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Risoluzione

Risoluzione n. 68 del 3/07/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le cessioni a titolo gratuito al Comune di aree destinate a opere di urbanizzazione continuano a beneficiare dell’art. 32 DPR 601/1973 anche dopo il D.Lgs. 23/2011, perché non rientrano tra gli atti traslativi a titolo oneroso colpiti dalla soppressione delle agevolazioni. Ne consegue imposta di registro in misura fissa ed esenzione da ipotecaria e catastale.

Cessione gratuita al Comune di aree e opere di urbanizzazione: applicabilità dell’art. 32 DPR 601/1973

Cessione gratuita al Comune di aree e opere di urbanizzazione: regime fiscale

La risoluzione esamina il trattamento tributario applicabile agli atti di cessione gratuita al Comune di aree incluse in piani di lottizzazione, con opere di urbanizzazione primaria già realizzate dai lottizzanti. Il documento chiarisce se, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, continui a operare l’agevolazione prevista dall’art. 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 601.

Quesito posto dal Comune

Il Comune richiedente deve acquisire gratuitamente aree comprese in convenzioni urbanistiche relative a piani di lottizzazione o urbanizzazione disciplinati dalla legge 27 gennaio 1977, n. 10. Su tali aree le ditte lottizzanti hanno realizzato strade, marciapiedi, parcheggi e aree verdi in forza di una convenzione originaria stipulata con il Comune, nella quale era prevista la cessione gratuita delle aree entro trenta giorni dal collaudo.

Il Comune evidenzia che la convenzione è stata stipulata ai sensi dell’art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, che subordina l’autorizzazione comunale alla stipula di una convenzione trascritta contenente, tra l’altro, la cessione gratuita delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione.

Il dubbio nasce per effetto dell’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che dal 1° gennaio 2014 ha modificato il regime impositivo degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari a titolo oneroso e, al comma 4, ha soppresso esenzioni e agevolazioni tributarie relative a tali atti.

Soluzione interpretativa dell’istante

Secondo il Comune, la cessione gratuita delle aree e delle opere di urbanizzazione non rientra tra gli atti a titolo oneroso di cui all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR. Richiamando la circolare n. 2 del 2014, l’istante sostiene che le agevolazioni continuano ad applicarsi per gli atti non riconducibili tra quelli onerosi.

Per questa ragione, il Comune ritiene che la soppressione delle agevolazioni di cui all’art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 23/2011 non sia applicabile alla fattispecie e che resti quindi operativo l’art. 32 del DPR n. 601/1973, con imposta di registro in misura fissa ed esenzione da ipotecaria e catastale.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo intervenuto sul regime dell’imposta di registro:

  • l’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 ha riformulato l’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, prevedendo tre sole aliquote dell’imposta di registro: 9%, 2% e 12%;
  • la precedente disciplina, vigente fino al 31 dicembre 2013, prevedeva aliquote differenziate e, in alcuni casi, imposta in misura fissa in ragione del bene trasferito o dei soggetti beneficiari;
  • l’art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 23/2011 ha disposto la soppressione, per gli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili a titolo oneroso, di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali.

La circolare n. 2 del 21 febbraio 2014 è richiamata per precisare che la soppressione riguarda le agevolazioni riferite agli atti onerosi rientranti nell’art. 1 della Tariffa, mentre restano applicabili:

  • le agevolazioni relative ad atti non riconducibili nell’ambito dell’art. 1 della Tariffa;
  • le disposizioni che non prevedono vere e proprie misure agevolate dell’imposta di registro, come riduzioni di aliquote, esenzioni o imposta fissa.

Portata dell’art. 32 DPR 601/1973

L’Agenzia ricorda che l’art. 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 prevede il regime agevolato per:

  • gli atti di trasferimento della proprietà di aree destinate a insediamenti produttivi;
  • gli atti di concessione del diritto di superficie sulle stesse aree;
  • gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei Comuni o dei loro consorzi;
  • gli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per tali atti, l’imposta di registro si applica in misura fissa e non sono dovute le imposte ipotecaria e catastale. Il trattamento si estende anche ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti di obbligo previsti dall’art. 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Effetti delle modifiche del 2011 e chiarimenti della circolare 2/2014

Con riferimento all’art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 23/2011, la circolare n. 2 del 2014 ha chiarito che le agevolazioni dell’art. 32 DPR n. 601/1973 e quelle previste per le convenzioni di lottizzazione o urbanizzazione e per gli atti di obbligo di cui all’art. 20 della legge n. 10/1977 non si applicano più, dal 1° gennaio 2014, agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali su immobili posti in essere a titolo oneroso.

Resta invece ferma la loro applicabilità per gli atti stipulati dal 1° gennaio 2014 se posti in essere a titolo gratuito.

Valutazione della fattispecie concreta

Nel caso esaminato, il Comune acquisisce aree comprese in un piano di lottizzazione sulle quali sono state realizzate opere di urbanizzazione primaria, sulla base di una convenzione stipulata ai sensi dell’art. 28 della legge n. 1150/1942.

L’Agenzia sottolinea che la stessa norma urbanistica qualifica espressamente come gratuite le cessioni previste dalla convenzione, che costituiscono condizione per l’autorizzazione comunale alla lottizzazione. Proprio tale qualificazione esclude che i trasferimenti possano essere ricondotti agli atti costitutivi o traslativi a titolo oneroso interessati dalla soppressione delle agevolazioni.

Esito del parere

L’Agenzia conclude che per gli atti di cessione a titolo gratuito al Comune delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione continuano ad applicarsi le previsioni dell’art. 32 del DPR n. 601/1973.

Pertanto, nel caso concreto, l’atto di cessione gratuita delle aree sulle quali sono state realizzate le opere di urbanizzazione a favore del Comune deve essere assoggettato:

  • all’imposta di registro in misura fissa;
  • all’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.

Indicazione finale

Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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