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Ordinanza

Ordinanza n. 51/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. 0012877 del 2 ottobre 2025 - CLASS: 06 - 03 - 00 del Comune di Uggiate con Ronago, trasmessa in pari data alla società Percassi Costruzioni S.r.l. nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, prot. gen. n. 15820, pratica int. 89/2024, del 16 dicembre 2024, relativo all'intervento di nuova costruzione sito in Uggiate con Ronago, via Monte Rosa s.n.c.; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, che ci si riserva di quantificare in corso di causa;

Giustizia amministrativa202504685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione perché la nota impugnata non appare avere natura provvedimentale, è priva di carattere lesivo e non determina un arresto del procedimento amministrativo per il rilascio del permesso di costruire. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza non definisce la domanda di annullamento né quella risarcitoria nel merito.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale interlocutoria emessa nell’ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativo a un intervento di nuova costruzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato una nota del Comune adottata nel procedimento per il rilascio di un permesso di costruire relativo a un intervento di nuova costruzione, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e formulando anche domanda risarcitoria, con riserva di quantificazione. Nel testo dell’ordinanza non sono esposti specifici motivi di illegittimità dedotti contro la nota. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo rilevante la natura non provvedimentale e non lesiva dell’atto.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto il giudice ha negato la sospensione ritenendo l’atto non provvedimentale, non lesivo e non integrante un arresto procedimentale.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando l’atto impugnato non ha natura provvedimentale o non presenta un’attitudine lesiva immediata e concreta.
  • Una nota adottata nel corso di un procedimento amministrativo non è autonomamente lesiva, ai fini della tutela cautelare, quando non determina l’arresto del procedimento né produce una definitiva incisione sulla posizione del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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