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Sentenza

Sentenza del 18/04/2019 n. 2465 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Impugnazione - Nuovi documenti in appello - Produzione - Ammissibilità - Presupposti - Termini - Determinazione delle spese - Influenza - Possibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'ammissibilità della produzione, nel giudizio di appello tributario, di documenti nuovi e preesistenti al giudizio di primo grado, anche qualora tali documenti determinino un ampliamento della materia del contendere. La questione centrale è se tale produzione sia consentita e quale termine debba essere rispettato per garantire il contraddittorio tra le parti.

La decisione

La sentenza afferma che nel processo tributario è possibile produrre in appello nuovi documenti, anche se preesistenti al primo grado e idonei ad ampliare la materia del contendere, purché la produzione avvenga entro il termine di decadenza previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992. Il rispetto di tale termine rende la produzione ammissibile sotto il profilo del contraddittorio. Tuttavia, la produzione tardiva o comunque tale da integrare una violazione dei doveri di lealtà e probità può incidere sulla regolamentazione delle spese di lite, comprese quelle derivanti dalla condotta processuale delle parti ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.lgs. n. 546/1992

    termine di decadenza per il deposito di documenti e memorie

    La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, anche se i documenti erano già esistenti nel giudizio di primo grado e ampliano la materia del contendere, purché sia effettuata entro il termine previsto dalla norma, così da garantire il contraddittorio.

  • Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992

    La disciplina delle spese di giudizio può tenere conto della violazione dei doveri processuali di lealtà e probità. Pertanto, anche una produzione documentale ammissibile può influire negativamente sulla liquidazione delle spese se realizzata con modalità contrarie alla correttezza processuale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la novità del documento o la sua preesistenza al primo grado non comportano automaticamente l'inammissibilità della produzione in appello.
  • Il limite principale è il rispetto del termine processuale previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, necessario per consentire alla controparte di esaminare e contestare il documento.
  • La produzione documentale può essere ammessa anche se incide sull'oggetto della controversia, ma non deve comprimere concretamente il diritto di difesa e il contraddittorio.
  • La condotta processuale resta rilevante autonomamente ai fini delle spese: una parte può risultare processualmente vittoriosa ma subire conseguenze nella loro regolamentazione per violazione dei doveri di lealtà e probità.
  • È prudente depositare ogni documento rilevante entro il termine previsto, indicando chiaramente la sua funzione e mettendo la controparte nelle condizioni di replicare.

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