Regolamento (UE) 2016/250
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/250 della Commissione, del 22 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione per una serie di ortofrutticoli, valori che servono a determinare il prezzo di entrata nell'ambito del regime UE applicabile ai prodotti agricoli importati. La Commissione adotta tali valori sulla base delle regole previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che richiede un aggiornamento quotidiano in funzione dei dati di mercato. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli, ai fini del calcolo del prezzo di entrata all'importazione nell'UE.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati per codice NC e, ove previsto, per codice paese terzo di origine. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina altri prodotti né altre fasi della filiera; le esclusioni sono implicite per i prodotti non elencati nell'allegato.
Valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/250 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli importati da paesi terzi. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e applica le modalità previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero dei valori sulla base di dati di mercato variabili.
Base giuridica e contesto regolatorio
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che i criteri per la fissazione dei valori forfettari derivano dall'attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che i valori sono determinati per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. Si tratta di valori espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e, ove previsto, per codice del paese terzo di origine. L'allegato contiene una tabella tecnica con i valori applicabili a singole combinazioni prodotto/origine, da impiegare nel calcolo del prezzo di entrata all'importazione.
Entrata in vigore e natura dell'atto
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Allegato: prodotti e origini interessati
L'allegato riguarda diversi ortofrutticoli identificati da codici NC, tra cui alcune voci di pomodori, agrumi, uve e mele/pere o altri frutti indicati dal sistema TARIC/NC, con valori specifici per origini come Israele, Marocco, Senegal, Tunisia, Turchia, Cile, Egitto, Giamaica, Stati Uniti, Cina, Sudafrica e il codice ZZ per 'altre origini'. Il professionista deve quindi verificare, per ciascuna spedizione, la corrispondenza tra codice NC, origine e valore forfettario applicabile nel giorno pertinente.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta, per ciascun codice NC e per talune origini (codici paese terzo), il relativo valore espresso in EUR/100 kg, da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata.
Base normativa e criterio di calcolo
Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione per i prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011, sulla base di dati giornalieri variabili e con calcolo ciascun giorno feriale.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre specificato che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato tecnico con i valori
L'allegato elenca i prodotti interessati, tra cui specifici codici NC come 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per origine (ad esempio IL, MA, SN, TN, TR, CL, EG, JM, US, CN, ZA e codice ZZ per 'altre origini').
Come è indicizzato
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