Sentenza del 18/04/2019 n. 2465 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Impugnazione - Nuovi documenti in appello - Produzione - Ammissibilità - Presupposti - Termini - Determinazione delle spese - Influenza - Possibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità della produzione, nel giudizio di appello tributario, di documenti nuovi e preesistenti al giudizio di primo grado, anche qualora tali documenti determinino un ampliamento della materia del contendere. La questione centrale è se tale produzione sia consentita e quale termine debba essere rispettato per garantire il contraddittorio tra le parti.
La decisione
La sentenza afferma che nel processo tributario è possibile produrre in appello nuovi documenti, anche se preesistenti al primo grado e idonei ad ampliare la materia del contendere, purché la produzione avvenga entro il termine di decadenza previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992. Il rispetto di tale termine rende la produzione ammissibile sotto il profilo del contraddittorio. Tuttavia, la produzione tardiva o comunque tale da integrare una violazione dei doveri di lealtà e probità può incidere sulla regolamentazione delle spese di lite, comprese quelle derivanti dalla condotta processuale delle parti ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto.
Norme richiamate
Art. 32 del d.lgs. n. 546/1992
termine di decadenza per il deposito di documenti e memorie
La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, anche se i documenti erano già esistenti nel giudizio di primo grado e ampliano la materia del contendere, purché sia effettuata entro il termine previsto dalla norma, così da garantire il contraddittorio.
Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992
La disciplina delle spese di giudizio può tenere conto della violazione dei doveri processuali di lealtà e probità. Pertanto, anche una produzione documentale ammissibile può influire negativamente sulla liquidazione delle spese se realizzata con modalità contrarie alla correttezza processuale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la novità del documento o la sua preesistenza al primo grado non comportano automaticamente l'inammissibilità della produzione in appello.
- Il limite principale è il rispetto del termine processuale previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, necessario per consentire alla controparte di esaminare e contestare il documento.
- La produzione documentale può essere ammessa anche se incide sull'oggetto della controversia, ma non deve comprimere concretamente il diritto di difesa e il contraddittorio.
- La condotta processuale resta rilevante autonomamente ai fini delle spese: una parte può risultare processualmente vittoriosa ma subire conseguenze nella loro regolamentazione per violazione dei doveri di lealtà e probità.
- È prudente depositare ogni documento rilevante entro il termine previsto, indicando chiaramente la sua funzione e mettendo la controparte nelle condizioni di replicare.
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