aziendale e altre materie eventualmente indicate dal ministero competente. La commissione d’esame è composta da almeno cinque persone, tra cui almeno un pubblico funzionario, ed è nominata dalla struttura amministrativa o dall’associazione di rappresentanza secondo chi promuove il corso. Gli incarichi di revisione cooperativa possono essere svolti solo da soggetti iscritti nell’elenco previsto dal d.lgs. 220/2002.

Revisione legale dei conti

Le cooperative sono soggette alle disposizioni regionali sulla revisione legale dei conti dal 1° gennaio 2009, applicandosi dall’inizio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Se per due esercizi consecutivi la cooperativa non supera due dei limiti dell’art. 2435-bis c.c., l’incarico di revisione legale termina con l’approvazione del bilancio del secondo esercizio, salvo deliberazione dell’ente di proseguire l’incarico.

Le cooperative che emettono azioni di partecipazione cooperativa osservano comunque la disciplina regionale e regolamentare sulla revisione legale.

Revisione legale nelle cooperative aderenti ad associazioni di rappresentanza

Per le cooperative che si trovano nelle condizioni previste dalla legge regionale e aderiscono a un’associazione di rappresentanza, l’incarico di revisione legale si intende automaticamente conferito all’associazione se il suo statuto prevede anche tale attività. Se la cooperativa intende affidare l’incarico a un soggetto diverso dall’associazione aderente, la nomina deve avvenire con deliberazione assembleare, sentito l’organo di sorveglianza o di controllo.

Nei casi in cui la legge regionale imponga la revisione legale obbligatoria da parte dell’associazione, l’incarico deve essere eseguito dall’associazione stessa. Le associazioni possono operare come società di revisione ai sensi dell’art. 2545-octies c.c.

Obblighi informativi e risultati della revisione

Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, la cooperativa deve comunicare all’autorità di revisione la sussistenza delle condizioni per la revisione legale dei conti e, se rilevante, il venir meno dei parametri che rendono obbligatoria la revisione da parte dell’associazione di rappresentanza.

I documenti relativi alla vigilanza, i verbali di revisione cooperativa e gli atti anche di terzi sono sottratti al diritto di accesso, per tutelare riservatezza e vita privata, salvo quanto espressamente previsto. Tuttavia, una quota qualificata dei soci può chiedere di essere informata sull’esito della revisione in assemblea: un decimo dei soci, oppure un ventesimo se i soci sono più di mille. La richiesta va presentata per iscritto al presidente della cooperativa con indicazione dei motivi in tempo utile per la convocazione.

Il legale rappresentante o un suo delegato, eventualmente assistito da un rappresentante dell’associazione di rappresentanza, illustra gli esiti nel rispetto della normativa privacy; non possono essere divulgate informazioni coperte da segreto istruttorio penale o idonee a recare pregiudizio ai soci, ai dipendenti, alla cooperativa o a terzi. Se l’adempimento non avviene, i soci possono segnalarlo all’autorità di revisione: per le cooperative aderenti interviene l’associazione con un revisore designato, per le non aderenti la struttura amministrativa. Le spese sono a carico della cooperativa, salvo le eventuali provvidenze regionali previste dalla legge del 1964.

Rapporti tra struttura amministrativa e associazioni di rappresentanza

La struttura amministrativa e l’associazione di rappresentanza territorialmente competente devono collaborare lealmente. La struttura può richiedere in ogni momento documenti e informazioni utili, che l’associazione è tenuta a fornire. È inoltre favorito un confronto periodico per valutare possibili criticità; entro trenta giorni dalla chiusura del verbale di revisione cooperativa, l’associazione trasmette comunque una comunicazione che evidenzi l’eventuale presenza di criticità.

Informazione dei soci nelle cooperative assimilate alle S.r.l.

I soci delle cooperative assoggettate alla disciplina delle società a responsabilità limitata, se non partecipano all’amministrazione, hanno diritto di ottenere dagli amministratori ogni utile notizia sugli affari sociali e di consultare in ogni momento libri sociali, documenti amministrativi e risultanze della revisione cooperativa.

Gruppi cooperativi paritetici

L’ente cooperativo aderente a un gruppo cooperativo paritetico deve comunicare alla struttura competente l’adesione e trasmettere copia dell’accordo. Se più enti costituiscono contestualmente il gruppo, la comunicazione di uno vale anche per gli altri. La revisione deve essere svolta sui singoli enti aderenti e non sul gruppo nel suo complesso.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni per varie violazioni degli obblighi di legge regionale e regolamentari:

  • da 2.000 a 5.000 euro per l’inottemperanza agli obblighi richiesti dopo diffida ai sensi dell’art. 29 della legge regionale;
  • da 200 a 1.200 euro per l’omessa dichiarazione della perdita della mutualità prevalente al deposito del bilancio;
  • da 500 a 2.000 euro per la mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di revisione entro il termine della diffida;
  • da 1.000 a 3.000 euro per il mancato adeguamento statutario richiesto dal revisore o dalla struttura amministrativa;
  • 1.000 euro per ogni cooperativa non revisionata nell’anno solare a carico dell’associazione di rappresentanza che, senza giustificato motivo e senza preventiva autorizzazione, ometta la revisione ordinaria.

Le violazioni sono accertate e contestate nel corso della revisione cooperativa, anche straordinaria.

Disposizioni transitorie e entrata in vigore

Restano ferme, alla data di entrata in vigore del regolamento, le iscrizioni già presenti nel previgente registro cooperativo. Sono considerati iscritti all’elenco previsto dalla legge regionale i soggetti già inseriti nel precedente elenco al momento dell’entrata in vigore. Entro novanta giorni dalla pubblicazione, la struttura competente deve iscrivere le società di mutuo soccorso secondo la nuova disciplina.

Il regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

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