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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27292/2021 del 07/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sfratto per morosità promosso dalla locatrice S.J.S. ESTATE SRL contro 74CENTO SRL: la locatrice contestava la sospensione del pagamento dei canoni dal settembre 2010 nonostante la prosecuzione dell'attività commerciale nell'immobile. La conduttrice (74CENTO) eccepiva l'inidoneità dell'immobile, la presenza di vizi strutturali, la sussistenza di una polizza fideiussoria escussa di €25.000 e un accordo di rideterminazione del canone a €1.000, nonché proponeva domande riconvenzionali per danni e per il pagamento di migliorie. Fra le questioni processuali rilevanti: contestazioni sulla legittimazione del rappresentante legale (M. Rizzo), la cessione di partecipazioni/azienda e la responsabilità degli amministratori Miglietta. In primo grado il Tribunale accoglieva lo sfratto e condannava 74CENTO per responsabilità processuale aggravata (art.96 c.p.c.). La Corte d'Appello rigettava l'appello (sent. 163/2018). 74CENTO proponeva ricorso per cassazione articolato in otto motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi di ricorso (ritenendoli infondati o inammissibili), ma ha accolto gli ultimi tre motivi relativi alla regolazione delle spese processuali: ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia applicato esclusivamente il principio della soccombenza senza considerare il principio della causazione e la condotta che aveva determinato la lite, omettendo di valutare correttamente la ripartizione delle spese (anche quelle del giudizio di cassazione e delle precedenti fasi). Perciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tali profili e ha rinviato la controversia alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione per una nuova determinazione delle spese (compresa la regolazione delle spese del giudizio di legittimità). Gli altri punti sostanziali (sul merito della morosità, sull'escussione della fideiussione, sull'inidoneità dell'immobile e sulle migliorie) sono stati in gran parte confermati o ritenuti non provati/inammissibili dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 23 comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Permette alla Corte di decidere in camera di consiglio senza trattazione orale se le parti non ne fanno richiesta; applicata per la trattazione del ricorso.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo relativo a vizi di notificazione/legittimazione processuale; la Corte richiede prova del pregiudizio al diritto di difesa per accogliere censure procedurali.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel contesto della contestazione della legittimazione; la Corte valuta la formazione del giudicato interno sulla rappresentanza.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato in relazione a questioni di difesa tecnica/prova; utilizzato per valutare l'ammissibilità di censure procedurali.

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    Norma di impugnazione che consente la cassazione per violazione di norme di diritto; richiamata come parametro di valutazione dei motivi di diritto.

  • art. 112, 133, 658, 660, 663, 665, 666, 667 c.p.c.

    Richiamate nei motivi relativi alle formalità e alla regolarità del procedimento di sfratto per morosità; la Corte ne dichiara inammissibili o prive di specificazione le censure inerenti a presunte omissioni istruttorie.

  • art. 1578 c.c.

    Riguarda l'azione del cessionario per la riduzione del canone in caso di vizi o fatti sopravvenuti: la Corte ritiene che il cessionario subentrante non potesse esercitare le azioni invocate in assenza della consegna o di altri presupposti provati.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato in tema di inadempimento e clausole risolutive: la Corte conferma l'esistenza di grave inadempimento della conduttrice che giustifica la risoluzione.

  • art. 1150 c.c. e art. 1592 c.c.

    Richiamati con riferimento al diritto sui miglioramenti e alle relative indennità: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per mancanza di prova contrattuale e documentale sufficiente.

  • art. 96 c.p.c.

    Norma sulle spese processuali per comportamento processuale scorretto; la Corte di merito aveva applicato l'art.96 per responsabilità processuale aggravata della 74CENTO; la Cassazione ha confermato in parte il mantenimento della condanna ma ha disposto nuovo esame in relazione alla regolazione complessiva delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla ripartizione delle spese del primo procedimento e del giudizio di legittimità: la Corte ha ritenuto che la valutazione delle spese debba tenere conto anche della causazione, non solo della soccombenza tecnica.

  • art. 13 comma 1-quater T.U. 115/2002 (D.P.R. 30/5/2002 n.115)

    Richiamato dalla ricorrente in relazione a specifiche spese (probabilmente di registro/procedurali): la Corte ha esaminato la questione nell'ambito più ampio della regolazione delle spese e della causazione.

  • art. 385 comma 3 c.p.c.

    "quando cassa con rinvio non \"deve\" liquidare le spese di lite, ma \"può\" rimetterne la liquidazione al giudice del rinvio"

    La Corte ricorda che, in caso di cassazione con rinvio, può rimettere al giudice di rinvio la liquidazione delle spese e quindi il nuovo giudice dovrà tener conto sia della soccombenza che della causazione.

  • art. 306 c.p.c.

    Citato a titolo esemplificativo per spiegare che la disciplina delle spese non coincide sempre con il principio puro della soccombenza e che esistono ipotesi in cui chi provoca la fine del processo è tenuto alle spese.

  • art. 391 comma 2 c.p.c.

    Richiamato per illustrare che anche il giudizio di cassazione può comportare condanne alle spese per chi ha dato causa all'impugnazione o all'estinzione del giudizio.

  • art. 147 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    "in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La Corte di Appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore."

    Usato come esempio per mostrare che la ripartizione delle spese può discostarsi dalla mera soccombenza per tener conto della causazione.

  • art. 148 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    Citato per illustrare altri esempi normativi in cui l'onere delle spese è attribuito in ragione della causazione e del comportamento che ha determinato l'instaurazione/conclusione della procedura.

Massime di principio

  • La escussione di una polizza fideiussoria non elimina l'inadempimento del debitore principale: il creditore può aver incassato la garanzia ma resta il diritto, ove ricorrano i presupposti, di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.
  • La censura di vizi processuali in cassazione richiede la precisa indicazione del pregiudizio concreto subito per il diritto di difesa; meri rilievi formali senza dimostrazione del danno difensivo sono inammissibili.
  • La rappresentanza processuale può formare giudicato interno: se una parte è stata già reputata legittimata a difendersi in fasi precedenti, la locuzione prospettata tardivamente può non pregiudicare la posizione della controparte, salvo adeguata impugnazione incidentale.
  • Nella liquidazione delle spese processuali il giudice deve valutare non solo la soccombenza tecnica (chi ha perso), ma anche il principio di causazione (chi ha determinato la lite o l'insorgenza di spese), compresa la condotta processuale rilevante sotto il profilo dell'aggravamento o pretestuosità.
  • Per ottenere riconoscimento di migliorie o indennità è fondamentale produrre la clausola contrattuale pertinente e la documentazione/autorizatione preventiva; l'assenza di prove contrattuali o della preventiva autorizzazione scritta rende la pretesa infirmabile.
  • Le questioni di fatto (es. quantificazione del canone, efficacia di accordi successivi, consegna del bene) devono essere provate puntualmente in grado di merito: la Cassazione non sostituisce il riesame probatorio, salvo vizio di diritto.

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