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Legge

L.R. Toscana 38/2013

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Normativa regionaleL.R. Toscana 38/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Toscana 28/2004: introduce la SCIA per l’avvio delle attività, ridefinisce il ruolo dei regolamenti regionale e comunale, adegua le regole su attrezzature, formazione e controlli, e riscrive il sistema sanzionatorio. Prevede inoltre l’adeguamento del regolamento attuativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Modifiche alla disciplina regionale di estetica, tatuaggio e piercing

Modifiche alla disciplina di estetica, tatuaggio e piercing in Toscana

La legge regionale 17 luglio 2013, n. 38 interviene sulla disciplina toscana delle attività di estetica, tatuaggio e piercing, aggiornando la l.r. 28/2004 ai nuovi assetti normativi in materia di attrezzature, SCIA, formazione, controlli e sanzioni.

Ambito regolatorio e fonti tecniche

Per l’attività di estetica, le attrezzature utilizzabili e le relative caratteristiche tecniche, modalità di esercizio, applicazione e cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici sono ricondotte al d.m. sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110. Per tatuaggio e piercing, invece, le attrezzature utilizzabili sono demandate al regolamento regionale previsto dalla legge. Il regolamento regionale disciplina anche le modalità di utilizzo delle attrezzature, nel rispetto del d.m. 110/2011.

Prestazioni domiciliari e attività presso il domicilio dell’esercente

La disciplina consente che l’attività di estetica sia svolta presso il domicilio dell’esercente, purché in locali conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale. Inoltre, gli operatori in possesso della qualifica professionale di estetista, o i loro dipendenti appositamente incaricati, possono svolgere presso il domicilio del committente determinate prestazioni individuate dal regolamento regionale. Il regolamento regionale può quindi delimitare quali trattamenti siano eseguibili fuori sede.

Avvio dell’attività e SCIA

L’esercizio delle attività disciplinate dalla legge è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con attestazione del rispetto della normativa regionale e dei regolamenti regionale e comunale. La SCIA va presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove ha sede l’attività. La modulistica è quella definita dal tavolo tecnico regionale per i servizi SUAP.

Quando l’attività è esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale, la SCIA è comunque necessaria, indipendentemente dal criterio della prevalenza, e restano fermi i requisiti di onorabilità previsti dalla disciplina commerciale regionale. Il SUAP trasmette la segnalazione alla USL competente ai fini della vigilanza e del controllo.

Forma artigiana e attività commerciali

All’attività di estetica e di tatuaggio e piercing esercitata in forma di impresa artigiana si applica la disciplina regionale sull’artigianato e sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi per le imprese artigiane. Gli esercizi commerciali possono svolgere attività di estetica nel rispetto del regolamento comunale e solo se gli addetti possiedono la qualifica professionale di estetista.

Tatuaggio e piercing: comunicazioni e limiti specifici

Per il piercing del padiglione auricolare è prevista una comunicazione all’azienda USL competente almeno trenta giorni prima dell’avvio dell’attività. La legge conferma inoltre specifiche limitazioni e regole operative per tatuaggi e piercing, rinviando alla disciplina delle sedi anatomiche consentite e ai consensi richiesti per i minori.

Formazione professionale e attrezzature speciali

La legge adegua la disciplina formativa ai riferimenti del regolamento di esecuzione della normativa regionale su istruzione e formazione professionale e al relativo disciplinare delle competenze. Inoltre, il regolamento regionale può disciplinare, ove necessario, le modalità di attuazione dei percorsi formativi specifici richiesti per l’utilizzo di determinate attrezzature ai sensi del d.m. 110/2011.

Vigilanza, chiusura e poteri comunali

In caso di inottemperanza a un provvedimento di chiusura dell’attività, il comune, previa diffida, procede all’esecuzione coattiva mediante apposizione dei sigilli.

Sistema sanzionatorio

La legge riscrive integralmente il sistema sanzionatorio. Sono previste sanzioni pecuniarie, spesso accompagnate da chiusura, sospensione o sequestro, per chi:

  • esercita senza SCIA;
  • esercita senza requisiti formativi;
  • non designa il responsabile tecnico richiesto;
  • utilizza attrezzature senza il percorso formativo specifico previsto;
  • opera senza requisiti minimi strutturali o igienico-sanitari;
  • non rispetta le modalità di utilizzo delle attrezzature;
  • impiega attrezzature non comprese negli elenchi consentiti;
  • esegue tatuaggi o piercing a minori in violazione delle limitazioni e dei consensi prescritti;
  • svolge tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio. Le procedure di accertamento e irrogazione seguono la legge regionale toscana sulle sanzioni amministrative.

Adeguamento del regolamento regionale

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 38/2013, la Giunta regionale deve adeguare il regolamento attuativo della l.r. 28/2004 alle nuove previsioni sulle prestazioni domiciliari e sui percorsi formativi per l’uso di determinate attrezzature.

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