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Ordinanza

Ordinanza n. 16361/2026 - Roma, Sezione 4Q

Giustizia amministrativa202311842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avvisi ministeriali e atti di valutazione e approvazione delle graduatorie provvisoria e definitiva del V bando per i Contratti di Filiera, nonché circolare ministeriale sui chiarimenti per la proposta definitiva

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Consorzio ha impugnato l’avviso del 22 aprile 2022, come modificato il 21 luglio 2022, con particolare riferimento ai criteri di valutazione e alle modalità di pubblicazione della graduatoria e di riesame; gli atti della Commissione e la graduatoria provvisoria del 30 giugno 2023, che collocava il programma al posto n. 157 con 83,93 punti; le relative schede di valutazione; la circolare ministeriale del 27 settembre 2023; e la graduatoria definitiva consolidata del V bando, pubblicata nel gennaio 2024, con il verbale del 19 ottobre 2023. Nel corso del giudizio le parti costituite hanno più volte chiesto il rinvio in vista di una possibile soluzione bonaria con l’impiego di fondi PNRR. Il Ministero ha poi riferito che il beneficio era stato concesso, che il Contratto di Filiera era stato sottoscritto e che il programma era uscito dalla graduatoria finanziata con fondi PNC. Il Consorzio ha nondimeno insistito per l’accoglimento, sostenendo che le procedure finanziate con PNC e PNRR avrebbero presupposti e utilità non sovrapponibili.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito del ricorso né gli ulteriori profili di rito e le spese. Ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione se la sottoscrizione senza riserva del Contratto di Filiera e la concessione del beneficio, unitamente all’uscita del programma dalla graduatoria PNC, determinino la cessazione della materia del contendere o, comunque, la sopravvenuta carenza di interesse rispetto agli atti impugnati con il ricorso introduttivo. Ha inoltre rilevato che la condotta processuale potrebbe rilevare ai fini delle spese ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., e ha chiesto all’Avvocatura dello Stato di chiarire gli effetti della sottoscrizione sulla graduatoria PNC. Assegnati alle parti 45 giorni dalla notificazione o comunicazione per depositare memorie, ha fissato il prosieguo all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2027, riservando ogni altra decisione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto di sollevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. tale questione, invitando le parti, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla notifica ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, a dedurre su tale questione e di invitare espressamente l’Avvocatura dello Stato a precisare circa gli effetti della sottoscrizione del Contratto di Filiera sulla graduatoria destinata ad essere finanziata con i fondi del P.N.C.;

    La questione rilevata d’ufficio, potenzialmente decisiva per la permanenza dell’interesse al ricorso, deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti, cui è assegnato un termine per formulare deduzioni.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Considerato che la sottoscrizione del Contratto di Filiera, peraltro avvenuta senza alcuna riserva, sembrerebbe - salva ogni altra valutazione - integrare un’ipotesi di cessazione della materia del contendere ovvero, in ogni caso, di sopravvenuta carenza di interesse, in relazione all’impugnazione degli atti gravati con il ricorso introduttivo, potendo essere valutata la condotta processuale della parte ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite, e in ragione della circostanza secondo cui il Programma in questione non farebbe più parte della graduatoria P.N.C.;

    La condotta processuale conseguente alla sopravvenuta concessione del beneficio e alla sottoscrizione del relativo contratto può essere considerata nella regolazione delle spese; la decisione è stata riservata, dopo il contraddittorio, sulla possibile cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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