L.R. Calabria 15/2009
Norme per l’esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge calabrese disciplina e promuove pescaturismo e ittiturismo, definendone attività, autorizzazioni, formazione, controlli, sanzioni e contributi. Prevede regolamento attuativo entro 30 giorni, obbligo di avvio entro un anno dall’autorizzazione/iscrizione e vincoli quinquennali o decennali sui beni finanziati. Interventi e procedure valgono solo in Calabria.
Disciplina di pescaturismo e ittiturismo in Calabria
Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo in Calabria
La legge regionale Calabria n. 15/2009 regola e promuove le attività di pescaturismo e ittiturismo come strumenti connessi alla pesca professionale. Il provvedimento mira a integrare il reddito degli imprenditori ittici, valorizzare il patrimonio marittimo e favorire occupazione, tutela ambientale e offerta turistica locale.
Finalità e ambito applicativo
La Regione disciplina, promuove e sostiene la pesca marittima professionale anche attraverso pescaturismo e ittiturismo, in armonia con la normativa nazionale e comunitaria. Le attività sono assimilate, per quanto compatibile, a quelle agrituristiche. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Calabria.
Definizioni di pescaturismo e ittiturismo
Il pescaturismo consiste nell’imbarco, su navi da pesca, di persone estranee all’equipaggio per iniziative turistico-ricreative connesse all’attività di pesca. Tra le attività comprese rientrano anche l’uso di sistemi di pesca consentiti, la ristorazione a bordo, attività informative, ricreative e culturali sui prodotti ittici e iniziative di valorizzazione della cultura del mare.
L’ittiturismo è l’attività connessa alla pesca svolta tramite l’abitazione dell’imprenditore ittico o altre strutture nella sua disponibilità e comprende ospitalità, ristorazione, servizi, attività ricreative e culturali, vendita di prodotti della pesca anche lavorati o trasformati e piccoli musei della pesca.
Regole di esercizio e connessione con l’attività principale
Le attività devono essere realmente connesse alla pesca principale. Tale connessione sussiste quando il tempo dedicato all’attività principale supera quello impiegato per pescaturismo e ittiturismo, secondo i parametri che saranno definiti dal regolamento attuativo.
Per il pescaturismo, l’attività deve svolgersi con i sistemi di pesca previsti nella licenza; se tra essi vi sono sistemi a traino, è necessaria l’espressa rinuncia al loro utilizzo secondo la disciplina statale richiamata.
Titoli abilitativi e adempimenti amministrativi
Per il pescaturismo l’autorizzazione è rilasciata dalla Capitaneria di porto competente, secondo la procedura ministeriale richiamata. Prima dell’avvio occorre presentare al Dipartimento Agricoltura una dichiarazione di inizio attività con allegato il piano aziendale, l’autorizzazione, la dichiarazione sostitutiva di iscrizione negli elenchi regionali, la prova dei requisiti previdenziali e assicurativi e il rispetto degli obblighi fiscali.
Per l’ittiturismo l’attività si avvia con dichiarazione di inizio attività al Comune competente, corredata dall’iscrizione nel registro dei pescatori presso la Capitaneria di porto e dalla documentazione prevista dal regolamento regionale.
Le imprese di acquacoltura possono beneficiare della disciplina, con le verifiche ambientali previste dalla normativa ambientale statale richiamata.
Formazione professionale e abilitazione
Per svolgere ittiturismo è richiesta la frequenza con esito positivo di corsi formativi di almeno 30 ore, di cui 20 teoriche e 10 di stage. La Regione organizza e cura tali corsi, in collaborazione con le associazioni più rappresentative delle imprese ittiche, anche ai fini del rilascio del certificato di abilitazione e di aggiornamento professionale.
Regolamento attuativo
La Giunta regionale deve approvare un regolamento attuativo entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente entro 15 giorni. Il regolamento disciplina in particolare modalità e limiti delle attività, piani aziendali, parametri di connessione, contributi, ore lavorative, requisiti strutturali, capacità di ospitalità, centri da escludere, uso della denuncia di inizio attività e criteri di classificazione delle aziende.
Obblighi del soggetto autorizzato
Il titolare deve rispettare le disposizioni regionali e delle altre autorità competenti, esporre al pubblico autorizzazione, tariffe e, se presente, classificazione, osservare i limiti indicati nell’autorizzazione, adempiere agli obblighi di pubblica sicurezza, consentire controlli e ispezioni, avviare l’attività entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione, comunicare al Comune la cessazione entro 30 giorni e rispettare le norme di tutela ambientale.
Elenchi regionali e requisiti
La Regione istituisce elenchi separati, distinti per provincia, per gli operatori di pescaturismo, ittiturismo o di entrambe le attività. L’iscrizione richiede il possesso delle autorizzazioni e dell’attestato formativo. La struttura regionale competente nei controlli verifica almeno ogni due anni il mantenimento dei requisiti.
La cancellazione avviene se l’attività non è iniziata entro un anno dall’iscrizione, in caso di revoca dell’autorizzazione o di perdita dei requisiti. L’iscrizione è negata, salvo riabilitazione, a chi si trovi nelle condizioni ostative previste dalla legge statale richiamata. La Regione comunica al Comune le iscrizioni e cancellazioni.
Controlli, vigilanza e sanzioni
La vigilanza sull’osservanza della legge è affidata ai Comuni interessati, salve le verifiche di competenza regionale, e agli altri soggetti previsti dalla normativa vigente. Ogni anno, entro il 31 dicembre, i Comuni trasmettono al Dipartimento Agricoltura una relazione dettagliata sull’attività di controllo svolta.
L’esercizio abusivo delle attività e la violazione degli obblighi previsti comportano una sanzione amministrativa da 2.500 a 7.500 euro. In caso di reiterazione della stessa infrazione entro due anni le sanzioni sono raddoppiate. Le funzioni sanzionatorie e i proventi spettano al Comune.
Contributi e vincoli sui beni finanziati
Le imprese singole e associate beneficiano delle misure di incentivazione previste dai rispettivi settori nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. Nell’ambito della programmazione di fondi comunitari, nazionali e regionali, la Regione può concedere contributi per ammodernare navi e attrezzature, riqualificare immobili per ittiturismo, costruire imbarcazioni destinate esclusivamente al pescaturismo e realizzare o ammodernare passerelle specifiche per alcune tipiche barche dello Stretto di Messina, secondo le finalità indicate dalla legge.
Gli immobili e gli allestimenti finanziati restano vincolati alla specifica destinazione per 10 anni gli immobili e 5 anni gli allestimenti, salvo forza maggiore o obsolescenza economica. La concessione regola il vincolo e la sua violazione comporta revoca e restituzione delle somme con interessi legali. Il controllo e gli eventuali provvedimenti di revoca competono al Dipartimento Agricoltura.
Entrata in vigore e aggiornamenti
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Il testo consolidato risulta aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 56, che ha inciso su alcune disposizioni oggetto di impugnativa governativa.
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