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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18340/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una compagnia assicuratrice per far dichiarare inefficace nei propri confronti una compravendita immobiliare del 18 giugno 2013 tra una alienante e l'acquirente. Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha rigettato sia l'appello principale dell'alienante sia l'appello incidentale dell'erede dell'acquirente deceduta nelle more. In Cassazione l'erede dell'acquirente ha proposto ricorso principale con cinque motivi: i primi due lamentavano nullità del procedimento e della sentenza per asserita inesistenza della notificazione della citazione di primo grado nei confronti della parte poi deceduta, con dedotto vizio del contraddittorio e del diritto di difesa; il terzo denunciava motivazione apparente o perplessa sulla sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria; il quarto deduceva violazione dell'art. 2901 c.c. contestando in sostanza la ricostruzione fattuale dei requisiti della revocatoria; il quinto censurava l'omesso esame di un fatto decisivo in tema di consapevolezza del pregiudizio e partecipazione fraudolenta del terzo acquirente. La controparte alienante ha proposto ricorso incidentale di contenuto sostanzialmente analogo, con ulteriori censure anche in punto di onere della prova e requisiti soggettivi e oggettivi dell'azione pauliana.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al preteso vizio di integrazione del contraddittorio: in presenza di litisconsorzio necessario, quando non siano stati chiamati tutti i litisconsorti ma almeno uno sia stato evocato, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio, e la spontanea iniziativa della parte di notificare l'atto agli eredi si colloca nella stessa logica dell'art. 102, secondo comma, c.p.c. e della ratio dell'art. 303, secondo comma, c.p.c. Ha poi ritenuto infondato il motivo sulla motivazione, reputandola costituzionalmente sufficiente. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione fattuale o perché formulati in termini di omesso esame di fatti non decisivi. In conseguenza del rigetto dei ricorsi, la Corte ha compensato le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, condannandole in solido al pagamento delle spese in favore della società assicuratrice controricorrente, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, ma la Corte non ravvisa alcuna nullità derivante dalla gestione del contraddittorio.

  • art. 102 c.p.c.

    In ipotesi di litisconsorzio necessario, se non sono stati chiamati tutti i litisconsorti ma almeno uno è stato evocato, deve disporsi l'integrazione del contraddittorio; la spontaneità dell'atto compiuto dalla parte non esclude la correttezza del meccanismo processuale.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per sostenere la lesione del diritto di difesa, ma non ritenuto violato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sul vizio motivazionale e sulla valutazione delle prove, senza accoglimento.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sul vizio motivazionale e sulla valutazione delle prove, senza accoglimento.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per denunciare una motivazione apparente, ma la Corte ritiene la motivazione della sentenza impugnata sufficiente.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel sostenere l'inesistenza/nullità della notificazione, senza rilievo decisivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'onere della prova sulla consapevolezza del terzo; la Corte osserva che le censure restano fattuali e non decisive.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di presunzioni, ma le doglianze sono reputate fattuali.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di presunzioni, ma le doglianze sono reputate fattuali.

  • art. 2901 c.c.

    È la norma sostanziale dell'azione revocatoria: la Corte non entra nel merito della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, ritenendo inammissibili o infondati i motivi che la contestano.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della citazione/notificazione, senza accoglimento.

  • art. 302 c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle conseguenze processuali del decesso della parte, ma non ritenuto ostativo alla soluzione adottata.

  • art. 303 c.p.c.

    La Corte richiama la ratio della norma per evidenziare che l'integrazione del contraddittorio disposta o spontaneamente eseguita si colloca nel corretto sviluppo del processo.

  • art. 303 c.p.c.

    Richiamato anche nel primo motivo insieme alle norme sulla prosecuzione del processo dopo la morte della parte.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    I motivi sono stati scrutinati distinguendo tra violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo; le censure che miravano a una rivalutazione fattuale sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 13 d.p.r. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle ricorrenti soccombenti.

  • L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • In presenza di litisconsorzio necessario, se non tutti i litisconsorti sono stati evocati ma almeno uno è già parte del processo, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio; la spontanea notificazione dell'atto agli eredi o agli altri litisconsorti non è di per sé causa di nullità, se si inserisce nel meccanismo processuale volto a garantire la partecipazione di tutte le parti necessarie.
  • La distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione non può essere utilizzata per trasformare in vizio radicale ogni irregolarità del contraddittorio: ciò che rileva, ai fini della validità del processo, è che il sistema abbia consentito la partecipazione necessaria delle parti, non la rigidità formale dell'atto in sé.
  • Le censure di cassazione che contestano la ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove o la sussistenza concreta dei presupposti dell'azione revocatoria sono inammissibili se formulate come violazione di legge ma in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • Il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti dell'apparenza, della perplessità o dell'omesso esame di un fatto decisivo; non è configurabile quando la sentenza impugnata espone una motivazione costituzionalmente sufficiente e la censura si risolve in una diversa lettura degli elementi probatori.
  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria, la denuncia di carenza di prova sulla consapevolezza del pregiudizio o sulla partecipazione fraudolenta del terzo deve confrontarsi con il dato della decisività: elementi fattuali non decisivi o meramente alternativi non integrano il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravenditaTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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